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ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 14 luglio 1992

G.U.R.S. 24 ottobre 1992, n. 50

Disposizioni di attuazione della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, relativa ai procedimenti amministrativi di competenza della Direzione regionale del territorio e dell'ambiente.

N.d.R. Il presente è stato SOSTITUITO dal Decr. Ass. Territorio 3 dicembre 2009.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

Considerato che, per effetto dell'art. 2, 2° comma, e dell'art. 4 della citata legge regionale n. 10/1991, si rende necessario determinare per ciascun tipo di provvedimento il termine massimo entro cui lo stesso deve concludersi, nonchè l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, che nella fattispecie è il gruppo di lavoro;

Ritenuto di dover provvedere in conseguenza per la Direzione regionale del territorio e dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1

Ai fini delle disposizioni del presente decreto per "legge" si intende la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

Art. 2

Il presente decreto trova applicazione nei procedimenti amministrativi che si concludono con un provvedimento finale di competenza di questo Assessorato - Direzione regionale del territorio e dell'ambiente - sia su iniziativa di parte, sia sui procedimenti promossi d'ufficio.

Tutti i procedimenti devono concludersi con l'emanazione di un provvedimento espresso.

L'obbligo di emanare il provvedimento sussiste anche quando sia scaduto il termine previsto per la formazione del silenzio rifiuto.

Tutti i provvedimenti devono essere motivati, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che li hanno determinati, ai sensi dell'art. 3 della "legge".

Nell'allegato prospetto, che fa parte integrante del presente decreto, sono indicati, per i provvedimenti di competenza di questo Assessorato, Direzione regionale del territorio e dell'ambiente, la fonte normativa, il termine finale entro cui il provvedimento deve concludersi ed il gruppo di lavoro competente.

Ai fini del computo del termine di cui sopra, vanno sommati, altresì, i termini che non rientrano nella specifica competenza del gruppo di lavoro, individuati nelle tabb. nn. 1 e 21 e dall'art. 7 del presente decreto.

Art. 3

Il responsabile del procedimento è il dirigente preposto al gruppo di lavoro competente per materia.

Il suddetto funzionario può affidare al personale addetto al gruppo di lavoro la responsabilità dell'istruttoria, secondo criteri organizzativi determinati all'interno del gruppo di lavoro stesso.

La trattazione degli atti deve avvenire secondo un rigoroso ordine cronologico, salvo casi di urgenza o di impossibilità del rispetto di tale ordine, che devono essere espressamente motivati.

Il responsabile del procedimento svolge i compiti previsti dall'art. 6 della "legge" e tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonchè quelli concernenti l'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15 sull'autocertificazione.

Art. 4

Per i provvedimenti di ufficio il termine iniziale decorre dalla data dell'atto propulsivo.

Quando, invece, l'atto propulsivo è emanato da un organo diverso o da un'altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento dello stesso da parte del competente gruppo di lavoro di questo Assessorato - Direzione regionale del territorio e dell'ambiente - fatti salvi i termini di cui alle tabb. nn. 1 e 21.

Per i procedimenti amministrativi ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento dell'atto propulsivo da parte del competente gruppo di lavoro, fatti salvi i termini di cui alle tabb. nn. 1 e 21.

Le istanze dovranno essere redatte nelle forme e nei modi stabiliti dall'Amministrazione, dovranno essere indirizzate all'organo o gruppo competente, corredate dalla prescritta documentazione, e dovranno contenere l'eventuale dichiarazione prevista dall'art. 21, 2° comma, della "legge".

Al momento della presentazione dell'istanza sarà rilasciata al soggetto interessato una ricevuta, secondo le modalità dell'art. 32 della "legge". La stessa è costituita dall'avviso di ricevimento, nel caso il richiedente utilizzi il servizio postale.

Quando l'istanza sia ritenuta non regolare e/o incompleta, l'Amministrazione ne dà comunicazione all'interessato entro trenta giorni, indicando le cause della irregolarità e/o dell'incompletezza.

In tale ipotesi il termine iniziale del procedimento decorre dall'arrivo al gruppo della domanda completata o regolarizzata.

Se per il perfezionamento dell'atto propulsivo occorrano interventi di soggetti diversi o di altri organi, il termine decorre dall'espletamento di tali interventi.

Nel caso di procedimenti che richiedano atti intermedi di controllo da parte di organi delle Comunità europee, anche ai fini del cofinanziamento da parte delle stesse, i termini decorrono dalla data di arrivo della comunicazione dell'atto di controllo.

Art. 5

L'inizio del procedimento è reso noto mediante comunicazione personale ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, a soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista la legge ed ai soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 della "legge", con l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento, del gruppo competente e le altre comunicazioni previste dall'art. 9 della "legge".

La comunicazione deve essere fatta non oltre 10 giorni dall'avvio del procedimento.

Quando, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, o vi siano particolari esigenze di celerità del procedimento, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi di cui al 2° comma dell'art. 9 della "legge" mediante pubblicazione, di norma, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte II. In casi particolari, da motivare adeguatamente, si provvederà mediante inserzioni sui giornali quotidiani.

Ove il procedimento riguardi i pubblici dipendenti si provvederà con inserzione sul Bollettino ufficiale dell'Amministrazione regionale.

Art. 6

I soggetti di cui agli artt. 8 e 10 della "legge" possono presentare memorie scritte e documenti che devono contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione del procedimento, i motivi dell'intervento e le generalità, nonchè il domicilio dell'interveniente.

Le memorie scritte ed i documenti devono essere presentati non oltre il termine di 30 giorni dall'inizio del procedimento.

Quando il termine di conclusione del procedimento sia uguale o inferiore a 30 giorni, le memorie scritte ed i documenti devono essere presentati entro 10 giorni dall'inizio del procedimento.

Art. 7

Qualora per l'adozione del provvedimento finale occorrano i pareri obbligatori del Comitato regionale per la tutela dell'ambiente (C.R.T.A.) e/o del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.), il termine per il completamento del procedimento resta sospeso per il tempo occorrente all'organo al fine di rendere il parere, che non può superare il termine massimo di 90 giorni, decorrente dalla data di ricevimento della richiesta da parte delle rispettive segreterie.

Ove uno dei suddetti organi formuli richieste istruttorie, il termine suindicato ricomincia a decorrere dalla ricezione, da parte dell'organo consultivo, delle notizie, documentazioni ed altri elementi richiesti, che dovranno essere evasi nel termine massimo di 60 giorni.

Le richieste istruttorie possono essere formulate una sola volta.

Quando gli organi consultivi rappresentino l'impossibilità di rispettare il termine di 90 giorni, in relazione alla natura e alla complessità dell'affare, può essere richiesta all'Assessore una proroga della durata non superiore a 90 giorni secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

La richiesta motivata deve essere avanzata almeno 15 giorni prima della scadenza del termine dei 90 giorni e può essere formulata una sola volta.

Dell'ottenimento della proroga dovrà essere data comunicazione ai soggetti interessati.

Per il parere di cui all'art. 24 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, viene assegnato il termine di 180 giorni, prorogabile ai sensi del 4° comma del presente articolo.

Per il parere di cui all'art. 4, lettera c, della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, non si applica il disposto di cui al presente articolo.

Art. 8

Per i provvedimenti soggetti al controllo preventivo, il termine occorrente per il controllo stesso non è considerato ai fini del computo del termine finale. Ove non sia diversamente disposto, per i provvedimenti modificativi o necessari ad integrare l'efficacia di un provvedimento già emanato, si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

Quando un provvedimento deve essere comunicato all'interessato, il termine di conclusione del procedimento coincide con la data di comunicazione del provvedimento stesso.

Art. 9

Con successivo provvedimento, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, saranno stabiliti i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Art. 10

I procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto saranno disciplinati con appositi decreti integrativi.

L'Assessorato si riserva, ad ogni effetto, la facoltà di modificare, in diminuzione od in aumento, i termini previsti nell'allegato prospetto sulla base della verifica dello stato di attuazione dei procedimenti di propria competenza.

Art. 11

Avverso i provvedimenti emanati da questo Assessorato - Direzione regionale del territorio e dell'ambiente - ammesso ricorso secondo le modalità che saranno indicate nei singoli provvedimenti.

Art. 12

Le modalità di attuazione del presente decreto, relative ai termini finali, si applicano solo ai procedimenti iniziati dopo la sua pubblicazione che verrà fatta nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 14 luglio 1992.

GORGONE

Allegato (1)

(1)

Errata corrige allegato - A pag. 9 anzichè: "Gruppo di lavoro XXI - Difesa del suolo" leggasi "Gruppo di lavoro XLI - Difesa del suolo"; anzichè: "Gruppo di lavoro XXII - Tecnico del demanio marittimo" leggasi "Gruppo di lavoro XLII - Tecnico del demanio marittimo"; a pag. 10, anzichè "Gruppo di lavoro XXIII - Del contenzioso del demanio marittimo", leggasi "Gruppo di lavoro XLIII - Del contenzioso del demanio marittimo"; anzichè: "Gruppo di lavoro XXIV - Delle riserve"; leggasi: "Gruppo di lavoro XLIV - Delle riserve".