
N.d.R. Il presente decreto è stato ANNULLATO dall'art. 1, comma 1, del D.A. Territorio ed Ambiente 23 luglio 2019.
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DECRETO 19 dicembre 2014
G.U.R.S. 6 dicembre 2015, n. 6
Istituzione del Parco naturale regionale denominato "Parco dei Monti Sicani".
N.d.R. Il presente decreto è stato ANNULLATO dall'art. 1, comma 1, del D.A. Territorio ed Ambiente 23 luglio 2019.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE
Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 6 maggio 1981, n. 98 e 9 agosto 1988, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, recanti norme per l'istituzione in Sicilia di parchi e riserve naturali;
Vista la legge regionale n. 13 dell'8 maggio 2007;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, recante "Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale. Disposizioni varie";
Vista la legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, che all'art. 64 prevede l'istituzione del Parco dei Monti Sicani tramite la costituzione di un comitato avente il compito di sottoporre alla Regione una proposta che contenga la descrizione analitica dei luoghi e la precisa individuazione del territorio da destinare a parco, con le zonizzazioni previste dall'articolo 8 della legge regionale n. 98/1981, che devono includere le riserve naturali già istituite. Stabilisce che, tenuto conto della proposta formulata dal comitato, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, emana il decreto di istituzione del Parco. Fissa la sede legale e gli uffici dell'Ente Parco dei Monti Sicani presso i comuni di Bivona (AG) e Palazzo Adriano (PA);
Vista la nota assessoriale prot. D.R.A. n. 55097 dell'8 settembre 2010, con la quale viene trasmessa, ai sensi dell'art. 35 della legge regionale n. 14/88, ai comuni interessati dalla proposta di Parco (Bivona, Burgio, Cammarata, Castronovo di Sicilia, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Giuliana Palazzo Adriano, Prizzi, S. Giovanni Gemini, S. Stefano Quisquinia, Sambuca di Sicilia) la perimetrazione e zonizzazione del Parco dei Monti Sicani e la disciplina delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona del Parco per la pubblicità degli atti mediante pubblicazione all'albo pretorio;
Atteso che sulle aree proposte entrano in vigore le norme di salvaguardia ai sensi delle vigenti norme;
Visto il D.A. n. 113/Gab. del 25 luglio 2012 di istituzione, ai sensi delle leggi regionali 6 maggio 1981, n. 98 e 9 agosto 1988, n. 14 e ss.mm.ii. e dell'art. 64 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, del Parco naturale regionale denominato "Parco dei Monti Sicani", sulla base della proposta istitutiva trasmessa dal comitato per l'istituzione del parco con la nota prot. n. 2631 dell'1 aprile 2010, modificata e integrata, a seguito della pubblicità della proposta di Parco ai comuni interessati di cui alla nota D.R.A. prot. n. 55097 dell'8 settembre 2010, dalle osservazioni pervenute, dalla istruttoria prot. n. 740 dell'11 maggio 2011 del servizio 4, U.O. 4.1, e dal parere del 19 luglio 2012 del "Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale";
Valutato che il superiore decreto è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 40 del 21 settembre 2012;
Considerato che per tale istituzione l'Amministrazione regionale si era avvalsa del parere della IV Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana richiesto con la nota assessoriale ARTA prot. n. 1578/Gab. del 14 giugno 2010;
Viste le sentenze n. 968/2013, n. 969/2013 e n. 970/2013, con le quali il TAR Sicilia - sez. I - pur rilevando che l'Amministrazione ha correttamente ottemperato esaminando dettagliatamente le osservazioni presentate, ha evidenziato che il parere della Commissione legislativa permanente per l'ecologia dell'A.R.S. costituisce l'ultimo atto del procedimento prima della adozione del definitivo decreto di istituzione del parco e pertanto l'Amministrazione regionale non poteva limitarsi ad esaminare le osservazioni presentate - accogliendole in parte - ma doveva necessariamente sottoporre nuovamente alla Commissione legislativa permanente per l'ecologia dell'A.R.S., il nuovo piano parzialmente modificato;
Visto il D.A. n. 133/Gab. del 22 maggio 2013, con il quale, in esecuzione delle su riportate sentenze del TAR, è stato annullato il D.A. n. 113/Gab. del 25 luglio 2012, con il quale, ai sensi delle leggi regionali 6 maggio 1981, n. 98 e 9 agosto 1988, n. 14 e dell'art. 64 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, è stato istituito il Parco naturale regionale denominato "Parco dei Monti Sicani" e costituito l'Ente gestore denominato "Ente Parco dei Monti Sicani";
Vista la nota assessoriale ARTA prot. n. 2226/Gab. Del 22 maggio 2013, con la quale è stata sottoposta alla IV Commissione legislativa presso l'A.R.S., ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88 e dell'art. 64 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, la proposta del Parco dei Monti Sicani - così come esitata dal C.R.P.P.N. nella seduta del 19 luglio 2012 a seguito della pubblicità degli atti, delle osservazioni pervenute e dell'istruttoria dell'ufficio - per il preliminare parere di competenza;
Vista la nota prot. n. 37458/PA.16.10 dell'1 agosto 2013, con la quale la Presidenza - Segreteria generale della Regione Siciliana comunica che la IV Commissione legislativa, nella seduta n. 60 del 18 luglio 2013, ha espresso parere favorevole sulla richiesta sopra riportata con l'osservazione che vengano tutelate le attività produttive esistenti all'interno del parco;
Ritenuto di condividere il superiore parere della IV Commissione legislativa rilevando che durante la fase di istruttoria e di parere del C.R.P.P.N. si è tenuto conto delle attività produttive esistenti all'interno del Parco dei Monti Sicani e rimandando all'Ente Parco l'individuazione di eventuali criticità che dovranno essere oggetto di apposite valutazioni e provvedimenti da parte dell'A.R.T.A.;
Ritenuta, pertanto, superata la mancanza rilevata dal TAR Sicilia - sez. I - con le sentenze sopra citate circa la sottoposizione finale alla Commissione legislativa permanente per l'ecologia dell'A.R.S., della proposta del Parco dei Monti Sicani, parzialmente modificata a seguito delle osservazioni pervenute e della loro valutazione da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere, ai sensi delle leggi regionali 6 maggio 1981, n. 98 e 9 agosto 1988, n. 14 e ss.mm.ii. e dell'art. 64 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, alla istituzione del Parco naturale regionale denominato "Parco dei Monti Sicani", sulla base della proposta istitutiva trasmessa dal comitato per l'istituzione del parco con la nota prot. n. 2631 dell'1 aprile 2010, modificata e integrata, a seguito della pubblicità degli atti ai comuni interessati di cui alla nota prot. D.R.A. n. 55097 dell'8 settembre 2010, dalle osservazioni pervenute, dalla istruttoria del servizio 4 - U.O. 4.1 - prot. n. 740 dell'11 maggio 2011, dal parere del 19 luglio 2012 del "Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale" e dal parere della IV Commissione legislativa presso l'A.R.S. reso nella seduta n. 60 del 18 luglio 2013;
Considerato che, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 14/88, il decreto di istituzione del parco deve prevedere la delimitazione del territorio destinato a parco, la suddivisione secondo le articolazioni previste dal citato articolo 8 della legge regionale n. 98/81, la disciplina delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona, la costituzione dell'ente cui è affidata la gestione del parco, la sede del parco e il finanziamento necessario per l'avviamento e la gestione;
Ritenuto opportuno rinviare ad altro provvedimento la determinazione del fabbisogno e l'impegno delle somme relative all'avviamento e alla gestione del Parco dei Monti Sicani;
Ritenuto di individuare, in ossequio alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, art. 4, e alla legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, art. 64, la sede legale e gli uffici del Parco dei Monti Sicani nei comuni di Bivona (AG) e Palazzo Adriano (PA);
Ritenuto, pertanto, di procedere all'istituzione del Parco dei Monti Sicani con allegati gli elaborati cartografici riportanti la perimetrazione e zonizzazione del Parco dei Monti Sicani (allegato 1), la disciplina delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona del Parco (allegato 2) e l'elenco di tutte le osservazioni pervenute con la valutazione finale di questo Assessorato regionale (allegato 3);
Considerato che, ai sensi delle leggi regionali 6 maggio 1981, n. 98 e 9 agosto 1988, n. 14 e ss.mm.ii. e dell'art. 64 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, occorre provvedere alla contestuale istituzione dell'Ente Parco dei Monti Sicani, ente di diritto pubblico per la gestione del Parco dei Monti Sicani;
Ritenuto, altresì, di procedere alla contestuale modifica del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali con l'inclusione del parco naturale regionale denominato "Parco dei Monti Sicani" e la soppressione delle riserve naturali orientate di Monte Cammarata; Monti di Palazzo Adriano e valle del Sosio; Monte Carcaci; Monte Genuardo e S. Maria del Bosco in quanto comprese entro il territorio delimitato dal parco naturale dei Monti Sicani;
Decreta:
N.d.R. Il presente decreto è stato ANNULLATO dall'art. 1, comma 1, del D.A. Territorio ed Ambiente 23 luglio 2019.
E' istituito, ai sensi delle leggi regionali 6 maggio 1981, n. 98 e 9 agosto 1988, n. 14 e ss.mm.ii. e dell'art. 64 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, il Parco naturale regionale denominato "Parco dei Monti Sicani" sulla base della proposta istitutiva trasmessa dal comitato per l'istituzione del parco con la nota prot. n. 2631 dell'1 aprile 2010, modificata e integrata, a seguito della pubblicità degli atti ai comuni interessati di cui alla nota prot. D.R.A. n. 55097 dell'8 settembre 2010, dalle osservazioni pervenute, dall'istruttoria prot. n. 740 dell'11 maggio 2011 del servizio 4, U.O. 4.1, dal parere del 19 luglio 2012 del "Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale" e dal parere della IV Commissione legislativa presso l'A.R.S. reso nella seduta n. 60 del 18 luglio 2013.
N.d.R. Il presente decreto è stato ANNULLATO dall'art. 1, comma 1, del D.A. Territorio ed Ambiente 23 luglio 2019.
La delimitazione del territorio del Parco dei Monti Sicani e la sua articolazione zonale, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 98/1981 e ss.mm.ii., è quella compresa all'interno delle linee di delimitazione riportate nella cartografia in scala 1:50.000 che, segnata con il numero 1, viene allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante. Maggiori dettagli cartografici, aventi come base la carta tecnica regionale (C.T.R.) in scala 1:10.000, sono rinvenibili nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 40 del 21 settembre 2012.
N.d.R. Il presente decreto è stato ANNULLATO dall'art. 1, comma 1, del D.A. Territorio ed Ambiente 23 luglio 2019.
Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 98/1981 e ss.mm.ii., la disciplina delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona del territorio del Parco, delimitato dal superiore art. 2, è quella dell'elaborato allegato al presente decreto che, segnato con il numero 2, ne costituisce parte integrante.
N.d.R. Il presente decreto è stato ANNULLATO dall'art. 1, comma 1, del D.A. Territorio ed Ambiente 23 luglio 2019.
Le osservazioni alla perimetrazione e zonizzazione del Parco dei Monti Sicani e alla disciplina delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona del Parco, presentate da comuni, enti, associazioni e privati a seguito della pubblicità degli atti, sono decise in conformità al parere del "Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale", reso nella seduta del 19 luglio 2012. Tale elaborato, segnato con il numero 3, viene allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.
N.d.R. Il presente decreto è stato ANNULLATO dall'art. 1, comma 1, del D.A. Territorio ed Ambiente 23 luglio 2019.
Con il presente decreto viene contestualmente modificato il Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali con l'inclusione del parco naturale regionale denominato "Parco dei Monti Sicani" e la soppressione delle riserve naturali orientate di Monte Cammarata; Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio; Monte Carcaci; Monte Genuardo e S. Maria del Bosco in quanto comprese entro il territorio delimitato dal parco naturale dei Monti Sicani. I decreti di costituzione, affidamento e regolamentazione delle riserve ricadenti entro il territorio del parco cessano di avere efficacia con la pubblicazione del presente decreto.
N.d.R. Il presente decreto è stato ANNULLATO dall'art. 1, comma 1, del D.A. Territorio ed Ambiente 23 luglio 2019.
Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e ss.mm.ii. e dell'art. 64 della legge regionale 1 maggio 2009, n. 6 [N.d.R. recte: legge regionale 14 maggio 2009, n. 6], è costituito l'Ente di gestione del Parco dei Monti Sicani con la seguente denominazione "Ente Parco dei Monti Sicani", avente natura di ente di diritto pubblico sottoposto a controllo, vigilanza e tutela dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Al predetto Ente è affidata la gestione del Parco dei Monti Sicani che viene esercitata dagli organi previsti dall'art. 9 della legge 9 agosto 1988, n. 14 nell'ambito delle rispettive competenze.
N.d.R. Il presente decreto è stato ANNULLATO dall'art. 1, comma 1, del D.A. Territorio ed Ambiente 23 luglio 2019.
Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 e dell'art. 64 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, la sede legale e gli uffici dell'Ente Parco dei Monti Sicani sono stabiliti presso i comuni di Bivona (AG) e Palazzo Adriano (PA). Resta ferma la facoltà dell'Ente Parco di istituire, sulla scorta di un razionale programma di decentramento, ulteriori uffici in altri comuni previsti nei programmi di attività del parco.
N.d.R. Il presente decreto è stato ANNULLATO dall'art. 1, comma 1, del D.A. Territorio ed Ambiente 23 luglio 2019.
Al finanziamento necessario per l'avviamento e la gestione dell'Ente Parco dei Monti Sicani si provvederà con successivo provvedimento.
N.d.R. Il presente decreto è stato ANNULLATO dall'art. 1, comma 1, del D.A. Territorio ed Ambiente 23 luglio 2019.
L'Ente Parco dei Monti Sicani e il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, nella qualità di ente gestore delle ex riserve naturali orientate di Monte Cammarata; Monti di Palazzo Adriano e valle del Sosio; Monte Carcaci; Monte Genuardo e S. Maria del Bosco, individueranno forme di intesa per il trasferimento e/o la gestione dei dati sulle richieste di autorizzazioni per interventi nelle riserve naturali e sulle iniziative poste in essere nell'area interessata dall'istituito parco naturale.
Il presente decreto, unitamente agli elaborati cartografici riportanti la perimetrazione e zonizzazione del Parco dei Monti Sicani (allegato 1), la disciplina delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona del Parco (allegato 2) e l'elenco di tutte le osservazioni pervenute con la valutazione finale di questo Assessorato regionale (allegato 3), sarà pubblicato per intero nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Tutti gli elaborati presenti nel provvedimento istitutivo del parco sono depositati presso il competente ufficio dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Palermo, 19 dicembre 2014.
CROCE
N.B. - Gli allegati al decreto sono rinvenibili nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 40 del 21 settembre 2012 in quanto uniti al precedente D.A. n. 113 del 25 luglio 2012.