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ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 31 dicembre 1984

G.U.R.S. 9 febbraio 1985, n. 6

Fissazione delle prescrizioni tecniche ed elencazione della documentazione a corredo dei progetti per l'impianto di nuove discariche, ai sensi della legge regionale 21 agosto 1984, n. 67.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 - Attuazione delle direttive (C.E.E.) n. 75/442, relativa ai rifiuti, n. 76/403, relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili e n. 78/319, relativa ai rifiuti tossici e nocivi;

Vista la deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, recante disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 dello stesso decreto, concernente lo smaltimento dei rifiuti;

Vista la legge regionale 21 agosto 1984, n. 67, con la quale vengono dettate, tra l'altro, disposizioni per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti;

Visto il decreto assessoriale n. 201 del 2 giugno 1982, con il quale sono state individuate, ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, le attività produttive e le lavorazioni da non potersi intraprendere ed autorizzare senza il preventivo nulla osta all'impianto;

Sentito, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 67, il parere del Comitato regionale per la tutela dell'ambiente, espresso nella seduta del 31 ottobre 1984 e in conformità allo stesso;

Decreta:

Art. 1

I comuni che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 67, possono richiedere l'autorizzazione regionale all'apertura di nuove discariche per rifiuti urbani e speciali attenendosi alle seguenti prescrizioni tecniche:

A - Prescrizioni

A.1 - Nelle discariche di cui al paragrafo 4.2.2. della delibera del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984, in premessa citata, è possibile smaltire i rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, terzo comma, del D.P.Rep. 10 settembre 1982, n. 915.

I rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani possono essere smaltiti nelle discariche di cui al precedente comma nel rispetto dei criteri e delle caratteristiche fissate nei paragrafi 1., 1.1., 1.1.1. e 1.1.2. della più volte menzionata delibera del Comitato interministeriale del 1984.

Nelle discariche di cui al paragrafo 4.2.3.1. della delibera in questione è possibile smaltire i rifiuti inerti ivi indicati.

A.2 - Le prescrizioni tecniche per la realizzazione delle discariche specificate all'art. 1 del presente decreto sono quelle contenute nei paragrafi 4.2.1, 4.2.2. e 4.2.3.1. della delibera del 27 luglio 1984, citata, nonchè quelle dei paragrafi della stessa delibera qui sotto elencati:

0. (Indirizzi generali);

0.1. (Principi generali);

0.2. (Misure dirette a limitare la formazione di rifiuti ed a facilitare il recupero di materiali e di fonti energetiche);

0.3. (Criteri generali per le attività di smaltimento);

0.4. (Interventi diretti all'espansione dei mercati delle materie seconde);

3. (Criteri e norme tecniche generali riguardanti gli impianti di trattamento dei rifiuti e le caratteristiche dei prodotti di recupero);

3.1. (Premessa);

3.2. (Criteri generali per la ubicazione e la conduzione degli impianti);

3.2.1.

3.2.2.

4. (Stoccaggio dei rifiuti);

4.2. (Stoccaggio definitivo dei rifiuti).

In ogni caso le discariche devono:

a) salva diversa determinazione motivata da impossibilità connesse alla natura dei luoghi, distare in linea d'aria almeno mille metri dal più vicino centro abitato e dalle relative zone di espansione urbana, ivi comprese quelle turistiche, nonchè almeno duemila metri da strutture ospedaliere, case di cura o di riposo;

b) essere preferite localizzazioni atte a reintegrare preesistenti situazioni paesaggistiche degradate o distrutte, tra cui zone interessate da attività estrattive;

c) nella loro sistemazione finale, tendere ad utilizzare colture arboricole di essenze indigene.

A.3 - Nei casi in cui siano previste stazioni di trasferimento e/o di impianti di stoccaggio provvisorio, in funzione del successivo avvio dei rifiuti allo stoccaggio definitivo, per tali stazioni o impianti devono essere adottate le caratteristiche costruttive e le modalità di esercizio richieste per gli impianti di stoccaggio definitivo, per quanto applicabili, e fissati tempi massimi di permanenza dei rifiuti, al fine di evitare pericoli per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente.

Ad eccezione di tali casi, non sono ammessi stoccaggi provvisori di rifiuti urbani dal momento della raccolta a quello del loro scarico negli impianti di stoccaggio definitivo.

A.4 - Ai fini del disposto dell'art. 2, ultimo comma, della legge regionale 21 agosto 1984, n. 67, la zona di rispetto, limitrofa all'area individuata per la localizzazione delle discariche, sarà determinata in sede di rilascio della singola autorizzazione, tenendo conto delle prescrizioni tecniche contenute nel D.P.Rep. 10 settembre 1982, n. 915, e nella delibera del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984, n. 52.

Nelle zone di rispetto come sopra individuate, sono vietate opere di captazione di acque da destinare ad uso potabile.

Art. 2

La documentazione da allegare all'istanza per l'apertura d'una nuova discarica ai sensi della legge regionale 21 agosto 1984, n. 67, è così individuata:

B - Documentazione

B.1 - Discariche di prima categoria

Per la realizzazione delle discariche di cui al parag. 4.2.2. della delibera del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984, n. 52, i comuni o i consorzi di comuni debbono produrre, in allegato alle relative istanze, il progetto esecutivo della discarica corredato da:

b.1.1. - Relazione tecnica che abbia riguardo ai seguenti punti:

- inquadramento territoriale con motivazioni delle tecniche adottate, della scelta del sito in funzione dei criteri geologici, morfologici e paesaggistici, del regime di piovosità, della direzione ed intensità dei venti predominanti, nonchè dei criteri di carattere urbanistico, con descrizione del comprensorio servito, dell'ubicazione della discarica in rapporto alla viabilità, dei conseguenti effetti sui costi di trasporto;

- valutazione della popolazione residente, degli eventuali turisti serviti e dei quantitativi dei rifiuti solidi ammessi a discarica;

- valutazione dei problemi connessi alla localizzazione della discarica in rapporto con gli strumenti urbanistici vigenti, con particolare riguardo ai più vicini nuclei o abitazioni sparse ed alla viabilità di accesso;

- descrizioni delle modalità di approntamento e gestione, con particolare riguardo all'eventuale impermeabilizzazione artificiale, al sistema di raccolta, di accumulo, di depurazione, di smaltimento del percolato, ai sistemi previsti per lo sfogo e/o il recupero di biogas, alla descrizione dei macchinari e delle infrastrutture fisse, ai sistemi e metodi di controllo del percolato e dell'ambiente;

- descrizione delle modalità di sistemazione finale e riutilizzazione dell'area;

- descrizione delle soluzioni per il recupero dell'area al termine del periodo di utilizzazione.

b.1.2. - Studio geologico, idrogeologico e geotecnico che dimostri l'idoneità dell'area prescelta e si articoli in particolare in:

- relazione sull'area comprendente la discarica ed estesa ad una fascia perimetrale esterna di profondità di almeno 2 Km che evidenzi le opere di captazione esistenti e le sorgenti, le zone di inondazione e esondazione dei corsi d'acqua, lo stato di stabilità del fondo dello scarico delle ripe e delle scarpate, la litologia della zona, la posizione delle falde, il livello massimo raggiungibile delle stesse;

- relazione sull'area della discarica che indichi la distribuzione dei valori della permeabilità sia in senso orizzontale che verticale, questa ultima, ricavata da analisi di laboratorio su campioni prelevati tramite sondaggi spinti ad una profondità minima di 20 metri a partire dal fondo della discarica oppure per almeno 5 metri di profondità entro l'acquifero.

Tale relazione dovrà contenere le analisi di laboratorio effettuate su campioni prelevati mediante i sondaggi sopra detti, dalle quali si evidenziano le caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni di fondazione.

La relazione dovrà altresì contenere le indagini effettuate e i risultati ottenuti per la stabilità dei pendii interessati dalla discarica; definire le eventuali opere di sostegno tali da evitare rischi di frane alle pareti, e cedimenti del fondo della discarica; puntualizzare le caratteristiche delle eventuali opere di impermeabilizzazione, degli eventuali piezometri di controllo e pozzi di spurgo.

b.1.3. - Planimetrie e sezioni come appresso specificato:

1) corografia in scala 1:25.000;

2) carta geolitologica in scala 1:10.000;

3) carta della permeabilità delle rocce;

4) carta idrogeologica che evidenzi in particolare l'idrografia superficiale con la delimitazione del bacino idrogeologico dell'area di ubicazione della discarica, le sorgenti, i pozzi, nonchè tutti quegli elementi idrologici che possono interessare il sito della discarica;

5) sezioni stratigrafiche in scala opportuna;

6) carta d'assieme in scala 1:100.000 o 1:200.000, con l'indicazione del bacino di utenza, della località dell'impianto e della rete di traffico sovralocale interessante il trasporto dei rifiuti;

7) carta topografica in scala 1:10.000 o 1:25.000, con le seguenti indicazioni nel raggio di almeno 2 Km. dall'impianto: zone di protezione della natura, zone di protezione delle acque, zone soggette ad inondazioni, elementi paesaggistici culturalmente e storicamente rilevanti, zone destinate alla ricreazione, edificazioni esistenti ed in progetto, infrastrutture locali, discarica progettata.

b.1.4. - Stralcio dello strumento urbanistico del comune o dei comuni limitrofi, se l'area dello scarico risulta a meno di 2 Km. dal confine comunale, con localizzazione dell'area interessata dalla discarica e della relativa zona di rispetto.

b.1.5. - Studio che indichi le caratteristiche naturalistiche dell'area interessata e precisi le misure necessarie per minimizzare l'impatto ambientale.

b.1.6. - Relazioni ed elaborati grafici esecutivi dell'eventuale sistema di depurazione, del sistema di drenaggio, dei pozzetti di intercettazione, dei serbatoi di accumulo, della viabilità interna, degli edifici di servizio, delle opere complementari, dell'eventuale sistema di impermeabilizzazione del fondo, delle pareti e della superficie.

b.1.7. - Rappresentazione del piano di conduzione, con indicazione dei settori e degli strati di rifiuti successivamente disposti.

b.1.8. - Piano della sistemazione finale dell'area.

b.1.9. - Piano finanziario per le spese di conduzione e di gestione dell'impianto.

b.1.10 - Piano di derattizzazione e disinfestazione.

B.2. - Discariche di seconda categoria

b.2.1. - Relazione tecnica che abbia riguardo ai seguenti punti:

- inquadramento territoriale con motivazioni delle tecniche adottate per la scelta del sito in funzione dei criteri geologici, morfologici e paesaggistici, del regime di piovosità, della direzione ed intensità dei venti dominanti nonchè dei criteri di carattere urbanistico, con descrizione del comprensorio servito, dell'ubicazione della discarica in rapporto alla viabilità, dei conseguenti effetti sui costi di trasporto;

- valutazione dei problemi connessi alla localizzazione della discarica, in rapporto con gli strumenti urbanistici vigenti con particolare riguardo ai più vicini nuclei o abitazioni sparse ed alla viabilità di accesso;

- descrizione delle modalità di approntamento e di gestione;

- descrizione delle modalità di sistemazione finale e riutilizzazione dell'area.

b.2.2. - Studio geologico, idrogeologico e geotecnico che dimostri l'idoneità dell'area prescelta e si articoli in particolare in:

- relazione sull'area comprendente la discarica ed estesa ad una fascia perimetrale esterna di profondità di almeno 2 Km. che evidenzi le opere di captazione esistenti e le sorgenti, le zone di inondazione ed esondazione dei corsi d'acqua, lo stato di stabilità del fondo dello scarico delle ripe e delle scarpate, la litologia della zona, la posizione delle falde, il livello massimo raggiungibile dalle stesse;

- relazione geologica ed idrogeologica con particolare riguardo, oltre che per la permeabilità dei terreni, per le caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni in rapporto alla loro stabilità.

Tale studio dovrà anche indicare le eventuali opere di sostegno e stabilità.

Lo studio geologico e la relazione di cui sopra dovranno essere completi di carta e sezioni.

b.2.3. - Stralcio dello strumento urbanistico del comune o dei comuni limitrofi, se l'area dello scarico risulta a meno di 2 Km. dal confine comunale, con localizzazione dell'area interessata dalla discarica e della relativa zona di rispetto.

b.2.4. - Studio che indichi le caratteristiche naturalistiche dell'area interessata e precisi le misure necessarie per minimizzare l'impatto ambientale.

b.2.5. - Planimetrie come appresso specificato:

- carta d'assieme in scala 1:100.000 o 1:200.000, con indicazione del bacino di utenza, della località dell'impianto e della rete di traffico sovralocale interessante il trasporto dei rifiuti;

- carta topografica in scala 1:10.000 o 1:25.000, con le seguenti indicazioni nel raggio di almeno 2 Km. dall'impianto: zone di protezione della natura, zona di protezione delle acque, zone soggette ad inondazioni, elementi paesistici culturalmente o storicamente rilevanti, zone destinate alla ricreazione, edificazioni esistenti ed in progetto, infrastrutture locali, discarica progettata;

- planimetria in scala 1:2.000 con equidistanza non superiore a 2 metri e con sezioni in scala adeguata.

b.2.6. - Relazioni ed elaborati grafici delle eventuali opere previste.

b.2.7. - Piano di gestione, contenente le modalità di approntamento e di gestione, la descrizione dei macchinari e delle infrastrutture.

b.2.8. - Piano di sistemazione finale e di riutilizzazione dell'area.

b.2.9. - Piano finanziario per le spese di conduzione e di gestione dell'impianto.

Art. 3

L'autorizzazione, rilasciata ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 67 e del presente decreto, è sostitutiva del nulla osta all'impianto previsto dall'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 31 dicembre 1984.

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