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LEGGE REGIONALE 21 agosto 1984, n. 67

G.U.R.S. 22 agosto 1984, n. 36

Disposizioni per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti, proroga dei termini per le attività di pianificazione e modificazioni alla legge regionale 4 agosto 1980, n. 78.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 27/1986 e con annotazioni alla data 31 dicembre 1985)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Nelle more della predisposizione del piano di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, i comuni, singoli o associati, per comprovata impossibilità di assicurare lo smaltimento dei rifiuti solidi, in rapporto alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica, possono impiantare nuove discariche per rifiuti urbani e speciali.

Per la realizzazione degli impianti di cui al comma precedente, i comuni, ancorchè competenti, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, allo svolgimento delle attività di smaltimento dei rifiuti solidi, devono richiedere apposita autorizzazione che sarà rilasciata con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentito il Comitato regionale per la tutela dell'ambiente, sulla base di progetti redatti in conformità delle prescrizioni tecniche e corredati della documentazione prevista dal decreto di cui al successivo art. 2.

Anteriormente all'entrata in esercizio della discarica autorizzata i comuni debbono adottare apposito regolamento per la disciplina dei servizi di rifiuti urbani od adeguare i regolamenti già in vigore, in conformità delle disposizioni previste dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. (1)

(1)

Vedi Decr. Ass. Territorio 31/12/1984: "Fissazione delle prescrizioni tecniche ed elencazione della documentazione a corredo dei progetti per l'impianto di nuove discariche, ai sensi della legge regionale 21 agosto 1984, n. 67."

Art. 2

Le prescrizioni tecniche e l'elencazione dei documenti a corredo dei progetti per l'impianto di nuove discariche saranno fissate con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, da emanarsi, previo parere del Comitato regionale per la tutela dell'ambiente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il decreto di cui al comma precedente dovrà definire una zona di rispetto, limitrofa all'area individuata per la discarica, all'interno della quale non potranno essere realizzate opere di captazione di acque da destinare ad uso potabile.

Art. 3

L'autorizzazione all'impianto di nuova discarica prevista dal secondo comma dell'art. 1, costituisce, altresì, autorizzazione preventiva all'eventuale variante dello strumento urbanistico vigente.

Art. 4

Le imprese e gli enti autorizzati allo smaltimento dei rifiuti, ai sensi del secondo comma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nelle more del rinnovo delle autorizzazioni, possono, previa richiesta di rinnovo da presentare nei modi e termini fissati dalla precedente autorizzazione, proseguire l'attività autorizzata, ove non intervenga apposito provvedimento di sospensione.

Art. 5

Il termine per l'adozione del piano regionale di risanamento delle acque di cui all'art. 6 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni, è prorogato, in conformità del disposto dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, al 31 marzo 1985.

Il termine per la predisposizione dello schema del piano generale di tutela dell'ambiente, di cui all'art. 4 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni, è in conseguenza prorogato al 31 dicembre 1985. (1)

Sono altresì prorogati alla data del 31 dicembre 1985 i contratti già stipulati in applicazione dell'art. 4, primo e secondo comma, e dell'art. 6 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78 e successive modificazioni. (1)

E' abrogato l'art. 3 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78.

(1)

Con l'art. 89 della L.R. 57/85 il termine di cui al comma annotato è prorogato al 31 dicembre 1986.

Art. 6

Gli scarichi per le acque di usi termali, definiti "civili" ai sensi dell'art. 1 quater della legge 8 ottobre 1976, n. 690, sono sempre ammessi, purchè presentino valori parametrici non superiori a quelli iniziali, sino all'emanazione delle norme riguardanti la disciplina degli scarichi civili nell'ambito della Regione.

Art. 7

(abrogato dall'art. 55, comma 1, della L.R. 27/86)

Art. 8

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentito il Comitato regionale per la tutela dell'ambiente, trasmetterà tutti i progetti ed i programmi previsti dalla presente legge e dalla legislazione vigente in materia alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, al fine di acquisire il relativo parere.

Art. 9

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, 21 agosto 1984.

SARDO