
N.d.R. Il presente è stato REVOCATO dal D.A. 13 luglio 1990.
ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DECRETO 14 marzo 1984
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 19 maggio 1984, n. 21
Costituzione della riserva naturale "Cavagrande del Cassibile", ricadente nei comuni di Noto, Siracusa ed Avola.
N.d.R. Il presente è stato REVOCATO dal D.A. 13 luglio 1990.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 98;
Considerato che, ai sensi dell'art. 31 della citata legge, occorre procedere alla costituzione della riserva naturale "Cavagrande del Cassibile" nei comuni di Noto, Siracusa ed Avola;
Considerato che il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, nelle sedute del 20 dicembre 1983, del 20 aprile 1983 e del 13 marzo 1984, si è espresso in ordine alla tipologia ed alla delimitazione dell'area della riserva predetta, indicando, altresì, quale soggetto, cui affidare la gestione, la A.FF.DD.R.S.;
Vista la nota dell'A.FF.DD.R.S. n. 473 del 4 febbraio 1983 con la quale l'Azienda medesima dichiara la propria disponibilità ad assumersi l'affidamento della gestione della riserva in questione;
Ritenuto di condividere le proposte;
Decreta:
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E' costituita, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 98/81, la riserva naturale "Cavagrande del Cassibile", ricadente nei comuni di Noto, Siracusa ed Avola.
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La riserva naturale, di cui all'art. 1, è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 7 della legge citata, come riserva naturale orientata ai fini di conservare la vegetazione naturale, ripristinare la vegetazione forestale mediterranea nonchè di difendere ed incrementare la fauna mediterranea.
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Le aree destinate a riserva e a preriserva sono quelle comprese all'interno delle linee di delimitazione segnate nella cartografia in scala 1:25.000 (fogli I.G.M. 277 IV N.O. e 277 IV N.E.) allegata, che fa parte integrante del presente decreto, e specificamente con lettera A l'area destinata a riserva e con lettera B l'area destinata a preriserva.
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Nei territori destinati a riserva e preriserva non sono consentite attività comportanti trasformazioni urbanistiche o attività edilizie, sino alla approvazione del regolamento di cui al successivo art. 5.
Nelle more sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 20 della legge regionale 71/78 sugli immobili esistenti, purchè muniti di autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune competente per territorio.
Per la salvaguardia delle finalità della legge regionale 98/81, i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti all'osservanza delle destinazioni e prescrizioni contenute nel presente decreto.
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La gestione della riserva, di cui all'art. 1, sarà affidata all'Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana con successivo provvedimento, da emanarsi entro il termine massimo di un anno dalla data del presente decreto, di approvazione della prescritta convenzione con annesso regolamento relativo alle attività, ai divieti e alle modalità d'uso della riserva e della preriserva.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 14 marzo 1984.
SARDO INFIRRI
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