
ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DECRETO 13 luglio 1990
G.U.R.S. 13 ottobre 1990, n. 47
Costituzione della riserva naturale "Cavagrande del Cassibile" ricadente nei comuni di Avola, Noto e Siracusa e revoca di precedenti disposizioni.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE
Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 98 del 6 maggio 1981 e n. 14 del 9 agosto 1988;
Premesso che:
- con D.A. n. 88 del 14 marzo 1984 questo Assessorato aveva proceduto ad istituire la riserva naturale "Cavagrande del Cassibile" nei comuni di Noto, Avola e Siracusa;
- la sezione del TAR di Catania; con sentenze numeri 1195, 1196, 1197 e 1198 del settembre 1987, ha annullato il D.A. n. 88/84 sopra richiamato, in quanto il comprensorio delimitato dal decreto assessoriale era entità diversa da quella prevista dall'art. 31 della legge regionale n. 98/81, comprendendo anche zone territoriali dei comuni di Noto e Siracusa;
- con D.A. n. 736 del 23 maggio 1988, si è ottemperato alle superiori decisioni istituendo la riserva "Cavagrande del Cassibile", soltanto nel comune di Avola;
- contemporaneamente, avverso le decisioni del TAR di cui sopra, è stato proposto appello al C.G.A. e preliminarmente è stata richiesta la sospensione della esecuzione della sentenza stessa in forza anche dell'art. 45 della legge regionale n. 14/88;
- il C.G.A., con ordinanze nn. 392, 394, 395, 396 del 15 dicembre 1988, ha accolto la preliminare istanza di sospensione;
- conseguentemente, con D.A. n. 522 del 10 aprile 1989, in esecuzione delle sopra richiamate ordinanze del C.G.A., è stato revocato il D.A. n. 736/88 sopra citato, mentre il D.A. n. 88/84, di cui al primo alinea, ha riacquistato tutti i propri effetti giuridici;
- il C.G.A., con decisione del 27 giugno 1989, ha confermato la decisione del TAR e, pertanto, confermato l'annullamento del D.A. n. 88/84 sopra citato;
Ritenuto che sia necessario assicurare congrua tutela all'area di cui sopra;
Visto l'art. 45 della legge regionale n. 14 del 9 agosto 1988;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale nelle sedute del 20 aprile 1983, 20 dicembre 1983 e 13 marzo 1984, ove sono contenute le motivazioni scientifico - naturalistiche che hanno condotto all'individuazione del biotopo da tutelare e alla conseguente presente delimitazione;
Visto il regolamento recante modalità d'uso e l'elenco dei divieti relativi alla riserva naturale di che trattasi, già approvato con D.A. n. 828 del 30 maggio 1987;
Visto il parere espresso dal Consiglio regionale nella seduta del 18 ottobre 1989 in ordine alla delimitazione, al regolamento e all'affidamento della riserva di cui in parola;
Considerato che il Consiglio regionale nella predetta seduta del 18 ottobre 1989 ha espresso anche il parere che dal testo dell'art. 7 del citato regolamento della riserva vada cancellato l'inciso "fatta eccezione per quelle di interesse nazionale";
Ritenuto di dovere procedere alla modifica del regolamento della riserva, così come riportato al superiore considerato;
Visto il D.A. n. 968 del 14 luglio 1987, con il quale la gestione della riserva naturale "Cavagrande del Cassibile" è stata affidata alla provincia regionale di Siracusa;
Considerato che il rappresentante dell'Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana, nella seduta del Consiglio regionale del 22 marzo 1988, ha manifestato l'opportunità che la gestione della riserva venga assunta dall'Azienda citata in quanto che buona parte dei territori interessati sono in corso di espropriazione in favore della medesima Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana;
Considerato che il Consiglio regionale, nella seduta del 22 marzo 1988, ha espresso parere favorevole alla richiesta di cui sopra;
Visto il verbale delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana n. 302 del 5 luglio 1988, con il quale viene formalizzata la disponibilità dell'Azienda ad avere affidata la gestione della riserva naturale "Cavagrande del Cassibile";
Ritenuto, pertanto, di costituire la riserva naturale "Cavagrande del Cassibile", ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della legge regionale n. 98/81 e dell'art. 45 della legge regionale n. 14/88, nei comuni di Avola, Noto e Siracusa e secondo la planimetria allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante;
Ritenuto, altresì, di dovere procedere alla revoca formale dei decreti n. 88/84, n. 736/88, n. 968/87, n. 522/89 sopra citati;
Decreta:
Sono conseguentemente revocati i decreti n. 88/84, n. 736/88, n. 968/87 e 522/89 per i motivi di cui alle premesse del presente provvedimento.
E' costituita, per le motivazioni di cui in premessa, la riserva naturale "Cavagrande del Cassibile", ricadente nei comuni di Avola, Noto e Siracusa.
La riserva naturale, di cui all'art. 1, è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14/88, come riserva naturale orientata ai fini di conservare la vegetazione naturale, ripristinarne la vegetazione forestale mediterranea nonché di difendere ed incrementare la fauna mediterranea.
Le aree destinate a riserva e a pre-riserva sono quelle comprese all'interno delle linee di delimitazione segnate nella cartografia in scala 1:25.000, fogli IGM 277 IV NO e 277 IV NE allegata, che fa parte integrante del presente decreto, e, specificatamente, con lettera A l'area destinata a riserva e con lettera B l'area destinata a pre-riserva.
Nei territori destinati a riserva e pre-riserva si applica il regolamento, recante modalità d'uso e divieti, allegato al D.A. n. 828 del 30 maggio 1987 che, con le modificazioni di cui in premessa, fa parte integrante del presente decreto.
La gestione della riserva naturale di cui infra sarà affidata all'Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana con successivo provvedimento previo parere della Commissione legislativa permanente per l'ecologia della Assemblea regionale siciliana.
Il presente decreto, con i relativi allegati, sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 13 luglio 1990.
GORGONE
Allegato
RISERVA NATURALE ORIENTATA
"CAVAGRANDE DEL CASSIBILE"
Modalità d'uso e divieti
CAPO I
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RISERVA
Art. 1
Nel territorio della riserva è consentito:
a) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo su immobili già esistenti all'interno della riserva, nonchè mutamenti di destinazione d'uso purchè funzionali con le finalità della riserva stessa o scaturenti da esigenze di conduzione delle aziende agricole compatibili con le finalità della riserva;
b) realizzare interventi di ristrutturazione edilizia;
c) esercitare le attività agricole esistenti ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tipiche e tradizionali della zona, con esclusione di nuovi impianti di serre. Esercitare attività zootecniche non condotte su scala industriale;
d) esercitare il pascolo, nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento e/o il ripristino della copertura vegetale e la rinnovazione naturale del bosco;
e) effettuare ogni attività non elencata al successivo articolo 2.
Le opere relative ai punti a) e b), salvo quelle di manutenzione ordinaria, non possono essere intraprese senza nulla-osta, dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente che lo rilascia previo parere del consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.
Il rilascio da parte delle competenti autorità amministrative di ogni altra autorizzazione e della concessione edilizia è subordinato alla preventiva acquisizione di tale nulla-osta.
I mutamenti di coltura di cui al punto c) potranno essere realizzati previa autorizzazione dell'Ente gestore.
L'esercizio del pascolo di cui alla lettera d) richiede apposita autorizzazione da parte dell'E.G., il quale determina i limiti temporali, le zone e il numero dei capi di bestiame ammissibile, eventualmente distinti anche per tipi e fissa un termine per la presentazione delle domande di autorizzazione.
Resta in ogni caso salvo il diritto dei proprietari di richiedere un corrispettivo ai titolari delle autorizzazioni di esercizio del pascolo.
Art. 2
Nel territorio della riserva è vietato:
a) realizzare nuove costruzioni o effettuare qualsiasi altra trasformazione edilizia del territorio ivi compresa l'apertura di nuove strade, piste, nonchè allargamenti, prolungamenti e rettifiche delle esistenti;
b) prelevare sabbia, terra o altri materiali;
c) esercitare la caccia, l'uccellagione e la pesca.
Qualora si verifichino fenomeni di eccessiva presenza di alcune specie animali, dannose alle colture, l'Ente gestore può predisporre piani di prelievo. I piani sono eseguiti dallo stesso Ente gestore previa autorizzazione dell'Assessorato regionale territorio ed ambiente sentito il consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.
La pesca sportiva può essere autorizzata dall'Ente gestore, con la prescrizione di modalità che garantiscano la conservazione dell'ecosistema fluviale;
d) danneggiare, disturbare o catturare animali vertebrati o invertebrati, raccogliere e distruggere nidi e uova;
e) asportare o danneggiare piante o parti di esse;
f) introdurre specie animali o vegetali estranee alla fauna e alla flora della zona. L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, previo parere del consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
g) introdurre veicoli di qualsiasi genere;
h) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
i) accendere fuochi all'aperto;
l) praticare il campeggio;
m) introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura;
n) introdurre cani anche se al guinzaglio o altri animali domestici;
o) raccogliere o manomettere fossili o minerali;
p) allontanarsi dai percorsi appositamente predisposti;
q) recintare proprietà se non con siepi a verde e/o materiali naturali, con esclusione di cordoli di cemento armato, paletti e filo spinato;
r) svolgere attività pubblicitaria mediante affissione di manifesti o cartelloni non autorizzati dall'Ente gestore;
s) portare armi di qualsiasi tipo fuori dalle abitazioni se non per difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione delle autorità di P.S. Al di fuori delle ipotesi di cui sopra, in caso di necessità di attraversamento della riserva, le armi, qualsiasi tipo, devono essere trasportate scariche e chiuse in apposita custodia;
t) modificare il regime delle acque e la loro composizione;
u) esercitare attività estrattive.
E' ammessa deroga:
- ai divieti di cui alle lettere b), d), e), e p) per scopi dl ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati dall'Ente gestore, nonché per lo svolgimento delle attività e per la realizzazione degli interventi demandati all'Ente gestore;
- al divieto di cui alla lettera e) solo per motivi di pubblico servizio;
- al divieto di cui alla lettera i) per le necessità inerenti i lavori agricoli e soltanto nell'ambito dei terreni coltivati;
- ai divieti di cui alle lettere g) e p) per lo svolgimento delle attività agricole e zootecniche;
- al divieto di cui alla lettera e) per lo svolgimento delle attività agricole e zootecniche, salvo il rispetto delle formazioni vegetali naturali.
Il taglio di alberi forestali può essere effettuato, previa autorizzazione dell'Ente gestore;
- al divieto di cui alla lettera t) per esigenze di attività agricole e zootecniche, previa autorizzazione dell'Ente gestore;
- al divieto di cui alla lettera n) per i cani destinati a guardia di eventuali abitazioni o di greggi.
CAPO II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AREA DI PROTEZIONE (PRE-RISERVA)
Art. 3
L'area di protezione della riserva (pre-riserva) è destinata ad usi prevalentemente agro-silvo-pastorali.
In essa potranno altresì prevedersi strutture ricreative turistiche e sportive, destinate a fruizione collettiva.
Dovrà prevedersi, inoltre, la realizzazione di un centro di visita con parcheggio contiguo di adeguata ampiezza.
Art. 4
Per le aree di protezione della riserva (pre-riserva) i comuni interessati di intesa fra loro presenteranno all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente un piano di utilizzazione che, nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto di costituzione della riserva e del presente regolamento, prevederà iniziative di valorizzazione da individuarsi fra quelle previste nell'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale n. 98/81.
Il piano dovrà garantire un'armonica integrazione del territorio dell'area di protezione della riserva (pre-riserva), nel sistema di tutela ambientale della riserva.
Il piano dovrà essere proposto all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente con le procedure di cui all'art. 23, legge regionale n. 14/88 entro 180 giorni dall'avvenuta notifica del decreto di approvazione del regolamento contenente le modalità d'uso e l'elenco dei divieti da osservarsi nella riserva.
Il piano di utilizzazione deve avere le caratteristiche di piano particolareggiato, nella previsione della localizzazione delle iniziative e dovrà prevedere per nuovi insediamenti di qualsiasi tipo una fascia di rispetto di metri 100 dal confine della riserva ad eccezione di prescrizioni più restrittive, dovrà utilizzare prioritariamente gli immobili eventualmente esistenti.
Il piano dovrà contenere altresì prescrizioni in rapporto alla tipologia costruttiva ed all'ambientazione delle costruzioni nonchè una disciplina specifica relativa ai limiti ed alle caratteristiche di manufatti necessari alle attività agricole.
Il piano è approvato dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente previo parere del consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.
I provvedimenti di concessione o di autorizzazione relativi a progetti conformi al piano approvato sono comunicati dal comune competente all'Ente gestore ed al Corpo forestale della Regione Siciliana ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 21 della legge regionale n. 52 del 21 agosto 1984.
Art. 5
Nell'area di protezione della riserva (pre-riserva) è consentito:
a) esercitare le attività agricole, zootecniche esistenti ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazione di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona o che comportino movimenti di terra, dovranno essere previamente autorizzati dall'Ente gestore;
b) nelle more dell'approvazione del piano di utilizzazione di cui al precedente articolo 5 è consentito:
1) effettuare gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 20 della legge regionale n. 71/78.
Quando gli interventi suddetti comportano modificazioni dell'aspetto esterno degli edifici i relativi progetti dovranno essere sottoposti al nulla-osta dell'Ente gestore;
2) effettuare gli interventi di cui alla lettera d) dell'articolo 20 della legge regionale n. 71/78, nonché nuove costruzioni strettamente necessarie alla realizzazione delle finalità istitutive della riserva, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.
Art. 6
Nell'area di protezione della riserva (pre-riserva) è vietato:
a) esercitare attività estrattive;
b) apportare modifiche alle formazioni vegetali naturali;
c) tagliare alberi forestali, salvo autorizzazione dell'Ente gestore;
d) bruciare stoppie a distanza inferiore a mt. 200 dal confine della riserva;
e) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
f) introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura;
g) esercitare la caccia e l'uccellagione;
Qualora si verifichino fenomeni di eccessiva presenza di alcune specie animali, dannose alla coltura, l'Ente gestore può predisporre piani di prelievo.
I piani sono eseguiti dallo stesso Ente gestore previa autorizzazione dell'Assessorato regionale territorio ed ambiente, sentito il consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
h) introdurre specie animali estranee alla fauna o alla flora tipiche o proprie della zona; l'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere previamente autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.
CAPO III
DISPOSIZIONI COMUNI ALLA RISERVA
ED ALL'AREA DI PROTEZIONE (PRE - RISERVA)
Art. 7
I progetti di opere pubbliche da effettuarsi nel territorio della riserva e dell'area di protezione (pre-riserva) devono essere preventivamente autorizzati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, che ne valuta la compatibilità con le disposizioni del presente regolamento e con le indicazioni del piano di cui all'art. 4.
Art. 8
La realizzazione da parte di soggetti privati di teleferiche, funivie, elettrodotti, acquedotti e di qualsiasi altra opera non prevista negli articoli precedenti è consentita soltanto per lo svolgimento di attività previste dal presente regolamento e indicate dal piano di cui all'art. 4 o dal provvedimento di affidamento della riserva, con le procedure di cui al precedente art. 7.
Art. 9
Nelle aree della riserva ed in quelle di protezione (pre-riserva) limitazioni ed eventuali prescrizioni, conseguenti al rispetto delle leggi a tutela del paesaggio, nell'esercizio delle attività agricole, saranno associate a contributi per i maggiori costi che gli agricoltori sono costretti ad affrontare.
Planimetria - [non disponibile, vedasi, G.U.R.S. 13 ottobre 1990, n. 47].