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ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 1 febbraio 1992

G.U.R.S. 14 marzo 1992, n. 14

Modifiche al D.A. 17 maggio 1979, concernente l'approvazione del disciplinare tipo per la redazione di strumenti urbanistici.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legislazione statale e regionale in materia urbanistica;

Visto, in particolare, l'art. 24 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, con il quale si è dato carico all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di predisporre il disciplinare d'incarico tipo per la redazione degli strumenti urbanistici comunali;

Visto il D.A. n. 91 del 17 maggio 1979, con il quale è stato approvato il disciplinare tipo per la redazione del piano regolatore generale e delle relative prescrizioni esecutive ed il disciplinare tipo dei piani regolatori particolareggiati;

Visto l'art. 5 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65;

Visti gli artt. 3 e 4 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Ritenuto di dover integrare e modificare i disciplinari tipo surrichiamati, in relazione a quanto prescritto dall'art. 5 della citata legge n. 65/81 e dagli artt. 3 e 4 della citata legge n. 15/91;

Ritenuto, altresì, di dover aggiornare, in maniera forfettaria, il compenso spettante per la redazione del regolamento edilizio comunale, tenuto conto anche delle variazioni dell'indice Istat relativo al periodo 1979/1991;

Decreta:

Art. 1

E' approvata la modifica al disciplinare tipo d'incarico per la redazione del piano regolatore generale e delle relative prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio, approvato con D.A. n. 91 del 17 maggio 1979, come segue:

a) l'art. 3 viene così sostituito:

"Il progettista dovrà presentare, nel termine di 60 giorni dalla data dell'incarico, uno schema di massima del piano regolatore generale redatto sulla base delle direttive generali ex art. 3, comma III, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, sul quale il consiglio comunale dovrà adottare le proprie determinazioni entro il termine di 30 giorni; inoltre lo stesso si obbliga, entro il termine di 15 giorni, ad introdurre nel progetto di piano regolatore generale e nelle parti esecutive dello stesso tutte le modifiche che siano ritenute necessarie dal consiglio comunale all'atto dell'adozione dello stesso, purchè le modifiche anzidette non risultino in contrasto con le disposizioni legislative in vigore. Il progettista è tenuto, altresì, a visualizzare le osservazioni e le opposizioni in apposite planimetrie di cui all'art. 10 del presente disciplinare, nonchè una relazione sulle medesime entro il termine massimo di giorni 15";

b) l'art. 4 viene così sostituito:

"L'incarico comprende anche la redazione del regolamento edilizio e del piano particolareggiato di cui all'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, il cui ambito di intervento dovrà essere individuato dal consiglio comunale contestualmente all'adozione delle determinazioni sullo schema di massima di cui al precedente art. 3. Il contenuto di detto piano particolareggiato dovrà essere conforme alle disposizioni contenute nell'art. 9 della sopracitata legge n. 71/78";

c) l'art. 5 viene così sostituito:

"Il comune dovrà fornire, all'atto dell'incarico al progettista, i rilievi aerofotogrammetrici a scala 1:2.000 relativamente all'abitato esistente, comprese le frazioni, e alle zone di espansione, a scala 1:10.000 per tutto il territorio comunale.

Contestualmente alla consegna della cartografia, il comune fornirà, altresì, al progettista lo studio geologico generale (relativi agli aspetti geomorfologici, geolitologici ed idrogeologici del territorio comunale), le direttive generali ex art. 3 della legge regionale n. 15/91, i dati demografici, i progetti di opere pubbliche approvati ed in corso di approvazione che interessino il territorio comunale, nonchè ogni elemento utile discendente da leggi o da regolamenti perchè se ne possa tenere conto nell'elaborazione del piano.

Successivamente alle determinazioni consiliari sullo schema di massima del piano regolatore generale e, comunque, entro 60 giorni dall'adozione della relativa deliberazione, il comune fornirà al progettista lo studio geologico tecnico relativo alle aree interessate dalle prescrizioni esecutive";

d) l'elenco degli elaborati del piano particolareggiato contenuto nell'art. 10 viene così integrato:

"m) il costo, ai prezzi correnti, delle opere di urbanizzazione primaria e delle aree da espropriare per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 15/91";

e) l'art. 12 viene così sostituito:

"Il compenso spettante per la redazione del regolamento edilizio è fissato forfettariamente nella seguente misura:

a) comuni con popolazione sino a 50.000 abitanti L. 3.000.000;

b) comuni con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti L. 4.500.000;

c) comuni con popolazione oltre i 100.000 abitanti L. 6.000.000.

Detto compenso verrà corrisposto dopo le eventuali introduzioni delle modifiche disposte con il decreto approvativo".

Art. 2

E' altresì, approvata la modifica al disciplinare tipo d'incarico per la redazione del piano regolatore particolareggiato, approvato con il citato D.A. n. 91/79, mediante la sostituzione dell'art. 4 nel modo appresso descritto:

"Il comune dovrà fornire, all'atto dell'incarico, al progettista i rilievi aerofotogrammetrici a scala 1:2.000 relativamente all'area oggetto del piano. Contestualmente alla consegna della cartografia, il comune fornirà, altresì, al progettista lo studio geologico relativo alle aree oggetto del piano regolatore particolareggiato, i progetti di opere pubbliche approvati che interessino le zone da particolareggiare, nonchè ogni elemento utile discendente da leggi o da regolamenti perchè se ne possa tenere conto nell'elaborazione del piano".

Art. 3

I comuni sono tenuti ad uniformarsi alle modifiche apportate ai predetti disciplinari con il presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 1 febbraio 1992.

GORGONE