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ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 3 aprile 2000

G.U.R.S. 23 giugno 2000, n. 30

Modifiche ed integrazioni del decreto 10 maggio 1995, concernente criteri e modalità per l'erogazione di contributi per convegni, seminari, ricerche, pubblicazioni ed altre manifestazioni finalizzate alla divulgazione e alla conoscenza dell'attività istituzionale in materia di tutela ambientale e assetto del territorio.

N.d.R. Il presente è stato SOSTITUITO dall'art. 9 del D.A. Territorio 9 agosto 2007.

L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962;

Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978;

Vista la legge regionale n. 14/88, art. 44;

Vista la legge regionale n. 71/78, art. 69;

Vista l'art. 13, primo comma, della legge 13 aprile 1991, n. 10;

Visto il decreto n. 251/2 del 10 maggio 1995;

Visto il decreto n. 378 del 5 giugno 1996;

Premesso che occorre apportare necessarie modifiche ed integrazioni a quanto disposto nell'articolato del decreto n. 251/2 del 10 maggio 1995;

Decreta:

Art. 1

L'art. 1 del decreto n. 251/2 del 10 maggio 1995 è sostituito dal seguente: "Gli enti, le associazioni pubbliche e private che intendono avvalersi della concessione di contributi previsti a carico dei capitoli di spesa nelle premesse citati per la realizzazione di ricerche e studi sull'assetto del territorio e la tutela dell'ambiente, anche analitici, dei centri storici, ivi compresi quelli per le pubblicazioni, la consulenza di esperti, i convegni e i seminari, dovranno produrre almeno 60 giorni prima della realizzazione dell'iniziativa, e comunque entro e non oltre il 30 settembre del corrente esercizio finanziario, istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente contenente la documentazione di seguito indicata:

1) domanda in carta legale indicante l'esatta sede dell'ente, il luogo ove verrà tenuta la manifestazione se trattasi di convegno seminario, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente promotore;

2) dettagliata relazione illustrativa dell'iniziativa che s'intende realizzare con indicazione dei temi trattati, del luogo e della data di realizzazione, inoltrando per quanto attiene ai convegni: programma dettagliato, elenco nominativo dei partecipanti e qualifica professionale degli stessi, l'istanza di contributo sarà ritenuta valida anche in caso di variazione della data già stabilita per i convegni, purché gli stessi vengano realizzati nel corso del medesimo esercizio finanziario e ne venga data formale comunicazione all'Assessorato del territorio e dell'ambiente.

Per quanto attiene a studi e ricerche, elenco nominativo dei partecipanti agli studi corredato dalla relativa qualifica professionale e curriculum vitae;

3) prospetto analitico dei costi presunti con indicazione di eventuali altre richieste di contributi inoltrati a soggetti pubblici o privati;

4) copia autentica dell'atto costitutivo o dello statuto qualora non si tratti di ente pubblico;

5) numero di conto corrente bancario intestato all'ente richiedente;

6) numero di partita I.V.A. o codice fiscale dell'ente richiedente;

7) relazione dell'attività svolta dall'ente nell'ambito dei propri fini istitutivi.

Non saranno prese in considerazione le domande non corredate degli atti sopra riportati".

Art. 2

L'art. 2 del decreto n. 251/2 del 10 maggio 1995 è sostituito dal seguente: "I contributi di cui all'art. 1 verranno erogati in relazione alle spese effettuate, previa acquisizione degli atti giustificativi di spesa in originale o in copia conforme all'originale.

I contributi alle case editrici verranno erogati con l'unico onere dell'acquisizione della fattura giustificativa.

Sono ammissibili al contributo le seguenti categorie di spese: materiale pubblicitario, spese postali, fax oneri di agenzia e segreteria organizzativa e scientifica, locazione spazi congressuali e cartellonistica, compensi ai relatori ufficiali, spese di viaggio e soggiorno dei relatori delle autorità intervenute, traduzioni e relativi impianti, trasporti degli ospiti, ricevimenti, kit congressuali, programma accompagnatori, pubblicazione atti.

I predetti contributi, in relazione all'importanza della manifestazione, non potranno superare le seguenti percentuali:

a) manifestazioni, convegni, seminari incontri a carattere nazionale e regionale che si svolgono in Sicilia, i cui contenuti abbiano particolare rilevanza nell'ambito del settore ambientale e dell'assetto del territorio, con la partecipazione di autorità scientifiche e di ricerca, fino al 50% delle previsioni di spesa prodotta;

b) iniziative di cui alla lettera a) a carattere locale, sebbene fuori dal campo scientifico ma in cui vengano dibattute tematiche ambientali di acclarato interesse pubblico, fino al 40%;

c) per la divulgazione dell'attività istituzionale e di materie che abbiano particolare rilevanza nell'ambito del settore ambientale e dell'assetto del territorio a mezzo stampa specializzata "pubblicazioni di libri, quotidiani, settimanali e riviste mensili", fino all'80% della previsione di spesa riferita alle tariffe editoriali la cui spesa verrà imputata sul capitolo 45263 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale;

d) per le iniziative di cui alle lettere a) e b) dell'art. 44 della legge regionale n. 14/88 in favore di enti pubblici o privati specializzati nel settore ambientale, i contributi o i finanziamenti verranno quantificati sulla base della previsione di spesa, riferita alle tariffe vigenti nel settore ed erogati fino al 90% della stessa.

La spesa verrà imputata sul capitolo 45854 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale".

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per il visto di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 3 aprile 2000.

MARTINO