
ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DECRETO 30 marzo 2001
G.U.R.S. 22 giugno 2001, n. 31
Modifica del decreto 19 marzo 1999, concernente disposizioni relative alle analisi periodiche delle emissioni per alcune attività a ridotto inquinamento atmosferico.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978;
Vista la legge regionale n. 39 del 18 maggio 1977;
Vista la legge regionale n. 78 del 4 agosto 1980;
Vista la legge n. 615 del 13 luglio 1966;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 15 aprile 1971;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 24 maggio 1988;
Vista la legge n. 288 del 4 agosto 1989;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 1989;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991;
Considerato che ai sensi dell'art. 4, lettere e), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, la Regione può procedere alla determinazione per talune categorie di impianti di particolari condizioni di costruzione o di esercizio;
Visto il proprio decreto n. 106/17 del 18 marzo 1999, di individuazione di caratteristiche costruttive e di esercizio che consentano di escludere dall'obbligo di effettuare periodiche analisi delle emissioni inquinanti talune attività individuate tra le "attività a ridotto inquinamento atmosferico" di cui al 2° comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991;
Vista la nota n. 6392 del 2 aprile 1999, di trasmissione del predetto decreto alle Province regionali, ai laboratori d'igiene e profilassi, alle commissioni provinciali per la tutela dell'ambiente ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana;
Considerato che l'obbiettivo del decreto era di prevedere, in alternativa all'obbligo principale di verifica analitica della rispondenza dei dispositivi di contenimento delle emissioni atmosferiche al rispetto dei limiti di legge, un'altra forma di controllo tecnico idoneo al raggiungimento degli stessi scopi;
Considerato che la forma testuale dell'articolo 1 del predetto decreto n. 106/17 del 18 marzo 1999 può indurre in errore sulla reale finalità del decreto medesimo, nel momento in cui pare sostituire obbligatoriamente, e non già in forma facoltativa, l'obbligo di effettuare periodiche analisi con la relazione prevista allo stesso art. 1;
Considerato che all'art. 2 del succitato decreto, le parole "indicati nell'allegato 1 a condizione che", per un evidente refuso, devono essere sostituite con le parole "indicati nell'allegato 2 a condizione che";
Ritenuto di dovere quindi procedere alla correzione dello stesso decreto n. 106/17 al fine di renderlo più aderente alla volontà dell'Amministrazione regionale;
Considerato altresì che per una maggiore intelligibilità dello stesso è opportuno riemanare il testo del richiamato decreto;
Tutto quanto sopra visto e considerato;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, lett. e), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, i titolari di impianti ed attività compresi nell'allegato uno del presente decreto e che possiedano caratteristiche costruttive e di esercizio come indicate nell'allegato 2, possono, in luogo dell'obbligo di effettuare periodiche analisi delle emissioni inquinanti, trasmettere alla Provincia ed al L.I.P. - reparto chimico competenti per territorio, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione dalla quale risultino, relativamente all'anno solare precedente e per ciascun impianto, le date e le relative operazioni di manutenzione effettuate sugli impianti di abbattimento, ivi comprese le sostituzioni dei filtri, nonché le quantità e la composizione dei solventi o dei prodotti vernicianti pronti all'uso utilizzati.
A tal fine la ditta dovrà conservare per almeno due anni dall'acquisto:
- le fatture d'acquisto dei prodotti vernicianti e diluenti;
- le fatture inerenti la sostituzione d'ogni carico di carbone attivo, dalle quali risulti la quantità di carbone di volta in volta sostituito.
Le disposizioni di cui al precedente art. 1 si applicano anche alle attività di cui ai punti 2, 3 e 4 dell'allegato 1 che non rispondono ai requisiti tecnici indicati nell'allegato 2 a condizione che siano utilizzate vernici ad acqua.
Restano validi i limiti di emissione fissati per ciascuna tipologia di impianto dalla normativa vigente nonché dai provvedimenti autorizzatori.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 30 marzo 2001.
LO MONTE
Allegato 1
1) Pulizia a secco di tessuti e pellami in impianti a ciclo aperto e utilizzo di solventi non superiore a 20 Kg/g.
2) Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo impianti a ciclo aperto ed utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 20 Kg/g.
3) Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 Kg/g.
4) Verniciatura di oggetti vari in metallo o vetro con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 Kg/g.
5) Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo di solventi non superiore a 10 Kg/g.