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ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 5 giugno 1996

G.U.R.S. 27 luglio 1996, n. 38

Integrazione del decreto 10 maggio 1995, concernente criteri e modalità per l'erogazione di contributi per convegni, seminari, ricerche, pubblicazioni ed altre manifestazioni finalizzate alla divulgazione e alla conoscenza della attività istituzionale in materia di tutela ambientale e assetto del territorio.

N.d.R. Il presente è stato SOSTITUITO dall'art. 9 del D.A. Territorio 9 agosto 2007.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962;

Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978;

Vista la legge regionale n. 14/88, art. 44;

Vista la legge regionale n. 71/78, art. 69;

Visto l'art. 13, I comma, della legge 13 aprile 1991, n. 10;

Visto il decreto n. 251/2 del 10 maggio 1995;

Premesso che, per quanto attiene il decreto n. 251/2 del 10 maggio 1995 sopracitato, occorre apportare necessarie integrazioni ai criteri di erogazione di contributi per convegni, seminari, ricerche e pubblicazioni e manifestazioni aventi per scopo la conoscenza dell'attività istituzionale attinente la tutela dell'ambiente e l'assetto del territorio;

Ritenuto doversi procedere, ex art. 13 della legge regionale n. 10/91, all'integrazione dei criteri giusto il decreto 10 maggio 1995, n. 251/2;

Decreta:

Art. 1

Sono ammessi a beneficiare di contributi relativi all'attività di cui nelle premesse gli enti, le associazioni pubbliche e private, i privati specializzati nel settore ambientale e assetto del territorio.

Art. 2

Al fine di evitare ripetitività di spesa, non verranno prese in considerazione quelle richieste di contributo in favore di attività di cui alle premesse, aventi per oggetto materie e contenuti già trattati nei precedenti seminari, ricerche e pubblicazioni.

Art. 3

Per quanto attiene all'attività in materia di tutela ambientale e protezione del territorio e dell'ambiente, avuto riguardo alla divulgazione dei contenuti, occorre che gli stessi rispondano ad un interesse pubblico di carattere generale.

Art. 4

Per quanto attiene ai convegni, seminari ecc., verranno privilegiati quelli trattanti materie dalle quali l'Assessorato può ricavare concreti apporti ed utili indicazioni per l'esercizio della propria attività istituzionale, di controllo, di promozione e di interventi.

Art. 5

Per quanto riguarda le pubblicazioni si privilegeranno quelle che contribuiranno alla conoscenza oltre che dell'attività istituzionale dell'Assessorato anche a quella degli ambienti marini e terrestri dell'area del Mediterraneo con particolare riguardo agli ambienti naturali della Sicilia.

Art. 6

Per quanto attiene alle richieste delle testate giornalistiche, dovranno essere presi in considerazione anche i dati relativi alla diffusione delle stesse.

Art. 7

Pur nel rispetto di una equilibrata ripartizione dei contributi, particolare attenzione sarà data, infine, a quelle convenzioni che opereranno nell'ambiente scolastico e ciò per l'importanza che riveste l'educazione scolastica ai fini della creazione di una coscienza civica attenta alla salvaguardia dei beni e delle risorse naturali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per il visto di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 5 giugno 1996.

PELLEGRINO

Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato del territorio e dell'ambiente con nota n. 103 del 2 luglio 1996.