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ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 11 agosto 1995

G.U.R.S. 9 dicembre 1995, n. 63

Approvazione del piano straordinario di interventi per la riqualificazione dei centri storici per l'esercizio finanziario 1995.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 21/1985;

Vista la legge regionale n. 10/1993;

Vista la legge regionale n. 17/1994;

Vista la legge regionale n. 10/1995;

Visto l'art. 162 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25;

Considerato che l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato a predisporre, approvare e finanziare un piano straordinario di interventi mirati alla riqualificazione dei centri storici dei comuni della Regione Siciliana;

Vista la circolare prot. n. 2324 del 23 giugno 1995 dell'Assessorato dei lavori pubblici, che detta norme per la predisposizione dei programmi regionali di finanziamento, nonchè l'appalto dei lavori;

Vista la circolare assessoriale prot. n. 3857/U del 28 marzo 1995, con la quale sono stati invitati i comuni dell'Isola a trasmettere i progetti di massima o esecutivi per la riqualificazione dei centri storici corredati dalle autorizzazioni e pareri previsti dalla normativa vigente, ai sensi della legge regionale n. 10/93, legge regionale n. 25/93, legge regionale n. 17/94 e legge regionale n. 10/95;

Vista la disponibilità nel bilancio regionale sul cap. 84754 di lire 10 miliardi per l'esercizio finanziario 1995;

Considerato che, a seguito della circolare assessoriale prot. n. 3857/U del 28 marzo 1995, hanno presentato istanza di finanziamento i comuni indicati nella relazione prot. n. 295/95 del 2 agosto 1995, che costituisce parte integrante del presente decreto;

Viste le note assessoriali che fanno parte integrante del presente provvedimento, con le quali sono stati comunicati ai comuni i motivi dell'esclusione dal programma finanziario regionale, in quanto gli stessi non hanno prodotto la documentazione prevista dalla normativa vigente sui lavori pubblici a corredo delle istanze;

Visti i criteri generali di selezione delle richieste pervenute, indicati dall'art. 19 della legge regionale n. 10/93;

Considerato che i comuni che hanno i requisiti per essere inclusi nel piano straordinario di interventi per le finalità previste dall'art. 162 della legge regionale n. 25/93 sono:

- comune di Vicari (PA) - recupero della zona "Santa Maria del Castello e della Chiesa". Importo L. 698.000.000;

- comune di Trabia (PA) - riqualificazione del centro storico Quartiere Santa Oliva. Importo lire 540.546.844;

- comune di Giuliana (PA) - lavori di riqualificazione di alcune strade del centro storico. Importo lire 930.475.826;

- comune di Scaletta Zanclea (ME) - recupero centro storico e risanamento aree urbane riqualificazione ambientale del Castello Rufo Ruffo. Importo lire 599.900.000;

- comune di Custonaci (TP) - riqualificazione urbana della piazza di Sperone e zone limitrofe. Importo L. 420.000.000;

- comune di Fiumedinisi (ME) - lavori per il restauro del Palazzo della Zecca. Importo L. 357.498.983;

- comune di Piana degli Albanesi (PA) - lavori di ristrutturazione della vecchia sede municipale da adibire a sede della biblioteca comunale. Importo lire 1.500.000.000;

- comune di Alcara Li Fusi (ME) - Intervento di riqualificazione urbana corso Donadei e zone adiacenti. Importo L. 2.230.000.000;

- comune di Calamonaci (AG) - restauro della torre dell'orologio comunale. Importo L. 158.185.000;

- comune di Noto (SR) - lavori di rifacimento degli spalti pavimentali di piazza Trigona, piazza del Monumento ai caduti e piazza municipio. Importo lire 825.000.000;

Vista la relazione n. 295/95 dell'1 agosto 1995;

Visto il piano straordinario di interventi per la riqualificazione dei centri storici ai sensi dell'art. 162 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25;

Considerato che l'ammontare complessivo dei progetti inseriti nel programma di spesa regionale è pari a L. 8.259.606.653;

Ritenuto, altresì, di dover riservare la somma di lire 1.740.393.347 pari alla differenza tra l'importo complessivo dei progetti ammessi nel piano e l'intera disponibilità nel capitolo 84754 di L. 10 miliardi, per la copertura di eventuali maggiori spese emergenti dalla progettazione esecutiva delle opere previste nel presente piano, ai sensi del 9° comma dell'art. 19 della legge regionale n. 10/93;

Art. 1

E' approvato il piano straordinario di interventi per la riqualificazione dei centri storici per l'esercizio finanziario 1995, ai sensi dell'art. 162 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, secondo l'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Con successivo provvedimento si procederà all'impegno delle somme necessarie per la realizzazione delle opere previste nei progetti inclusi nel presente programma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Palermo, 11 agosto 1995.

SARACENO

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 22 settembre 1995.

Reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell'ambiente, fg. n. 31.

Allegato A

RELAZIONE 2 AGOSTO 1995, PROT. N. 295

All'on.le Assessore per il territorio e l'ambiente

per il tramite della Direzione regionale urbanistica

Al fine di ottemperare a quanto previsto dal 3° comma dell'art. 19 della legge regionale n. 10/93, si enunciano alla S.V. on.le i criteri di selezione delle richieste di finanziamento pervenute a questa Amministrazione, per le finalità indicate dall'art. 162 della legge regionale n. 25/93. Preliminarmente si rappresenta che ai sensi del 5° comma dell'art. 19 della legge regionale n. 10/93, possono essere incluse nei programmi di spesa regionali solo opere dotate di progetti di massima o di progetti esecutivi muniti di tutte le autorizzazioni e i pareri previsti dalla normativa vigente. Tale orientamento è ribadito dall'art. 150 della legge regionale n. 25/93.

Il 1° comma dell'art. 19 della citata legge regionale n. 10/93 dispone inoltre che è vietato all'Amministrazione regionale concedere finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche estranee ai programmi triennali dell'OO.PP.

A seguito della circolare assessoriale prot. n. 3857/U del 28 marzo 1995, gli enti che hanno prodotto istanza per le finalità previste dal citato art. 162 della legge regionale n. 25/93 sono:

Delle superiori istanze quelle corredate da progetti e da pareri ed autorizzazioni previsti dalla normativa vigente sono:

Per l'importo complessivo di L. 8.259.606.653.

I rimanenti comuni sono stati esclusi, perchè carenti della documentazione di rito, prevista dalla normativa vigente, o hanno presentato istanze prive di progetto.

Alla presente si allegano, per tali comuni, comunicazioni a firma della S.V. Onorevole con indicati motivi di esclusione.

Si fa presente che i criteri generali di selezione delle richieste secondo quanto previsto dal 6° comma dell'art. 19 della legge regionale n. 10/93 sono:

1) esigenza di completamento di progetti generali di opere, parte delle quali siano state già realizzate;

2) realizzazione di interventi per la prevenzione del rischio sismico;

3) recupero del patrimonio edilizio esistente;

4) equa ripartizione territoriale dei finanziamenti.

Inoltre il 7° comma dell'art. 19 della legge regionale n. 10/93 prevede che nel programma di spesa ciascun progetto è sempre finanziato per intero.

Considerato che l'ammontare complessivo dei progetti inseriti nel programma di spesa regionale è pari a L. 8.259.606.653; si è ritenuto di dover riservare la somma di L. 1.740.393.347 pari alla differenza tra l'importo complessivo dei progetti ammessi nel piano e l'intera disponibilità nel capitolo 84754 di L. 10 miliardi, per la copertura di eventuali maggiori spese emergenti dalla progettazione esecutiva delle opere previste nel presente piano, ai sensi del 9° comma dell'art. 19 della legge regionale n. 10/93.