
ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DECRETO 11 agosto 1995
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 20 gennaio 1996, n. 4
Integrazione della convenzione di affidamento in gestione della riserva naturale integrale Grotta di Entella.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE
Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali nn. 98/81, 14/88, recanti norme per l'istituzione nella Regione Siciliana di parchi e riserve naturali:
Visto il proprio decreto n. 293/44 del 16 maggio 1995, di istituzione della R.N.I. Grotta di Entella;
Visto il rilievo della Corte dei conti n. 46 del 26 giugno 1995;
Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione di affidamento in gestione della riserva, sottoscritto tra l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e il Club alpino italiano - Delegazione sicula, in data 10 agosto 1995;
Assunto che il C.G.A., con parere n. 680/94 del 15 novembre 1994, si è espresso che sulla scelta degli enti affidatari della gestione (tutti enti senza scopo di lucro nell'ambito delle categorie individuate dalla legge) e sulla congruità della spesa (riconosciuta dall'Ispettorato regionale tecnico) il Consiglio non può che rimettersi alle responsabili valutazioni dell'Amministrazione;
Ritenuto che il nulla osta dell'ente gestore per le attività normate nel regolamento d'uso e divieti, in aderenza al citato rilievo della Corte, debba essere accompagnato e preceduto dal parere del consiglio provinciale scientifico;
Decreta:
La convenzione di affidamento in gestione della riserva Grotta di Entella, approvata con il decreto n. 293/44 del 16 maggio 1995 di istituzione, è integrata con l'atto aggiuntivo sottoscritto tra il Club alpino italiano - Delegazione sicula e l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in data 10 agosto 1995.
L'atto aggiuntivo (allegato 1) è parte integrante del presente decreto.
Al regolamento uso e divieti allegato al decreto n. 293/44 è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 10
L'ente gestore, onde rilasciare il proprio nulla-osta, richiederà con relazione motivata il parere del consiglio provinciale scientifico.
Tale parere sarà considerato reso in conformità alla relazione se non espresso entro trenta giorni dalla richiesta".
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 11 agosto 1995.
SARACENO
Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 26 settembre 1995.
Reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell'ambiente, fg. n. 41.
Allegato n. 1
ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO
IN GESTIONE DELLA R.N.I. GROTTA DI ENTELLA
SOTTOSCRITTA DALLE PARTI IN DATA 28 FEBBRAIO 1995
Vista la convenzione stipulata tra le parti in data 28 febbraio 1995, relativa all'affidamento in gestione della riserva naturale integrale Grotta di Entella;
Visto il rilievo della Corte dei conti n. 46 del 26 giugno 1995, relativo al decreto n. 293/44 del 16 maggio 1995, relativo alla istituzione della riserva naturale integrale Grotta di Entella.
Ritenuto, in aderenza ad alcune considerazioni svolte nel citato rilievo, di dovere integrare la precitata convenzione e il regolamento d'uso e divieti;
tra l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e il Club alpino italiano - Delegazione sicula;
Si conviene:
Art. 1
La lettera C, dell'art. 3 della convenzione è così modificata: "a fornire indicazioni utili al consiglio provinciale scientifico per l'elaborazione dello schema di piano di sistemazione della riserva comprendente:
Alla lettera C6, comma 2° è aggiunto dopo le parole "patrimonio naturale" "sentiti i comuni interessati".
Il comma 4°, lettera C6, art. 3 è cassato.
Alla lettera d) dell'art. 3 dopo le parole "... della presente convenzione" è aggiunto "previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale".
All'art. 3 è aggiunta la seguente lettera g) "l'ente gestore può avvalersi per le convenute funzioni di gestione, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, di istituti di ricerca pubblici e privati, di pubbliche amministrazioni, di esperti di comprovata esperienza".
Art. 2
All'art. 4 va aggiunto il seguente comma:
"Il citato corrispettivo dovrà essere autorizzato dall'Assessorato".
Art. 3
L'art. 5 è riformulato come di seguito:
"La determinazione ed erogazione degli indennizzi, individuati all'art. 22, legge regionale n. 14/88, saranno autorizzati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, il quale provvederà ad accreditare all'ente gestore la relativa provvista finanziaria".
Art. 4
Al comma 1° dell'art. 9 è aggiunto: "Previa autorizzazione dell'Assessorato".
Art. 5
Quadro finanziario
In relazione alla formulazione del presente art. 3 sono eliminate dal quadro finanziario le voci:
- indennizzi per limitazioni o divieti derivanti da norma a tutela degli ambienti naturali;
- indennizzi per danni alla fauna selvatica.
La voce "Acquisizione di immobilizzazioni tecniche", che costituisce spesa di primo impianto, potrà essere attivata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, negli esercizi successivi previa richiesta motivata dell'ente gestore.
Palermo, 10 agosto 1995.
L'Assessore regionale per il
territorio e l'ambiente
Saraceno
Il legale rappresentante del
Club alpino italiano
Delegazione sicula
Arnone