
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DECRETO 6 ottobre 1995
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 20 gennaio 1996, n. 4
Istituzione della riserva naturale orientata Monte Pellegrino, ricadente nel territorio del comune di Palermo.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 98 del 6 maggio 1981, recante norme per l'istituzione nella Regione Siciliana di parchi e riserve naturali;
Vista la legge regionale n. 14 del 9 agosto 1988, recante modifiche e integrazioni alla citata legge regionale n. 98/81;
Visto il decreto n. 970 del 10 giugno 1991, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali;
Considerato che il citato piano regionale annovera, tra le altre, la riserva naturale orientata Monte Pellegrino, ricadente nel comune di Palermo;
Considerato che in attuazione del predetto piano si deve provvedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, alla istituzione della riserva sopracitata;
Assunto il carattere generale dei rilievi formulati dalla Corte dei conti in ordine alla istituzione delle riserve naturali affidate alle associazioni ambientaliste;
Visti i pareri espressi del C.R.P.P.N. nella seduta del 10 aprile 1991 di cui al piano regionale dei parchi e delle riserve, e nella seduta del 20 gennaio 1994, in ordine alla delimitazione definitiva della riserva;
Vista la nota n. 409 del 26 settembre 1994 d'ufficio, di chiarimenti circa l'esatta perimetrazione del lato ovest del Parco della Favorita, ricadente all'interno della riserva di che trattasi;
Visto il parere del C.R.P.P.N. della seduta del 7 marzo 1995, che così si è espresso: "il confine deve intendersi coincidente con il muro perimetrale del Parco della Favorita, lato ovest, così come riportato sul particolare cartografico in scala 1:10.000 di cui all'allegato n. 1";
Visto il parere del C.R.P.P.N. nelle sedute del 20 gennaio 1994 e dell'1 febbraio 1994, in ordine al regolamento, con cui si stabiliscono le modalità d'uso e divieti da osservare nell'area di riserva e di pre-riserva;
Ritenuto che il nulla osta dell'ente gestore per le attività normate nel regolamento d'uso e divieti, in aderenza ai citati rilievi della Corte dei conti, debba essere accompagnato e preceduto dal parere del consiglio provinciale scientifico;
Considerato che il C.R.P.P.N., nella seduta del 16 febbraio 1993, ha individuato quale soggetto cui affidare la gestione della riserva l'Azienda forestale demaniale della Regione Siciliana;
Considerato, altresì, che la Commissione legislativa IV, in data 3 marzo 1993, ha espresso il parere di affidare la gestione all'Associazione nazionale Rangers d'Italia in sostituzione dell'Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana giacché detta associazione ha già in gestione il Parco naturalistico della Favorita, confinante con detta riserva;
Ritenuto di condividere i pareri espressi dal C.R.P.P.N. in ordine alla delimitazione ed al regolamento, e dalla citata Commissione legislativa in ordine all'individuazione dell'ente gestore;
Assunto che il C.G.A. con il parere n. 680/94 del 15 novembre 1994 si è espresso che "sulla scelta degli enti affidatari della gestione (tutti enti senza scopo di lucro nell'ambito delle categorie individuate dalla legge) e sulla congruità della spesa (riconosciuta dall'ispettorato tecnico) il Consiglio non può che rimettersi alle responsabili valutazione dell'Amministrazione";
Visto che con il succitato parere il C.G.A. si è espresso favorevolmente sullo schema di convenzione tra questo Assessorato e l'Associazione nazionale Rangers d'Italia, ove sono individuati:
1) gli obblighi in capo all'affidatario per il raggiungimento dei fini istituzionali della riserva;
2) le voci di spesa del quadro finanziario, ammontanti a L. 355.700.000;
Ritenuto di condividere il sopracitato parere e, pertanto, di affidare all'Associazione nazionale Rangers d'Italia la riserva naturale orientata Monte Pellegrino;
Vista la dichiarazione autenticata dell'8 maggio 1995, con la quale il presidente dei Rangers d'Italia dichiara che nel regolamento interno dell'associazione, redatto ai sensi dello statuto della stessa, il direttore regionale per la Regione Siciliana ha il potere di contrarre convenzioni con l'ente regionale ed ha ogni altra competenza amministrativa e di rappresentanza dell'Associazione nell'ambito della Regione Siciliana;
Vista la convenzione di affidamento sottoscritta tra le parti soprarichiamate in data 28 febbraio 1995;
Ritenuto, in aderenza ad alcune considerazioni svolte nei citati rilievi, di dovere integrare la precitata convenzione della riserva naturale in parola;
Visto l'atto aggiuntivo alla precitata convenzione di affidamento sottoscritta dalle parti sopra richiamate in data 5 ottobre 1995;
Ritenuto di dovere impegnare la somma di lire 355.700.000 per i compiti di gestione, vigilanza e sorveglianza, fruizione della riserva naturale Monte Pellegrino di cui al quadro finanziario riportato nella citata convenzione di cui all'allegato n. 3, che fa parte integrante del presente decreto;
Decreta:
E' istituita, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, la riserva naturale orientata Monte Pellegrino, ricadente nel territorio del comune di Palermo.
I confini della riserva naturale sono quelli compresi all'interno delle linee di delimitazione segnate sulla carta topografica I.G.M. in scala 1:25.000 fg. 249 I S.E. - II N.E. e sul particolare cartografico in scala 1:10.000 di cui all'allegato n. 1 che forma parte integrante del presente decreto, e specificatamente, con lettera A, l'area destinata a riserva e, con lettera B, l'area destinata a preriserva.
La riserva naturale di cui all'art. 1 è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14/88, come riserva naturale orientata, per la conservazione dell'ambiente naturale per l'interesse botanico che scaturisce da numerosi neo-endenismi fra i quali vanno citati brassica rupestris e centaurea cineraria, var. sicula. Altre specie che rivestono importanza fitogeografica sono: brassica rupestris, lithodora rosmarinifolia, euphorbia bivonae. In alcune pareti rocciose sono presenti splendidi esemplari di palma nana.
Singolari sono gli aspetti di macchia con euphorbia dendroides che include la maggior parte delle specie caratteristiche della macchia mediterranea.
Sono state catalogate 134 grotte di interesse speleologico, paleontologico e paletnologico.
Area di notevole interesse ornitologico per lo studio delle migrazioni e per la presenza di specie svernanti come la pispola (authus pratensis), la passera scopaiola (prunella modularis) e molte specie nidificanti nella macchia fra cui la sterpazzolina (sylvia cantillans).
La gestione della riserva naturale di cui all'art. 1 è affidata ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 14/88, all'Associazione nazionale Rangers d'Italia, giusta convenzione integrata con l'atto aggiuntivo di cui agli allegati n. 3 e n. 4 che formano parte integrante al presente decreto.
Nei territori destinati a riserva e pre-riserva vigono le disposizioni regolamentari, con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservarsi, di cui all'allegato n. 2 che forma parte integrante del presente decreto.
Al regolamento di cui all'art. 5 del presente decreto è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 11
L'ente gestore, onde rilasciare il proprio nulla osta, richiederà con relazione motivata il parere del consiglio provinciale scientifico.
Tale parere sarà considerato reso in conformità alla relazione se non espresso entro trenta giorni dalla richiesta".
E' impegnata, per l'esercizio finanziario 1995, per la gestione, sorveglianza, fruizione della R.N.O. Monte Pellegrino, la somma di L. 355.700.000 di cui al quadro finanziario della citata convenzione che grava sul bilancio della Regione Siciliana, giusto cap. n. 45905 per l'esercizio finanziario 1995.
Agli esercizi finanziari successivi si provvederà ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 ed 11 della legge regionale n. 47/77, con successivi decreti.
Per l'esercizio finanziario 1995 è autorizzata la contemporanea emissione dell'ordine di accreditamento in favore dell'Associazione nazionale Rangers d'Italia, quale ente gestore della riserva Monte Pellegrino, nella persona del legale rappresentante pro-tempore.
Gli atti allegati al presente decreto ne formano parte integrante.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 6 ottobre 1995
SARACENO
Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 2 novembre 1995.
Reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell'ambiente, fg. n. 52.
ALLEGATO N. 2
REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITA' D'USO E I DIVIETI VIGENTI NELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA MONTE PELLEGRINO
TITOLO I
NORME PER LA ZONA A
Art. 1
1.1. Nell'area di riserva, fatte salve le norme di cui al successivo art. 2, è consentito:
a) effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lettere a), b), e c) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli interventi che comportano modificazioni dell'aspetto esterno degli edifici e gli interventi di ristrutturazione dovranno essere sottoposti a preventivo nulla-osta dell'ente gestore.
Il restauro e il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per i volumi già esistenti e non per tracce di fabbricati assimilabili a ruderi;
b) le eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi sono consentite solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta, previo nulla-osta dell'ente gestore;
c) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade rotabili esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche tipologiche e formali, previo nulla osta dell'ente gestore;
d) effettuare interventi sui popolamenti forestali per finalità naturalistiche e interventi antincendio. Gli interventi di rimboschimento delle zone nude e di ricostituzione boschiva delle aree degradate devono rispondere a criteri naturalistici e devono essere realizzati impiegando specie autoctone e sistemi di preparazione del suolo localizzata. Tutti i suddetti interventi sono sottoposti a nulla-osta dell'ente gestore;
e) effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale con tecniche di ingegneria naturalistica, previo nulla-osta dell'ente gestore;
f) praticare l'escursionismo. Le escursioni a piedi sono libere, quelle a cavallo possono essere effettuate in percorsi definiti e con l'eventuale limitazione della frequenza, al fine di evitare danneggiamenti all'ambiente e disturbo alla fauna.
E' fatta salva la facoltà dell'ente gestore di fissare limiti e prescrizioni alle attività di fruizione, fino a precludere totalmente alcune aree alla visita, per finalità di ricerca scientifica o di conservazione naturalistica.
Nei periodi riproduttivi della fauna possono essere inibite attività quali alpinismo, caccia fotografica, arrampicate in parete e altre attività che possano arrecare disturbo ed oggettivo pericolo nei confronti dell'attività riproduttiva e di nidificazione;
g) svolgere di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati, autorizzati dall'ente gestore che potrà concedere solo a tal fine deroghe ai divieti specifiche, nominative e a termine. I risultati e le copie, delle ricerche condotte dovranno essere comunicati e consegnati all'ente gestore;
h) esercitare il pascolo compatibilmente con gli interventi di gestione naturalistica e nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento e/o il ripristino della copertura vegetale e la rinnovazione naturale.
L'esercizio del pascolo è sempre soggetto ad autorizzazione dell'ente gestore che fisserà limiti temporali, di zona e di carico di capi di bestiame, distinti per specie;
i) esercitare le attività zootecniche esistenti, purché condotte a livello di impresa agricola;
l) il traffico motorizzato sulla rete stradale esistente, con l'esclusione delle piste forestali, delle mulattiere e dei sentieri, e l'accesso con veicoli ai fondi serviti da piste per l'esercizio delle attività consentite;
m) l'accensione di fuochi all'aperto per lo svolgimento di attività silvocolturali.
1.2. Nell'area della riserva, l'accesso alle zone ipogee potrà comunque essere permesso solo con il supporto di guide autorizzate dall'ente gestore.
1.3. All'interno delle cavità, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 17 della legge regionale n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a) l'uso di lampade a gas o ad acetilene. E' consentito esclusivamente l'uso di lampade alimentate elettricamente;
b) illuminare direttamente i chirotteri;
c) effettuare riprese fotografiche e cinematografiche, salvo autorizzazione dell'ente gestore per scopi didattico-divulgativi e scientifici;
d) abbandonare e depositare rifiuti organici e inorganici;
e) fumare;
f) creare percorsi e sistemi di illuminazione stabili. L'ente gestore potrà individuare percorsi segnalati con nastri in materiale plastico o funi facilmente individuabili, al fine di evitare l'accesso a zone particolarmente sensibili;
g) toccare e prelevare mineralizzazioni, concrezioni e campioni di roccia;
h) svolgere ogni altra attività non espressamente consentita dal presente regolamento.
Art. 2
2.1. Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio, fermi restando i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a) realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese: l'apertura di nuove strade o piste, nonché la modifica planoaltimetrica di quelle esistenti, la costruzione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete;
b) la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti;
c) recintare proprietà se non siepi a verde e/o materiali naturali, e secondo l'uso locale, con esclusione di cordoli di cemento armato, filo spinato;
d) la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes;
e) l'esercizio di qualsiasi attività industriale;
f) realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti;
g) l'esercizio di attività agricole;
h) danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali, sorgenti;
i) scaricare terra o qualsiasi altro materiale, solido o liquido;
l) impiantare serre;
m) asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali;
n) introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distribuzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
o) prelevare sabbia, terra o altri materiali, scavare pozzi, realizzare cisterne ed opere di presa e distribuzione di acqua;
p) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
q) praticare il campeggio o il bivacco;
r) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni sportive e folkloristiche non autorizzate dall'ente gestore;
s) introdurre veicoli a motore ad eccezione di quelli utilizzati per motivi di servizio o autorizzati dall'ente gestore per lo svolgimento delle attività consentite;
t) esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;
u) introdurre cani se non al guinzaglio;
v) il sorvolo con velivoli non autorizzati dall'ente gestore, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo;
z) portare armi di qualsiasi tipo fuori dalle abitazioni se non per difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione dell'autorità di P.S. Al di fuori delle ipotesi di cui sopra, in caso di necessità di attraversamento della riserva, le armi, di qualsiasi tipo, devono essere trasportate scariche e chiuse in apposita custodia.
TITOLO II
NORME PER LA ZONA B
Art. 3
3.1. Nell'area di protezione della riserva (pre-riserva) le nuove costruzioni devono avere esclusiva destinazione d'uso alla fruizione e all'attività di gestione della riserva.
3.2. Fatte salve le norme di cui al successivo art. 4, nelle more del piano di utilizzazione di cui all'art. 22 della legge regionale n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni, è consentito:
a) esercitare le attività agricole esistenti;
b) l'accensione di fuochi all'aperto per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali;
c) esercitare le attività forestali e gli interventi antincendio previo nulla-osta dell'ente gestore;
d) effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli interventi che comportano modificazioni all'aspetto esterno degli edifici e gli interventi di ristrutturazione dovranno essere sottoposti a preventivo nulla osta dell'ente gestore. Il restauro e il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e non per tracce di fabbricati assimilabili a ruderi;
e) le eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi sono consentite solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali dell'attività di gestione dell'area protetta, previo nulla-osta dell'ente gestore;
f) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade rotabili esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche tipologiche e formali, previo nulla-osta dell'ente gestore;
g) realizzare elettrodotti e acquedotti, previo nulla-osta dell'ente gestore con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione e di ingegneria naturalistica.
Art. 4
4.1. Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio: fermi restando i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a) la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti;
b) recintare la proprietà se non con siepi a verde e/o materiali e secondo l'uso locale con esclusione di cordoli di cemento armato, filo spinato;
c) la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes;
d) l'esercizio di qualsiasi attività industriale;
e) realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti;
f) danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali, sorgenti;
g) scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
h) impiantare serre;
i) asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali;
l) prelevare sabbia, terra, o altri materiali;
m) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
n) praticare il campeggio e il bivacco al di fuori delle aree attrezzate;
o) esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, ecc.;
p) apportare modifiche alle formazioni vegetali naturali;
q) tagliare alberi forestali, salvo autorizzazione dell'ente gestore;
r) bruciare stoppie a distanza inferiore a mt. 200 dal confine della riserva.
TITOLO III
NORME COMUNI
Art. 5
Attività di ricerca scientifica
5.1. In tutto il territorio dell'area protetta può essere svolta attività di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati autorizzati dall'ente gestore che potrà concedere solo a tal fine deroghe ai divieti specifiche, nominative e a termine.
I risultati e le copie delle ricerche condotte dovranno essere comunicati e consegnate all'ente gestore.
Art. 6
Colture agricole biologiche
6.1. E' incentivato il mantenimento di colture tradizionali, l'utilizzo di tecniche biologiche nonché la conversione in tecniche biologiche delle tecniche agricole e colturali praticate, ai sensi dei regolamenti comunitari nn. 2092/91 del 24 giugno 1991, 2328/91 del 15 luglio 1991, 2078/92 del 30 giugno 1992 e relative successive modifiche.
6.2. I proprietari o i conduttori dei terreni coltivati con tecniche biologiche possono richiedere all'ente gestore il relativo contributo presentando apposita documentazione attestante il titolo di proprietà e/o conduzione, il catastino dei terreni condotti e certificazione dell'organismo associativo di controllo autorizzato ai sensi della vigente normativa.
Art. 7
Patrimonio faunistico domestico
7.1. Sono concessi contributi per il mantenimento di razze domestiche presenti nell'area protetta, che abbiano rilevanza storica e culturale o che corrano il rischio di estinzione.
7.2. L'areale di distribuzione delle predette razze domestiche dovrà interessare il territorio dell'area protetta. L'allevamento dovrà essere condotto in purezza genetica e a stabulazione non fissa.
7.3. L'ente gestore trasmetterà all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le richieste di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.
Art. 8
Indennizzi
8.1. Quando per il perseguimento delle finalità istituzionali della riserva si verifichino riduzioni dei redditi agro-silvo-pastorali, l'ente gestore, al quale dovranno essere inoltrate le relative richieste, provvederà al conseguente indennizzo.
8.2. L'ente gestore provvederà, inoltre, all'indennizzo dei danni provocati all'interno dell'area protetta dalla fauna selvatica, con le procedure di cui all'art. 22 della legge regionale n. 14/88.
Art. 9
Gestione della fauna selvatica
9.1. Nell'area protetta è consentito effettuare interventi di gestione faunistica per le finalità e con le modalità ed i limiti di cui ai successivi commi.
9.2. Non è consentito istituire e gestire zone di ripopolamento, centri pubblici e privati di riproduzione, zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie ed ogni altro istituto previsto dalla normativa in materia faunistico-venatoria che preveda comunque la cattura e/o l'abbattimento della fauna selvatica o di allevamento.
9.3. L'ente gestore potrà predisporre piani di cattura e/o abbattimento nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o tale da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività agro-silvo-pastorali.
Eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi devono essere limitati a quelli necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati dall'ente gestore.
Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore ed essere attuati da personale dell'ente o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'ente gestore stesso.
9.4. L'intervento sugli equilibri nelle catene trofiche cercherà prioritariamente di ristabilire gli equilibri preda-predatori.
La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli effetti anche sulle altre specie.
9.5. L'ente gestore elaborerà un piano per la gestione faunistica sulla base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne condizionano la composizione.
L'eventuale reintroduzione di specie un tempo esistenti nel territorio e oggi scomparse, deve essere preceduta da studi per valutarne attentamente gli effetti positivi e/o negativi sugli equilibri degli ecosistemi.
Studi analoghi devono effettuarsi per decidere in merito all'opportunità di effettuare ripopolamenti.
Questi ultimi devono essere in ogni caso effettuati a partire da popolazioni autoctone, per garantire il mantenimento del pool genico originario, frutto di variazioni e adattamenti verificatisi nel tempo.
Art. 10
Attività di controllo e sanzioni
10.1. I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono trasmessi tempestivamente dalle autorità competenti all'ente gestore e al competente distaccamento forestale ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza.
10.2. Le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento sono puniti ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 14/88 con una sanzione amministrativa pecuniaria variante da L. 50.000 a L. 5.000.000, secondo la gravità della violazione commessa e del danno arrecato al patrimonio.
10.3. L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della restituzione in pristino dei luoghi.
10.4. L'autorità amministrativa competente, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino di cui al comma precedente, entro un termine assegnato, che non può essere inferiore a giorni trenta e in conformità alle prescrizioni dettate dall'ente gestore.
ALLEGATO N. 3
CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA MONTE PELLEGRINO
Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recanti disposizioni per l'istituzione della Regione Siciliana di parchi e riserve naturali;
Visto il decreto n. 970 del 10 giugno 1991 approvativo, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali il quale, tra le altre, individua la riserva naturale orientata Monte Pellegrino, ricadente nel comune di Palermo;
Visto il parere reso dalla Commissione legislativa territorio ed ambiente nella seduta del 3 marzo 1993, in ordine all'individuazione degli enti gestori delle riserve naturali di cui al citato decreto n. 970/91;
Ritenuto, pertanto, di dover affidare la gestione della riserva in parola all'Associazione nazionale Rangers d'Italia;
Vista la memoria scritta presentata dall'Associazione nazionale Rangers d'Italia, in data 3 dicembre 1993, ai sensi della legge regionale n. 10/91;
Dovendosi, pertanto, procedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, alla statuizione degli obblighi dell'ente gestore per la realizzazione dei fini istituzionali della riserva, viene stipulata la presente convenzione tra l'Associazione nazionale Rangers d'Italia, rappresentata dal sig. Giuseppe Scavuzzo, nato a Termini Imerese il 30 ottobre 1945 e l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (d'ora in poi Assessorato) rappresentato dall'on.le pro-tempore;
Tutto ciò premesso;
Si conviene:
Art. 1
La gestione della riserva naturale Monte Pellegrino per un periodo di anni 7, è affidata all'Associazione nazionale Rangers d'Italia (d'ora in poi ente gestore).
Nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1 della legge regionale n. 98/81 l'ente gestore curerà nel territorio della riserva la salvaguardia dell'ambiente naturale e promuoverà la ricerca scientifica e le iniziative tendenti a diffondere la conoscenza dei beni naturali della riserva.
Art. 2
Ai fini della gestione si provvederà ad accreditare all'ente gestore per ogni esercizio finanziario le risorse di cui all'allegato quadro finanziario.
Le somme sopra determinate, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 11, R.D. n. 2440/23, verranno trasferite all'inizio di ogni esercizio finanziario.
Art. 3
L'ente gestore, accettando l'incarico, si impegna:
a) a presentare unitamente al rendiconto della lett. b) una relazione tecnico-scientifica sullo stato della riserva, sui risultati conseguiti e sui programmi di gestione del bene affidato. L'ente gestore informerà, altresì, tempestivamente l'Assessorato di eventuali difficoltà di carattere straordinario riscontrate nell'esercizio delle funzioni affidate con la presente convenzione.
Per il primo anno della gestione, l'ente allegherà alla relazione programmatica specifico stato di consistenza del bene affidato;
b) a presentare annualmente il rendiconto documentato delle spese relative ai contributi regionali accreditati;
c) a redigere, conformemente alle indicazioni tecniche utili elaborate dal consiglio provinciale scientifico, entro un anno dalla stipula della presente convenzione un piano di sistemazione della riserva comprendente:
c1) le zone da destinare a protezione integrale per le specifiche finalità;
c2) le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente;
c3) i tempi per la cessazione delle attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive della riserva;
c4) la regolamentazione delle attività antropiche consentite, tra cui le attività agro-silvo-pastorali;
c5) l'individuazione di aree da acquisire per il conseguimento delle finalità della riserva;
c6) eventuali progetti di restauro e/o demolizione di fabbricati esistenti nell'area protetta.
Il piano di sistemazione è approvato dall'Assessorato previo parere del Consiglio regionale protezione patrimonio naturale.
L'ente gestore durante il corso della gestione, può proporre con le relazioni di cui alla lett. a) note di aggiornamento al piano stesso.
L'ente gestore, può avvalersi per la redazione del piano, sulla base di apposita convenzione, di istituti di ricerca pubblici e privati, di pubbliche amministrazioni, di esperti di comprovata esperienza.
Il piano potrà contenere proposte di modifica dei confini per renderli più adeguati alla realizzazione delle finalità istitutive ed indicazioni sulle attività esterne alla riserva, i cui effetti si manifestano in maniera diretta entro i confini della stessa;
c7) a predisporre un programma di interventi prioritari, determinati nel tempo, con allegato piano finanziario;
d) a nominare un direttore responsabile della gestione della riserva, entro mesi due dalla stipula della presente convenzione.
Alla gestione della riserva, l'ente gestore provvederà con n. 5 unità di personale per lo svolgimento delle funzioni di cui alla tabella A, legge regionale n. 14/88. Le spese per l'organico riportate nel quadro finanziario sono determinate quali costi medi e in analogia con quanto previsto nel C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del terziario e dei servizi, comprensive di oneri riflessi.
Eventuali modifiche al determinato organico saranno proponibili dall'ente gestore nella relazione annuale.
L'ente gestore per la più generale opera di tutela e valorizzazione dell'area protetta concorrerà con le proprie intelligenze, immobilizzi tecnici e risorse umane a sostegno dei singoli progetti di fruizione e conoscenza del patrimonio naturale;
e) a concordare le attività di sorveglianza e vigilanza con il corpo forestale, gli enti locali e le amministrazioni competenti per territorio;
f) a garantire l'osservanza delle modalità d'uso e divieti di cui al regolamento, predisponendo qualora previsto apposito regolamento di attuazione.
Art. 4
L'ente gestore potrà chiedere un corrispettivo per la visita e la fruizione della riserva, da destinare all'attività di gestione e da rendicontare annualmente all'Assessorato.
Art. 5
L'ente gestore, in forza delle misure di cui all'art. 3, lett. c3), c4), determinerà adeguati interventi a favore dei soggetti interessati alla riduzione delle attività economiche.
L'ente gestore, altresì, provvede a determinare ed erogare la misura degli indennizzi dei danni provocati all'interno dell'area protetta, dalla fauna selvatica.
Art. 6
L'ente gestore per gli interventi necessari alla prevenzione e alla lotta contro gli incendi boschivi nel territorio dell'area protetta si avvarrà anche del corpo forestale della Regione.
Art. 7
Per la gestione della riserva l'ente gestore si avvale dei contributi di cui al punto 2), nonché di risorse proprie.
Il mancato raggiungimento delle finalità istitutive della riserva, o l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente convenzione, comporteranno la revoca dell'affidamento della gestione.
Art. 8
L'ente gestore può disporre delle limitazioni in luoghi e in determinati periodi dell'anno al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica o di realizzare le finalità di conservazione naturalistiche o di attuazione dei piani dell'area protetta o per altre motivazioni di urgenza e necessità.
Art. 9
L'ente gestore può stipulare convenzioni con enti, associazioni o cooperative per la gestione di servizi relativi alla gestione ed alla fruizione della riserva.
L'ente gestore può avvalersi altresì della collaborazione di volontari.
Art. 10
L'Assessorato, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 14/88, favorirà l'acquisizione bonaria o l'espropriazione di quelle aree che l'ente gestore individuerà e proporrà quali indispensabili per la conservazione del patrimonio naturale.
Art. 11
La presente convenzione impegna l'ente gestore dalla data della sottoscrizione della stessa da parte del legale rappresentante e l'Assessore dalla data di registrazione del decreto cui è allegata la presente.
Quadro finanziario
Per i compiti di gestione, vigilanza e sorveglianza, fruizione di cui alla presente convenzione l'Assessorato accredita all'ente gestore le seguenti somme:
- acquisto materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico;
- fitto locali ed oneri locativi vari;
- manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti;
- spese postali e telegrafiche;
- telefoni, canoni ed impianti;
- manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto;
- canoni d'acqua e spese per l'energia elettrica per l'illuminazione;
- manutenzione mobili ed attrezzatura tecnica;
- elaborazione dati software;
- materiale illustrativo e propaganda;
- spese per assicurazioni e rimborso spese a favore di volontari;
- spese per ricerche, studi e consulenze;
- servizio pulizia;
- indennizzi per limitazioni o divieti derivanti da norma a tutela degli ambienti naturali;
- indennizzi per danni fauna selvatica;
- costi generali ed imprevisti.
Totale L. 100.000.000.
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche
- acquisti di impianti, attrezzature e macchinari;
- acquisto di un automezzo;
- acquisto di mobili e macchine di ufficio.
Totale L. 40.000.000.
Organico
- 4 unità operatori: L. 160.400.000
- 1 unità responsabile (direttore): L. 55.300.000.
I beni acquistati per le finalità di gestione della riserva con i trasferimenti annualmente determinati dell'Assessorato, nel caso di scadenza o rescissione della presente convenzione, saranno trasferiti alla Regione Siciliana unitamente con l'inventario redatto dall'ente gestore.
L'inventariazione e la registrazione dei beni sarà disposta giusta circolare n. 1/83 del 21 giugno 1983 della Presidenza della Regione Siciliana.
Palermo, 28 febbraio 1995.
L'Assessore regionale per
il territorio e l'ambiente
Graziano
Il legale rappresentante
dell'Associazione nazionale Rangers d'Italia
Scavuzzo
ALLEGATO N. 4
ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA R.N.O. MONTE PELLEGRINO SOTTOSCRITTA DALLE PARTI IN DATA 28 FEBBRAIO 1995
Vista la convenzione stipulata tra le parti in data 28 febbraio 1995, relativa all'affidamento in gestione della riserva naturale orientata Monte Pellegrino;
Assunto il carattere generale dei rilievi formulati dalla Corte dei conti in ordine alla istituzione delle riserve naturali affidate ad associazioni ambientaliste;
Ritenuto, in aderenza ad alcune considerazioni svolte nei citati rilievi, di dovere integrare la precitata convenzione e il regolamento d'uso e divieti della R.N.O. Monte Pellegrino;
tra l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e l'Associazione nazionale Rangers d'Italia;
Si conviene:
Art. 1
La lettera C dell'art. 3 della convenzione è così modificata: "a fornire indicazioni utili al consiglio provinciale scientifico per l'elaborazione dello schema di piano di sistemazione della riserva comprendente:".
Alla lettera C6, comma 2°, è aggiunto dopo le parole "patrimonio naturale" "sentiti i comuni interessati".
Il comma 4°, lettera C6, art. 3 è cassato.
Alla lettera d) dell'art. 3 dopo le parole "... della presente convenzione" è aggiunto "previo parere del consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale".
All'art. 3 è aggiunta la seguente lettera g) "l'ente gestore può avvalersi per le convenute funzioni di gestione, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, di istituti di ricerca pubblici e privati, di pubbliche amministrazioni, di esperti di comprovata esperienza".
Art. 2
All'art. 4 va aggiunto il seguente comma:
"Il citato corrispettivo dovrà essere autorizzato dall'Assessorato".
Art. 3
L'art. 5 è riformulato come di seguito:
"La determinazione ed erogazione degli indennizzi, individuati all'art. 22, legge regionale n. 14/88, saranno autorizzati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, il quale provvederà ad accreditare all'ente gestore la relativa provvista finanziaria".
Art. 4
Al comma 1° dell'art. 9 è aggiunto: "Previa autorizzazione dell'Assessorato".
Art. 5
Quadro finanziario
In relazione alla formulazione del presente art. 3 sono eliminate dal quadro finanziario le voci:
- indennizzi per limitazioni o divieti derivanti da norma a tutela degli ambienti naturali;
- indennizzi per danni alla fauna selvatica.
La voce "Acquisizione di immobilizzazioni tecniche", che costituisce spesa di primo impianto, potrà essere attivata all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, negli esercizi successivi previa richiesta motivata dell'ente gestore.
Palermo, 5 ottobre 1995.
L'Assessore per il territorio e l'ambiente
Saraceno
Il legale rappresentante
dell'Associazione nazionale Rangers d'Italia
Scavuzzo