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ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 13 agosto 1996

G.U.R.S. 23 novembre 1996, n. 57

Approvazione del piano straordinario di interventi per la riqualificazione dei centri storici della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 1996.

L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 21/85;

Vista la legge regionale n. 10/93;

Vista la legge regionale n. 17/94;

Vista la legge regionale n. 10/95;

Vista la legge regionale n. 4/96;

Vista la legge regionale n. 22/96;

Visto l'art. 162 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25;

Considerato che l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato a predisporre, approvare e finanziare un piano straordinario di interventi mirati alla riqualificazione dei centri storici dei comuni della Regione Siciliana;

Vista la circolare, prot. n. 2324 del 23 giugno 1995 dell'Assessorato dei lavori pubblici, che detta norme per la predisposizione dei programmi regionali di finanziamento, nonché l'appalto dei lavori;

Vista la circolare assessoriale, prot. n. 1113/U del 27 gennaio 1996, con la quale sono stati invitati i comuni della Regione a trasmettere i progetti di massima o esecutivi per la riqualificazione dei centri storici corredati dalle autorizzazioni e pareri previsti dalla normativa vigente ai sensi della legge regionale n. 10/93, legge regionale n. 25/93, legge regionale n. 17/94, legge regionale n. 10/95, legge regionale n. 4/96 e legge regionale n. 22/96;

Vista la disponibilità nel bilancio regionale, sul cap. 84754, di lire 3 miliardi per l'esercizio finanziario 1996;

Considerato che, a seguito della circolare assessoriale, prot. n. 1113/U del 27 gennaio 1996, hanno presentato istanza di finanziamento i comuni indicati nella relazione prot. n. 209 del 24 giugno 1996, che costituisce parte integrante del presente decreto;

Viste le note assessoriali che fanno parte integrante del presente provvedimento, con le quali sono stati comunicati ai comuni i motivi dell'esclusione dal programma finanziario regionale, in quanto gli stessi non hanno prodotto la documentazione prevista dalla normativa vigente sui lavori pubblici a corredo delle istanze;

Visti i criteri generali di selezione delle richieste pervenute, indicati dall'art. 19 della legge regionale n. 10/93;

Considerato che i comuni che hanno i requisiti per essere inclusi nel piano straordinario di interventi per le finalità previste dall'art. 162 della legge regionale n. 25/93 sono:

- comune di Aragona (AG) - lavori di riqualificazione della piazza Umberto I nel centro storico di Aragona. Importo L. 366.892.000;

- comune di Polizzi Generosa (PA) - lavori di sistemazione arredo urbano di piazza F. Turati. Importo lire 650.000.000;

- comune di Bronte (CT) - progetto per la pavimentazione della via Capizzi e rifacimento della rete idrica e fognante. Importo L. 199.450.000;

- comune di S. Stefano di Camastra (ME), completamento dei lavori di sistemazione arredo della via Vittorio Emanuele. Importo L. 243.000.000;

- comune di San Giovanni Gemini (AG) - lavori di ristrutturazione e restauro dei prospetti, della copertura e sistemazione esterna del Convento dei cappuccini. Importo L. 500.000.000;

- comune di Forza d'Agrò (ME) - lavori per il recupero e la manutenzione della chiesa S. Antonio Abate prospiciente l'omonima piazza;

Vista la relazione prot. n. 209 del 24 giugno 1996;

Visto il piano straordinario di interventi per la riqualificazione dei centri storici, ai sensi dell'art. 162 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25;

Considerato che l'ammontare complessivo dei progetti inseriti nel programma di spesa regionale è pari a L. 2.380.552.000.

Ritenuto, altresì, di dover riservare la somma di lire 619.944.000, pari alla differenza tra l'importo complessivo dei progetti ammessi nel piano e l'intera disponibilità nel capitolo 84754 di lire 3 miliardi, per la copertura di eventuali maggiori spese emergenti dalla progettazione esecutiva delle opere previste nel presente piano, ai sensi del 9° comma dell'art. 19 della legge regionale n. 10/93;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano straordinario di interventi per la riqualificazione dei centri storici per l'esercizio finanziario 1996, ai sensi dell'art. 162 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, secondo l'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Con successivo provvedimento si procederà all'impegno delle somme necessarie per la realizzazione delle opere previste nei progetti inclusi nel presente programma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Palermo, 13 agosto 1996.

GRIMALDI

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana addì 20 settembre 1996.

Reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell'ambiente, fg. n. 13.

Allegato A

Articolo 162 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25

PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI

All'On.le Assessore

per il tramite della

Direzione regionale urbanistica

Al fine di ottemperare a quanto previsto dal 3° comma dell'art. 19 della legge regionale n. 10/93, si enunciano alla S.V. On.le i criteri di selezione delle richieste di finanziamento pervenute a questa Amministrazione, per le finalità indicate dall'art. 162 della legge regionale n. 25/93. Preliminarmente si rappresenta che, ai sensi del 5° comma dell'art. 19 della legge regionale n. 10/93, possono essere incluse nei programmi di spesa regionali solo opere dotate di progetti di massima o di progetti esecutivi muniti di tutte le autorizzazioni e i pareri previsti dalla normativa vigente. Tale orientamento è ribadito dall'art. 150 della legge regionale n. 25/93.

Il 1° comma dell'art. 19 della citata legge regionale n. 10/93 dispone, inoltre, che è vietato all'Amministrazione regionale concedere finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche estranee ai programmi triennali delle opere pubbliche.

A seguito della circolare assessoriale prot. n. 1113/U del 27 gennaio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il 16 marzo 1996, gli enti che hanno prodotto istanza per le finalità previste dal citato art. 162 della legge regionale n. 25/93 sono:

 

I rimanenti comuni sono stati esclusi perché carenti della documentazione di rito, prevista dalla normativa vigente, o hanno presentato istanze prive di progetto.

Alla presente si allegano, per tali comuni, comunicazioni a firma della S.V. Onorevole con indicati motivi di esclusione.

Si fa presente che i criteri regionali di selezione delle richieste, secondo quanto previsto dal 6° comma dell'art. 19 della legge regionale n. 10/93, sono:

1) esigenza di completamento di progetti generali di opere, parte delle quali siano state già realizzate;

2) realizzazione di interventi per la prevenzione del rischio sismico;

3) recupero del patrimonio edilizio esistente;

4) equa ripartizione territoriale dei finanziamenti.

Inoltre, il 7° comma dell'art. 19 della legge regionale n. 10/93 prevede che nel programma di spesa ciascun progetto è sempre finanziato per intero.

Considerato che l'ammontare complessivo dei progetti inseriti nel programma di spesa regionale è pari a L. 2.380.552.000 si è ritenuto di dover riservare la somma di L. 619.944.000, pari alla differenza tra l'importo complessivo dei progetti ammessi nel piano e l'intera disponibilità nel capitolo 84754 di lire 3 miliardi, per la copertura di eventuali maggiori spese emergenti dalla progettazione esecutiva delle opere previste nel presente piano, ai sensi del 9° comma dell'art. 19 della legge regionale n. 10/93.

Si condivide la presente relazione e si dispone conseguentemente la predisposizione del relativo decreto di approvazione del programma finanziario di spesa all'esercizio finanziario 1996.