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ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 25 giugno 1997

G.U.R.S. 13 dicembre 1997, n. 70

Criteri per la ripartizione di fondi e modalità di concessione di contributi a province regionali e comuni ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14.

L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 98;

Vista la legge regionale 9 agosto 1988, n. 14;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

Considerato che l'art. 38 della legge regionale n. 14/88 prevede la concessione di contributi alle province regionali e ai comuni per l'acquisizione, l'impianto e la gestione di terreni destinati alla formazione di parchi urbani e sub-urbani, a valere sui fondi stanziati annualmente sull'apposito capitolo 86203 del bilancio della Regione Siciliana, rubrica protezione della natura, parchi e riserve;

Considerato che l'art. 13 della legge regionale n. 10/91 dispone che "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati non specificamente individuati sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi";

Ritenuto, pertanto, di dovere ottemperare al suddetto disposto;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, i criteri che sovrintendono alla ripartizione dei fondi e le modalità di concessione dei contributi previsti dall'art. 38 della legge regionale n. 14/88 a valere sul capitolo 86203 del bilancio della Regione Siciliana, rubrica protezione della natura, parchi e riserve, sono quelli enunciati nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

I suddetti criteri e modalità sono applicati fino a nuova determinazione.

Art. 3

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 3, comma 1°, lett. C della legge n. 20/94, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto, in uno al relativo allegato, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 25 giugno 1997.

GRIMALDI

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 14 agosto 1997.

Reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell'ambiente, fg. n. 65.

Allegato

PREMESSA

L'art. 32 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, nel testo modificato dall'art. 38 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, prevede che la Regione Siciliana conceda a comuni e province regionali contributi finalizzati alla realizzazione di parchi urbani e sub-urbani, a valere sugli appositi fondi stanziati annualmente sul capitolo 86203 del bilancio della Regione Siciliana, rubrica protezione della natura, parchi e riserve.

Nell'esercizio di dette attribuzioni questo Assessorato ha provveduto in passato a fornire indicazioni in ordine ai criteri di definizione della tipologia di interventi in parola, impartendo altresì direttive relativamente alle modalità di accesso di contributi medesimi (circolare n. 76900 del 18 dicembre 1989 e seguenti).

Con la presente si intende rendere quanto più agevole l'assolvimento da parte degli enti richiedenti degli adempimenti tendenti alla richiesta e all'eventuale ammissione a contributo degli interventi proposti, esplicitando i requisiti di ammissibilità a cui gli stessi devono soddisfare e i criteri che sovrintendono alla selezione delle istanze pervenute e alla ripartizione finanziaria della spesa.

All'uopo si rende opportuno, ad integrazione ed adeguamento della sopracitata circolare n. 76900 del 18 dicembre 1989, richiamare l'attenzione degli enti interessati al rispetto delle procedure di richiesta del contributo e al possesso dei requisiti di ammissibilità.

AMMISSIBILITA'

1) Istanze e documentazione

Le istanze di contributo, a firma del legale rappresentante dell'ente, dovranno pervenire annualmente a questo Assessorato entro il primo trimestre di ciascun anno.

Nelle stesse dovrà essere specificato se per la medesima opera è stata presentata richiesta di finanziamento ad enti diversi dalla Regione o ad altro ramo dell'Amministrazione regionale e se risulta rispettato l'ordine di priorità previsto dal programma triennale delle opere pubbliche.

Alle istanze dovranno essere allegati i progetti di massima o esecutivi così come definiti dall'art. 20 della legge regionale n. 10/93.

Per l'esercizio in corso potranno essere presi in esame anche progetti esecutivi ex legge regionale n. 21/85, secondo quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 47/96.

I suddetti progetti dovranno essere muniti delle necessarie approvazioni tecnico-amministrative e delle autorizzazioni conseguibili nelle rispettive fasi di elaborazione.

Dovranno inoltre essere corredati dai seguenti atti:

- delibera di approvazione piano triennale delle opere pubbliche ex art. 18 della legge regionale n. 10/93, vistata dall'organo di controllo;

- delibera G.M. di approvazione del progetto (munita degli estremi di esecutività) contenente anche le previsioni in ordine alle modalità di manutenzione e gestione;

- delibera di affidamento incarico progetto, che ne giustifichi, se del caso, l'affidamento a professionista esterno all'amministrazione;

- stralcio P.R.G. conformizzato dell'area interessata all'intervento con le relative norme di attuazione;

- relazione tecnica di approvazione del progetto.

Appare opportuno precisare che la valutazione di impatto ambientale è da ritenersi inclusa nelle scelte progettuali non occorrendo, di norma, per le tipologie di opere in questione, specifica analisi in tal senso.

Si precisa che le istanze dovranno pervenire, entro il termine sopra assegnato, complete di tutta la documentazione e corredate dal relativo progetto elaborato alla luce dei requisiti di cui al successivo punto 2).

Qualora l'intervento non sia stato ammesso a contributo l'istanza medesima potrà, eventualmente, essere reiterata nell'anno successivo.

2) Contenuti progettuali

Si premette che finalità della norma in questione, da inquadrarsi nel più generale contesto delle tematiche ambientali afferenti alla legge regionale n. 14/88, è l'attuazione di interventi mirati a conseguire un rinnovato approccio alla problematica del verde pubblico, non più relegato in funzione residuale rispetto all'assetto urbano, ma organico allo stesso e correlato ad obiettivi di corretto utilizzo della risorsa "ambiente", nonché di tutela, promozione e valorizzazione della stessa.

In tale ottica l'insediamento del parco, sia esso urbano o sub-urbano, assolve all'esigenza di un assenso più equilibrato del territorio e dei suoi usi in relazione alla accresciuta domanda di natura, di salute, di miglioramento dell'ambiente e degli standards di vita.

Funzionali a detti obiettivi risultano, pertanto, sia la scelta del sito dove realizzare il parco, che le modalità di attuazione dell'intervento.

Si ricorda, pertanto, che gli interventi da proporre dovranno rispettare le caratteristiche che, per facilità di consultazione, si riportano di seguito.

Parco urbano

Il parco in questione si caratterizza per la sua ubicazione in aree comprese all'interno del perimetro urbano o attigue allo stesso e, pertanto, agevolmente raggiungibili ed accessibili da parte della popolazione residente, al cui servizio il parco è prevalentemente destinato.

La scelta del sito dovrà rivolgersi verso quelle aree che nei vigenti strumenti urbanistici abbiano destinazione a parco. Ovvero, ci si potrà orientare verso quelle superfici che siano urbanisticamente destinate a verde pubblico od a verde attrezzato e che posseggano requisiti e caratteristiche idonee alla creazione di un parco.

Il parco urbano, per potersi definire tale e diversificarsi dalla tradizionale villa comunale (ove prevale l'aspetto architettonico e di attrezzatura rispetto a quello naturalistico), deve poter contare su un adeguato dimensionamento, in rapporto sia all'estensione del tessuto urbano che alla popolazione residente.

Risulta, pertanto di fondamentale importanza commisurare l'estensione del parco urbano all'ambito di potenziale fruizione, correlato principalmente al carico demografico, evitando in tal modo la previsione di opere sotto o sovradimensionate rispetto al contesto urbano o che comportino, comunque, oneri di spesa eccessivamente elevati.

Questa esigenza scaturisce, in prima istanza, dall'opportunità di operare un'efficace allocazione delle risorse finanziarie disponibili in bilancio, oltre che da ovvi motivi di corretta destinazione della spesa.

Al fine di fornire una rappresentazione del contesto socio-economico ambientale ove l'opera proposta va ad inserirsi, appare opportuno che gli enti richiedenti illustrino nella relazione generale, oltre che la natura e le caratteristiche del sito prescelto (ivi compresi eventuali manufatti esistenti, strade, trazzere, opere di urbanizzazione o di altro tipo presenti o da realizzare), anche i dati ambientali ed antropici che hanno determinato o influenzato le scelte progettuali, tra cui l'estensione del territorio comunale, il numero di abitanti, la situazione idrica, la natura ed intensità degli insediamenti vicini e della rete viaria circostante, l'eventuale presenza di altri spazi verdi fruibili (ville comunali, aree attrezzate, aree di rimboschimento), o previsti principali attività economico-produttive, esistenza nel territorio comunale di aree sottoposte o da sottoporre a specifica tutela, etc.

Relativamente inoltre all'assetto da conferire al parco urbano, dovrà tenersi presente il principio del minimo intervento, privilegiando l'aspetto relativo alla progettazione del verde.

Pertanto, in relazione alle condizioni pedo-climatiche, verrà posta cura alla selezione delle essenze da mettere a dimora, avuto riguardo alle caratteristiche proprie delle specie, ai volumi a disposizione ed agli effetti paesaggistici che le piante possono dare con i loro accostamenti in conseguenza delle forme, dimensioni, proporzioni, portamento, distribuzione, colore, persistenza o caducità delle foglie, periodo di fioritura, habitus, odore, etc. Inoltre, dovrà essere prevista la conservazione o l'eventuale ripristino delle essenze autoctone caratteristiche dei luoghi.

La scelta della disposizione delle piante potrà trarre ispirazione dalla conformazione dei luoghi, cosicché si potranno prevedere intervalli di zone libere e calpestabili aree alberate percorribili, percorsi di piante aromatiche adeguatamente illustrati o giardini rocciosi etc.

E' appena il caso di rammentare l'invito, di cui alla circolare n. 76900 del 18 dicembre 1989, di orientarsi, già nella fase di progettazione, verso scelte e soluzioni che limitino i problemi di manutenzione del verde.

Da questo precede, discende che le attrezzature, da concepire principalmente a servizio della fruizione del verde, potranno consistere in panchine, attrezzature per giochi bambini, viabilità interna, (sentieri pedonali, viottoli), campetti di bocce, piccoli gazebi o pergolati, percorsi footing, servizi igienici, piccoli parcheggi per i disabili, etc.

Dovranno, invece, essere tassativamente evitate nuove strutture o manufatti che, oltre a comportare oneri di spesa elevati o complessi problemi di gestione e manutenzione, si prefigurano come fonte di rilevante impatto quali piscine, laghetti artificiali, fontane architettoniche, maneggi, etc. Dovranno, altresì, essere evitati movimenti di terra, terrazzamenti o muri di contenimento che comportino rilevanti modifiche della morfologia del sito proposto.

Ove necessario dovrà essere prevista opportuna recinzione a protezione dell'area di parco.

Si vuole inoltre richiamare l'attenzione sul problema della sicurezza della fruizione, si da evitare e prevenire, già in sede di reperimento dell'area o di progettazione, l'esistenza di caratteristiche o elementi non idonei ad assicurare un'agevole e serena praticabilità dei luoghi (presenza di forti dislivelli, strade carrabili o di piano, materiali non adeguati, etc.).

Parco sub-urbano

La creazione di un parco sub-urbano presuppone l'individuazione di aree notevolmente estese, contraddistinte da intrinseche emergenze naturali.

L'istituzione del parco sub-urbano si inscrive nell'ottica di ridefinire e promuovere, tramite la valorizzazione, protezione e rispetto dell'ambiente naturale, il rapporto uomo/natura a fini educativi, conoscitivi e ricreativi.

Dovrà, quindi, preservare ed esaltare gli elementi paesaggistici e naturalistici caratterizzanti i luoghi, ammortizzando agli stessi ed alla loro morfologia gli interventi da attuare.

In relazione alla natura, alla morfologia ed all'estensione del sito potranno essere previste le seguenti attrezzature, il cui inserimento ed ubicazione dovranno essere pensati ed attuati nel rispetto delle peculiarità dei luoghi, in funzione di una fruizione basata su un più diretto contatto con la natura: aree pic-nic adeguatamente attrezzate, sentieri natura corredati da tabellazioni illustrative, attrezzature per giochi bimbi ed adulti (es. bocce), belvederi panoramici, percorsi per passeggiate a cavallo, servizi, etc.

Appare inoltre evidente che non tutta l'area del parco sub-urbano dovrà essere necessariamente accessibile, in dipendenza delle caratteristiche morfologiche del territorio in esame.

Laddove presenti, è ammesso, previa opportuna valutazione, il recupero e l'utilizzazione a servizio del parco di manufatti preesistenti.

Riguardo le opere di ripristino e restauro vegetazionale, qualora necessitino, devono fare riferimento, in generale, ad essenze autoctone compatibili con le condizioni ambientali dell'area interessata, privilegiando le specie di maggiore rusticità che comportino minori problemi di manutenzione.

CRITERI DI RIPARTIZIONE E PRIORITA'

Valutato favorevolmente il possesso dei requisiti di ammissibilità degli interventi proposti alla stregua dei principi e delle modalità indicate al superiore paragrafo, la selezione degli stessi ai fini della programmazione finanziaria, da predisporsi in relazione alle risorse annualmente disponibili sul capitolo 86203, avverrà suda base dei seguenti criteri:

a) richieste inoltrate da enti che non hanno mai beneficiato di alcun contributo per la realizzazione di un parco nel proprio territorio;

b) interventi corredati da progetti esecutivi e cantierabili;

c) interventi relativi a progetti dotati di conformità allo strumento urbanistico vigente;

d) interventi che comportino limitata entità di spesa e che conducano, comunque, alla realizzazione di un'opera esaustiva dotata di funzionalità e fruibilità;

e) interventi proposti da enti contraddistinti da un basso rapporto verde pubblico/n. di abitanti. La circostanza deve potere chiaramente emergere dai dati che tutti gli enti richiedenti sono tenuti a fornire (vedi punto 2 del precedente paragrafo);

f) eventuali completamenti finalizzati alla fruibilità dell'opera;

g) equa ripartizione territoriale in funzione delle istanze (ammissibili).

Agli interventi di cui alle lett. a), b) e c) viene accordata priorità di accesso al contributo.

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Questa Amministrazione sulla base dei sopracitati criteri procederà alla predisposizione del programma di spesa annuale.

Nel caso di inclusione dell'opera proposta nel suddetto programma l'ente richiedente provvederà (su comunicazione di questo Assessorato) alla predisposizione ed approvazione del progetto esecutivo per l'importo assentito, da redigersi in conformità alla progettazione di massima ed alle eventuali prescrizioni e/o osservazioni che potranno scaturire in sede di istruttoria tecnico-amministrativa.

Il progetto esecutivo, in duplice copia, recante sugli elaborati il visto di conformità urbanistica ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, modificato dall'art. 154 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 25, il parere igienico-sanitario ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 21/85 ed il visto dell'organo tecnico ai sensi degli artt. 20 e 28 deva legge regionale n. 10/93, dovrà essere trasmesso a questo Assessorato corredato da:

1) delibera di giunta di approvazione del progetto esecutivo, dotata degli estremi di esecutività;

2) delibera di affidamento dell'incarico, nel caso si ricorra ad un libero professionista, che ne giustifichi l'affidamento;

3) dichiarazione del progettista di presa visione dei luoghi, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 21/85;

4) parcella presuntiva delle spese tecniche e di collaudo dei liberi professionisti incaricati ex art. 7 della legge regionale n. 21/85 approvata dall'organo tecnico assieme al progetto;

5) dichiarazione giustificativa a firma del sindaco, nel caso in cui l'ingegnere capo sia esterno all'amministrazione;

6) attestazione del sindaco che l'area interessata all'intervento non è sottoposta a vincolo, ai sensi della legge n. 1089/39 e della legge n. 431/85 (ovvero N.O. della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali in caso di area sottoposta a vincolo) ed a vincolo idrogeologico (ovvero N.O. dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio);

7) pareri igienico-sanitario sul progetto, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 21/85;

8) relazione di approvazione tecnica del progetto.

Gli enti destinatari dei contributi attueranno gli interventi alla stregua della vigente normativa, comunicando a questa Amministrazione le notizie relative all'utilizzo delle somme erogate e trasmettendo, altresì, all'Ispettorato regionale tecnico presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici tutti gli atti relativi allo sviluppo e alla definizione dei lavori.

Gli enti beneficiari sono inoltre tenuti all'inoltro in triplice copia, entro 60 giorni dalla chiusura di ogni esercizio finanziario, del relativo rendiconto, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 256/79.

Per quant'altro non espressamente previsto dalla presente si rimanda a norme e disposizioni di legge vigenti.