
ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DECRETO 30 dicembre 1997
G.U.R.S. 31 gennaio 1998, n. 6
Disposizioni relative alla regolamentazione delle operazioni di dragaggio e di ripascimento degli arenili nell'ambito del demanio marittimo regionale.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684;
Visto il D.P.R.S. 28 febbraio 1979, n. 70;
Visto il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915;
Vista la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10;
Visto il decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente 9 luglio 1994, n. 731/18, inerente le materie prime secondarie;
Visto il D.L. 3 maggio 1996, n. 246;
Considerate la necessità e l'urgenza di procedere ad una revisione e ad un riordino della normativa riguardante le operazioni di dragaggio nell'ambito dei porti ed in mare libero, gli interventi di ripascimento artificiale di arenili in erosione ed ogni altro tipo di movimentazione di materiali naturali nell'ambito del demanio marittimo regionale, allo scopo di addivenire ad una precisa definizione delle competenze in materia e di snellire le procedure relative;
Considerato che l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, in virtù delle norme di cui ai visti precedenti, discendenti dal vigente Statuto speciale della Regione Siciliana, possiede piena potestà legislativa nell'ambito del D.M.R., nonché nella difesa dell'integrità territoriale e della tutela ambientale delle aree costiere siciliane;
Ritenuto che i sedimenti provenienti dai dragaggi dei fondali marini e dagli interventi di manutenzione agli alvei fluviali costituiscono una risorsa primaria nel quadro del bilancio sedimentario costiero;
Ritenuto auspicabile, ove possibile, il recupero dei materiali provenienti dalle operazioni di dragaggio dei fondali marini e portuali e di manutenzione degli alvei fluviali, ed il relativo reimpiego in progetti di ripascimento di arenili in erosione;
Ritenuto di dover privilegiare le fonti sottomarine di approvvigionamento naturale per il rifornimento delle spiagge, ove siano reperibili sedimenti in possesso di caratteristiche compatibili con i previsti siti di ricezione;
Decreta:
I progetti che prevedono operazioni di dragaggio dei fondali marittimi o portuali, nonché interventi di ripascimento artificiale degli arenili marini nelle zone costiere siciliane sono soggetti al preventivo rilascio del nulla osta ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 10/93 da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, nulla osta che è da intendersi come comprensivo e sostitutivo di qualsiasi altro provvedimento al riguardo, ivi compresa l'autorizzazione del Ministero dell'ambiente di cui al decreto del 24 gennaio 1996.
I lavori di movimentazione dei depositi naturali emersi nell'ambito di uno stesso arenile o corpo sedimentario litoraneo sono autorizzati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per il tramite delle Capitanerie di porto competenti. Essi non vanno sottoposti alla procedura di nulla osta ex legge regionale n. 10/93.
Lo sversamento, alla foce marina dei corsi d'acqua, dei materiali naturalmente depositatisi in alveo, previsto nell'ambito degli interventi manutentori, è auspicabile e consentito previa semplice autorizzazione dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, resa ai sensi del presente decreto, esaustiva di ogni altro provvedimento al riguardo.
I lavori di movimentazione, escavo ed accumulo di depositi sciolti sottomarini necessari per la posa in opera di condotte sommerse od impianti similari sono soggetti alla sola autorizzazione delle Capitanerie di porto competenti, resa in sede di parere rilasciato ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 27/86. Non si applica, pertanto, a questa fattispecie il disposto di cui al decreto del 24 gennaio 1996 del Ministero dell'ambiente.
Nei progetti che contemplano il dragaggio dei fondali marini o portuali dovranno essere effettuate analisi preliminari di fattibilità a campione sulle caratteristiche chimico-batteriologiche degli stessi, onde stabilire l'opportunità di un relativo recupero in operazioni di ripascimento artificiale di arenili in erosione. In caso di esito positivo, in sede di progettazione esecutiva tali analisi sa ranno completate con altre più esaustive, nel quadro degli adempimenti occorrenti al rilascio del citato nulla osta.
Nei progetti finalizzati al ripascimento di litorali in erosione sarà data priorità al ricorso a fonti di approvvigionamento naturale subacquee date da fondali marini e portuali. E' consentito utilizzare cave di prestito subaeree solo limitatamente, nell'ipotesi in cui, a fronte di dichiarazione redatta dall'organo tecnico competente, non sia reperibile un quantitativo sufficiente di materiali nei fondali limitrofi al sito di ricezione. I lavori di ripascimento potranno essere successivamente integrati da periodici interventi di sversamento di sedimenti, onde provvedere alla manutenzione delle spiagge interessate, qualora siano ancora disponibili le medesime fonti di approvvigionamento dei materiali, previo esito favorevole delle analisi chimico-batteriologiche e granulometriche appositamente ripetute ed a seguito di autorizzazione da parte di questo Assessorato.
Gli adempimenti necessari al rilascio del nulla osta ex art. 30, legge regionale n. 10/93 e delle autorizzazioni, per gli interventi di cui al presente decreto, nonché le modalità di prelievo dei campioni per le relative analisi saranno esattamente e dettagliatamente definiti in un apposito decreto assessoriale che si fa riserva di emanare successivamente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 30 dicembre 1997.
GRIMALDI