
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
DECRETO 22 dicembre 2009
G.U.R.S. 5 febbraio 2010, n. 5
Tariffe da applicare sulle autolinee extraurbane e suburbane e costo minimo del biglietto di corsa semplice da applicare sulle autolinee di servizio urbano nel territorio della Regione Siciliana.
L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113;
Vista la legge regionale 28 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1981, n. 485;
Vista la legge regionale 14 giugno 1983, n. 68;
Vista la legge regionale 2 settembre 1998, n. 22;
Vista la legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche;
Considerato che le tariffe per il trasporto pubblico locale esercitato con autobus attualmente in vigore sono state fissate con decreto n. 31/Gab. dell'11 aprile 2008 e le stesse risultano aggiornate alla variazione ISTAT intervenuta nel periodo dicembre 2006 dicembre 2007;
Tenuto conto del risultato della riunione del tavolo tecnico, appositamente convocato, tenutasi il 9 dicembre 2009 con i rappresentanti dell'A.S.T., dell'ANAV, quale associazione di categoria delle aziende private esercenti autolinee di T.P.L., dell'ASSTRA Sicilia quale rappresentante di categoria delle aziende pubbliche esercenti autolinee di T.P.L. e, seppur non espressamente previsto dalla norma, della FITTEL e del consorzio CESAP;
Vista la disposizione n. 4386 del 2 dicembre 2009 dell'Assessore;
Ritenuto di dover procedere, così come previsto dall'art. 27, comma 6, della legge regionale n. 19/2005, alla definizione annuale dei criteri di politica tariffaria del trasporto pubblico locale esercitato con autobus, secondo le dinamiche di mercato e dei costi di esercizio, e di determinare l'aggiornamento delle tariffe per la corsa semplice (c.s.), per la corsa di andata e ritorno (a.r.) e per gli abbonamenti sulla base delle variazioni percentuali dei prezzi al consumo relative ai periodi dicembre 2007/novembre 2009, si ritiene di dover procedere ad una revisione delle tariffe come di seguito riportato:
- nella misura media del 4% con riferimento alla tabella A), con arrotondamento al decimo di centesimo per eccesso se superiore a 5 centesimi o per difetto se inferiore o pari a 5 centesimi;
- nella misura media del 2% con riferimento alla tabella B), con arrotondamento al decimo di centesimo per eccesso, se superiore a 5 centesimi, o per difetto se inferiore o pari a 5 centesimi. Sempre con riferimento alla tabella B), al fine di garantire il mantenimento del rispetto dei tempi di percorrenza, le aziende hanno la facoltà di applicare un supplemento pari ad euro 0,30 per ogni titolo di viaggio rilasciato a bordo, in coincidenza di fermate assistite da biglietteria a terra disponibile;
Ritenuto che:
a) Il costo delle tessere di libera circolazione rilasciate dall'Azienda siciliana trasporti, ai sensi delle LL.RR. n. 87/81 e n. 27/90, relativamente all'anno 2010, debba rimanere quello in atto in vigore;
b) nel caso di servizi automobilistici che si sviluppano su percorsi autorizzati misti (strade statali, scorrimenti veloci, superstrade ed autostrade) la tariffa da applicarsi debba essere quella individuata nelle tabelle A) o B) in base alla prevalenza della tipologia del percorso autorizzato;
c) le tariffe di cui al decreto n. 31/Gab dell'11 aprile 2008 e relative ai servizi speciali, sulla base delle variazioni percentuali dei prezzi al consumo relative ai periodi dicembre 2007 - novembre 2009, debbano essere parimenti aggiornate nella misura media del 4%, con arrotondamento al decimo di centesimo per eccesso, se superiore a 5 centesimi o per difetto se inferiore o pari a 5 centesimi;
Valutato, altresì, di dover procedere anche all'aumento tariffario del servizio speciale di collegamento tra Palermo e l'aeroporto Falcone e Borsellino di Punta Raisi, secondo le indicazioni sopra riportate con arrotondamento al decimo di centesimo per eccesso, se superiore a 5 centesimi o per difetto se inferiore o pari a 5 centesimi;
Ritenuto di considerare servizi speciali di collegamento con gli aeroporti anche le seguenti autolinee:
1. Milazzo - Porto - A/18 - A/20 - aeroporto Fontanarossa di Catania;
2. Taormina - A/18 - Catania - Catania aeroporto;
3. Trapani - aeroporto Vincenzo Florio di Trapani;
4. Trapani - aeroporto Falcone e Borsellino di Punta Raisi (Palermo);
5. Porto Empedocle - Agrigento - aeroporto Falcone e Borsellino di Punta Raisi (Palermo);
Ritenuto di dover condividere la possibilità nell'ambito dei servizi urbani di potere garantire la vendita a bordo degli autobus di titoli di viaggio a fronte del pagamento di una maggiorazione al costo del biglietto di corsa semplice nella entità discrezionale dell'ente affidante;
Ritenuto di dovere stabilire che per il trasporto urbano di bagagli, al seguito, fino alle dimensioni di cm. 50 X 60 X 80, può essere previsto da parte delle aziende affidatarie il pagamento di un biglietto, per ogni bagaglio, di importo pari al costo della corsa e che bagagli di volume superiore non possono trovare accesso a bordo; restano comunque esclusi da ogni forma di pagamento i bagagli di corredo scolastico e i bagagli a mano di piccola dimensione;
Ritenuto di dovere stabilire che per il trasporto extraurbano di bagagli a seguito, di dimensioni maggiori a cm. 50 X 60 X 80 e di peso superiore a Kg. 20, possa essere corrisposta la tariffa massima di euro 3 a bagaglio;
Ritenuto, pertanto, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 27, comma 6, della legge regionale n. 19/2005 e successive modifiche, di dovere approvare le tariffe da applicare per le autolinee extraurbane e suburbane, ivi comprese quelle sostitutive di linee ferroviarie in concessione e di linee della Trenitalia S.p.A., definitivamente soppresse a norma del regio decreto 21 dicembre 1931 n. 1575, e la tariffa del costo minimo del biglietto di corsa semplice da applicare alle autolinee di servizio urbano;
Decreta:
Per i motivi in premessa citati, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge regionale n. 19/2005 e successive modifiche, le tariffe da applicare sulle autolinee extraurbane e suburbane, ivi comprese quelle sostitutive di linee ferroviarie in concessione e di linee della Trenitalia S.p.A., definitivamente soppresse a norma del regio decreto 21 dicembre 1931, n. 1575, e la tariffa del costo minimo del biglietto di corsa semplice da applicare alle autolinee di servizio urbano nel territorio della Regione Sicilia, sono quelle risultanti dalle allegate tabelle A), B) e C) che formano parte integrante del presente decreto.
In funzione delle variazioni percentuali dei prezzi al consumo relative ai periodi dicembre 2007 - novembre 2009, le tariffe in atto in vigore per servizi speciali sono incrementate nella misura del 4% con arrotondamento al decimo di centesimo per eccesso, se superiore a 5 centesimi o per difetto se inferiore o pari a 5 centesimi.
Di considerare servizi speciali di collegamento con gli aeroporti le ulteriori seguenti autolinee:
1. Milazzo - Porto - A/18 - A/20 - aeroporto Fontanarossa di Catania;
2. Taormina - A/18 - Catania - Catania aeroporto;
3. Trapani - aeroporto Vincenzo Florio di Trapani;
4. Trapani - aeroporto Falcone e Borsellino di Punta Raisi (Palermo);
5. Porto Empedocle - Agrigento - aeroporto Falcone e Borsellino di Punta Raisi (Palermo);
Le tariffe in vigore per le autolinee considerate servizi speciali sono le seguenti:
1. Milazzo - Porto - A/18 - A/20 - aeroporto Fontanarossa di Catania - euro 12,00;
2. Taormina - A/18 -Catania - Catania aeroporto - euro 7,50;
3. Trapani - aeroporto Vincenzo Florio di Trapani - euro 4,50;
4. Trapani - aeroporto Falcone e Borsellino di Punta Raisi (Palermo) - euro 9,20;
5. Porto Empedocle - Agrigento - aeroporto Falcone e Borsellino di Punta Raisi (Palermo) - euro 11,50;
6. Palermo - aeroporto Falcone e Borsellino di Punta Raisi - euro 5,80.
Per le autolinee in cui vengono applicate le tariffe relative alla tabella B), al fine di garantire il mantenimento del rispetto dei tempi di percorrenza, le aziende sono facoltate ad applicare un supplemento pari ad euro 0,30 per ogni titolo di viaggio rilasciato a bordo, in coincidenza di fermate assistite da biglietteria a terra disponibili, quest'ultime dovranno essere preventivamente comunicate al servizio 1 del dipartimento trasporti.
Resta confermato, per l'anno 2010, il costo, in atto in vigore, delle tessere di libera circolazione rilasciate dall'Azienda siciliana trasporti ai sensi delle leggi regionali n. 87/81 e n. 27/90.
La tariffa da applicare, utilizzando la tabella A) o B), per i servizi automobilistici che si sviluppano su percorsi autorizzati misti (strade statali, scorrimenti veloci, superstrade ed autostrade), è determinata a seconda che il tratto autostradale sia minore (tab. A) o maggiore (tab. B) del 60% dello sviluppo complessivo dell'autolinea autorizzata.
In armonia e nel rispetto delle tariffe minime previste dalla tabella C) i comuni potranno disporre tariffe per abbonamenti, di concerto con le aziende affidatarie del servizio urbano, coerenti con il sistema di sconti applicato nella tabella A).
Le aziende affidatarie di servizi urbani hanno la possibilità di vendere a bordo degli autobus titoli di viaggio a fronte del pagamento di una maggiorazione da definire a discrezione dell'ente affidante. Le stesse aziende possono stabilire che per il trasporto urbano di bagagli fino alle dimensioni di cm 50 X 60 X 80, con esclusione dei bagagli di corredo scolastico e dei bagagli a mano di piccole dimensioni, debba essere pagato un biglietto, per ogni bagaglio, di importo pari al costo della corsa semplice e che bagagli di volume superiore non possono trovare accesso a bordo;
Per il trasporto extraurbano di bagagli al seguito, di dimensioni maggiori a cm. 50 X 60 X 80 e di peso superiore a Kg. 20, può essere applicata la tariffa massima di euro 3 a bagaglio.
Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore secondo il seguente calendario:
- dall'1 febbraio 2010 per i biglietti di corsa semplice e di andata e ritorno (urbane ed extraurbane),
- dal 01/08/2010 per gli abbonamenti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 22 dicembre 2009.
STRANO