
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE
COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
DECRETO 29 novembre 1989
G.U.R.S. 3 febbraio 1990, n. 7
Regolamentazione della concessione delle tessere di servizio nel settore dei trasporti pubblici in Sicilia.
Vista la legge 28 settembre 1929, n. 1822;
Visto il D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113;
Visto il D.P.R. 6 agosto 1981, n. 485;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;
Vista la legge regionale 4 giugno 1964, n. 10;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge regionale 14 giugno 1983, n. 68;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti dell'1 agosto 1984;
Visto il proprio decreto n. 531/Dr. Tr. del 21 ottobre 1988, con il quale si è provveduto ad unificare in un unico provvedimento la regolamentazione per il rilascio delle tessere di servizio relative al settore dei trasporti pubblici in Sicilia;
Ritenuto opportuno modificare il predetto decreto n. 531/Dr. Tr. per estendere la concessione della tessera di servizio agli altri organi di controllo degli atti di questo Assessorato, per equità di trattamento;
Ritenuto opportuno unificare in un unico provvedimento la regolamentazione per il rilascio delle tessere di servizio relative al settore dei trasporti pubblici in Sicilia;
Decreta:
La concessione delle tessere di servizio in applicazione delle norme richiamate in narrativa è regolamentata, a partire dalla data del presente decreto, nel seguente modo:
a) tessera celeste con bordo azzurro, con validità intera rete Sicilia;
b) tessera rosa con bordo amaranto, con validità intera rete Sicilia.
La tessera di cui al punto a) dell'art. 1 del presente decreto autorizza la libera circolazione sulle ferrovie concesse all'industria privata, sulle tramvie, filovie, funicolari, funivie, slittovie, sciovie, servizi automobilistici, ascensori pubblici, linee di navigazione interna.
Tale tessera ha validità annuale e viene concessa:
a) all'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti protempore ed al suo capo di gabinetto;
b) ai dipendenti in attività di servizio presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e presso gli uffici della M.C.T.C. della Sicilia;
c) ai dipendenti in attività di servizio inquadrati presso il gabinetto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti dallo stesso designati;
d) al presidente della sezione di controllo della Corte dei conti per la Sicilia; al procuratore generale presso la stessa; ai magistrati preposti ed al personale in attività di servizio dell'ufficio di controllo degli atti dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti appartenente alla carriera direttiva; al personale della carriera di concetto dello stesso ufficio limitatamente a n. tre unità designate dal presidente della sezione di controllo della Corte dei conti in Sicilia;
e) ai componenti della commissione consultiva ex art. 7, legge regionale n. 68/83;
f) ai presidenti delle sezioni del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, ad otto magistrati preposti ai collegi giudicanti degli atti di questo Assessorato nonchè al segretario generale del predetto tribunale;
g) agli avvocati capi delle avvocature distrettuali dello Stato aventi sede in Sicilia e agli avvocati dello Stato in servizio presso le predette avvocature limitatamente ad otto unità;
h) al direttore dell'ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, nonchè ai funzionari appartenenti al ruolo tecnico del predetto ufficio con la qualifica di consigliere superiore o consigliere, preposti o addetti ai gruppi di competenza di questo Assessorato;
i) all'ispettore regionale tecnico dell'Assessorato dei lavori pubblici e ai componenti del gruppo VI/IRT che esercitano la vigilanza tecnica delle opere di competenza di questo Assessorato, in numero non superiore a tre unità, designati dall'ispettore regionale tecnico;
l) al direttore regionale del bilancio e tesoro; al direttore della ragioneria centrale regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, nonchè ai dirigenti di ruolo in servizio presso la stessa ed a non più di n. 3 assistenti di ruolo designati dal direttore della predetta ragioneria;
m) al personale dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e della M.C.T.C. della Sicilia, collocato in quiescenza.
La tessera di cui al punto b) dell'art. 1 del presente decreto abilita alle funzioni di vigilanza, sindacato e tutela sugli enti ed istituti regionali - compresi quelli consorziali - e sui concessionari di pubblici servizi di trasporto e sui noleggi da rimessa.
Tale tessera, di validità quinquennale, consente anche la libera circolazione sui mezzi specificati all'art. 2 del presente decreto ed è rilasciata al direttore regionale per i trasporti e per le comunicazioni, nonchè ai dirigenti ed assistenti di ruolo in attività di servizio presso i gruppi di lavoro della direzione trasporti e comunicazioni e presso gli uffici della M.C.T.C. della Sicilia.
L'istruttoria ed il rilascio delle tessere di servizio di cui al presente decreto sono delegati al direttore regionale per i trasporti e le comunicazioni dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
Sono revocati i decreti n. 249/Dr.Tr. del 14 dicembre 1984, n. 293/Dr.Tr. del 15 febbraio 1985 e n. 531/Dr. Tr. del 21 ottobre 1988.