
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE
COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
DECRETO 9 febbraio 1989
G.U.R.S. 4 marzo 1989, n. 11
Costo economico standardizzato e ricavo presunto per chilometro di percorrenza, per l'anno 1988, delle autolinee di trasporto di cui agli artt. 5 e 9 della legge 14 giugno 1983, n. 68.
L'ASSESSORE PER IL TURISMO,
LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI
Visto il D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113;
Visto il D.P.R. 6 agosto 1981, n. 485;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche;
Vista la legge regionale 14 giugno 1983, n. 68;
Visto l'art. 6 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, che prevede l'emissione - da parte dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti - del decreto con il quale vengono stabiliti il costo economico standardizzato del servizio ed il ricavo presunto per chilometro di percorrenza per ciascuna delle categorie di trasporto di cui all'art. 5 della legge, tenuto conto di ciascun tipo di linea;
Visto l'art. 2 della legge regionale 26 luglio 1985, n. 33;
Sentita la commissione consultiva di cui all'art. 7 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68;
Sentite le organizzazioni sindacali FILT/CGIL, FIT/CISL ed UIL/TRASPORTI in data 13 gennaio 1989;
Ritenuto di dovere stabilire, per l'anno 1988, il costo economico standardizzato ed il ricavo presunto per chilometro di percorrenza per le categorie specificate ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 5 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, tenuto conto di ciascun tipo di linea;
Decreta:
I costi economici standardizzati per le categorie di trasporto 1, 2 e 3 dell'art. 5 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e per ciascun tipo di linea di cui all'art. 9 della legge medesima, da valere per l'anno 1988, fissando in tre scatti l'anzianità standard di servizio dei conducenti di linea e in 28 Km/h, 40 Km/h, 62 Km/h la velocità commerciale standard, rispettivamente, dei servizi suburbani, dei servizi extraurbani con velocità commerciale fino a 60 Km/h e dei servizi extraurbani con velocità commerciale oltre 60 Km/h, sono stabiliti come segue:
a) servizi urbani - comuni fino a 100.000 abitanti L./Km. 3.466 - comuni da 100.000 a 300.000 abitanti L./Km. 3.573 - comuni da 300.001 a 650.000 abitanti L./Km. 3.852 - comuni oltre 650.000 abitanti L./Km. 4.307 b) servizi suburbani L./Km. 3.062 c) servizi extraurbani - con velocità commerciale fino a 60 Km/h L./Km. 2.154 - con velocità commerciale oltre 60 Km/h L./Km. 1.335
Per ciascun mezzo scatto o frazione di scatto di anzianità in più od in meno rispetto al valore assunto come standard, sarà apportato ai predetti costi un correttivo in più o in meno nelle misure percentuali appresso indicate da applicarsi alla sola componente del costo del lavoro:
Anzianità n. scatti Coeff. adattamento 0 0,94 0,5 0,95 1 0,96 1,5 0,97 2 0,98 2,5 0,99 3 1,00 3,5 1,01 4 1,02 4,5 1,03 5 1,04 5,5 1,05 6 1,06
Limitatamente ai servizi extraurbani e suburbani per fasce chilometriche di 5 Km di variazione in più o in meno della velocità commerciale di disciplinare rispetto a quella indicata come standard, sarà apportato ai predetti costi, già corretti come al comma precedente, un correttivo in meno od in più da calcolarsi come segue:
- servizi suburbani C = 72.052 - 2.574 Vc - servizi extraurbani con velocità commerciale fino a 60 Km/h C = 68.123 - 1.703 Vc - servizi extraurbani con velocità commerciale oltre 60 Km/h C = 53.965 - 871 Vc
La quota di ammortamento del materiale rotabile per chilometro di percorrenza è calcolata con i criteri di cui al decreto assessoriale n. 250 del 21 dicembre 1984, integrato dal decreto assessoriale n. 227/Dr.Tr. del 22 aprile 1985.
La quota di ammortamento degli impianti fissi è stabilita in L. 33 per chilometro di percorrenza e sarà corrisposta soltanto alle aziende che nel bilancio consuntivo dell'esercizio 1987 abbiano riportato la relativa posta.
La misura complessiva della quota di ammortamento relativo agli impianti fissi non può comunque eccedere l'ammontare della somma iscritta nel bilancio consuntivo.
Il costo complessivo, determinato con i criteri di cui agli articoli precedenti, verrà aumentato di un'aliquota per spese generali nella misura del 5%.
Gli oneri finanziari, di cui al punto B20 della tabella "B" allegata alla legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, sono calcolati ad un tasso percentuale annuo pari alla media ponderale dei valori del "prime rate" dell'anno 1988.
Il ricavo presunto per chilometro di percorrenza è determinato con i criteri di cui al D.A. n. 206 del 27 giugno 1983.
I valori degli indici delle variazioni tariffarie da applicare sono, in relazione all'anno assunto in riferimento, i seguenti:
I88 = 2,679 I79 I88 = 2,388 I80 I88 = 2,111 I81 I88 = 1,810 I82 I88 = 1,536 I83 I88 = 1,403 I84 I88 = 1,348 I85 I88 = 1,244 I86 I88 = 1,107 I87Al valore del ricavo si applicano le detrazioni di cui alla tabella "D" allegata alla legge regionale 14 giugno 1983,
n. 68
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