
ASSESSORATO DEL TURISMO DELLE
COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
DECRETO 1 giugno 1991
G.U.R.S. 15 giugno 1991, n. 31
Costi economici standardizzati e ricavo presunto per chilometro di percorrenza, per l'anno 1990, delle autolinee di trasporto di cui agli artt. 5, 6 e 9 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.
L'ASSESSORE PER IL TURISMO
LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI
Visto il D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113;
Visto il D.P.R. 6 agosto 1981, n. 485;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche;
Visto l'art. 6 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, che prevede l'emissione del decreto con il quale vengono stabiliti il costo economico standardizzato del servizio ed il ricavo presunto per chilometro di percorrenza per ciascuna delle categorie di trasporto di cui all'art. 5 della stessa legge, tenuto conto di ciascun tipo di linea;
Visto l'art. 2 della legge regionale 26 luglio 1985 n. 33;
Sentita la commissione consultiva di cui all'art. 7 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e le organizzazioni sindacali FILT/CGIL, FIT/CISL ed UIL/Trasporti;
Preso atto che, dalle proposte formulate dalla commissione consultiva, risulta che i costi economici standardizzati per km. di percorrenza presentano percentuali in aumento non uniformi per i vari tipi di servizi;
Preso atto che le OO.SS. evidenziano, tra l'altro, la non rispondenza di alcuni centri di costo di lavoro, relativi a singoli istituti contrattuali in aumento, rispetto a quelli reali;
Ritenuto, pertanto, di dovere stabilire per l'anno 1990 il costo economico standardizzato, applicando sul costo standardizzato 1989 una aliquota unica per i vari tipi di servizi pari al 9%, ed il ricavo presunto per Km. di percorrenza per le categorie specificate ai nn. 1/2 e 3 dell'art. 5 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68;
Decreta:
Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, i costi economici standardizzati per le autolinee di cui all'art. 5 della citata legge n. 68/83 e per ciascun tipo di linea di cui all'art. 9 della sopradetta legge n. 68/83 da valere per l'anno 1990, sono stabiliti come appresso.
A tal fine viene fissata in tre scatti l'anzianità standard di servizio degli agenti di movimento di linea.
Viene fissata altresì in 28 Km./h, in 40 Km./h e in 65 Km./h la velocità commerciale standard rispettivamente dei servizi suburbani, extraurbani con velocità commerciale fino a 60 Km./h ed extraurbani con velocità commerciale oltre i 60 Km./h:
a) Servizi urbani Costo lav. Costo traz. Tot. L./KM. - comuni fino a 100.000 ab. 3.293 775 4.068 - comuni da 100.000 a 300.000 ab. 3.323 871 4.194 - comuni da 300.001 a 650.000 ab. 3.516 982 4.498 - comuni oltre 650.000 ab. 3.931 1.097 5.028 b) Servizi suburbani 3.042 681 3.723 c) Servizi extraurbani - con velocità commerciale fino a 60 Km./h 1.993 631 2.624 - con velocità commerciale oltre 60 Km./h 956 647 1.603
Per ciascun mezzo scatto o frazione di scatto di anzianità in più od in meno rispetto al valore assunto come standard, sarà apportato ai predetti costi un correttivo in più o in meno nella misura percentuale appresso indicata da applicarsi alla sola componente del costo del lavoro:
Anzianità n. scatti Coeff. adatt. C.l. 0 0,94 0,5 0,95 1 0,96 1,5 0,97 2 0,98 2,5 0,99 3 1,00 3,5 1,01 4 1,02 4,5 1,03 5 1,04 5,5 1,05 6 1,06
Per i servizi suburbani ed extraurbani si sono adottate fasce chilometriche di 5 Km. di variazione in più o in meno della velocità commerciale standard.
Ai relativi costi, già comprensivi del coefficiente di adattamento C.1., verrà applicato il correttivo C.2. sotto riportato tenendo presente che per i servizi suburbani la fascia della velocità commerciale inizia da 28 Km./h, per i servizi extraurbani fino a 60 Km./h da 35 Km./h, per i servizi extraurbani oltre i 60 Km./h da 65 Km./h:
Servizi suburbani - fino a 28 Km./h (velocità standard) C.2. = 1,00 - da 28 a 33 Km./h C.2. = 0,87 - oltre 33 Km./h C.2. = 0,78 Servizi extraurbani con velocità commerciale fino a 60 Km./h. - fino a 35 Km./h C.2. = 1,10 - da 35 a 40 Km./h (velocità standard 40 Km./h) C.2. = 1,00 - da 40 a 45 Km./h C.2. = 0,95 - da 45 a 50 Km./h C.2. = 0,90 - oltre 50 Km./h C.2. = 0,85 Servizi extraurbani con velocità commerciate oltre 60 Km./h - da 61 a 65 Km./h (velocità standard 65 Km./h) ed oltre C.2. = 1,00
La quota di ammortamento del materiale rotabile per chilometro di percorrenza è calcolata con i criteri di cui al decreto assessoriale n. 250 del 21 dicembre 1984 integrato dal decreto assessoriale n. 227/Dr.Tr. del 22 aprile 1985.
La quota di ammortamento degli impianti fissi è stabilita in L. 32 per chilometro di percorrenza sarà corrisposta soltanto alle aziende che nel bilancio consuntivo dell'esercizio 1990 l'abbiano riportata.
La misura complessiva della quota di ammortamento relativa agli impianti fissi non può comunque eccedere l'ammontare della somma iscritta nel bilancio consuntivo.
Il costo complessivo, determinato con i criteri di cui agli articoli precedenti, verrà aumentato di un aliquota per spese generali che, in conformità di quanto proposto dalla commissione consultiva ex art. 7, viene fissata nella misura del 5%, 7% e 9% rispettivamente per le fascie chilometriche fino a 750.000 Km., da 150.001 a 5.000.000 Km e oltre 5.000.000 Km.
Il ricavo presunto per chilometro di percorrenza è determinato, sulla base del ricavo effettivo dell'azienda e sulla base dell'aliquota minima copertura ricavi/costi, stabilita nella misura del 45% per tutti i tipi di servizi urbani e nella misura del 50% per i servizi suburbani ed extraurbani, e comunque, tra i suddetti ricavi verrà applicato "il maggiore".