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ASSESSORATO DEL TURISMO,

DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 giugno 1994

G.U.R.S. 13 agosto 1994, n. 39

Costi economici e ricavo presunto per chilometro di percorrenza, per l'anno 1993, delle autolinee di trasporto di cui agli artt. 5, 6 e 9 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO,

LE COMUNICAZIONI E I TRASPORTI

Visto il D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113;

Visto il D.P.R. 6 agosto 1981, n. 485;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche;

Visto l'art. 6 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, che prevede l'emissione del decreto con il quale vengono stabiliti il costo economico standardizzato del servizio ed il ricavo presunto per chilometro di percorrenza per ciascuna delle categorie di trasporto di cui all'art. 5 della stessa legge, tenuto conto di ciascun tipo di linea;

Visto l'art. 2 della legge regionale 26 luglio 1985, n. 33;

Sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 7 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68;

Sentite le organizzazioni sindacali FILT/CGIL, FIT/ CISL, CISAL e CISNAL;

Ritenuto, conseguentemente, di dovere fissare, per l'anno 1993, il costo economico standardizzato, ed il ricavo presunto per chilometro di percorrenza per le categorie specifiche ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 5 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, i costi economici standardizzati per le autolinee, di cui all'art. 5 e per ciascun tipo di linea di cui all'art. 9 della medesima legge regionale, da valere per l'anno 1993, sono stabiliti come appresso, fissando, in tre scatti l'anzianità standard di servizio degli agenti di movimento di linea e in: 28 Km./h, 40 Km./h, 65 Km./h, la velocità commerciale standard rispettivamente dei servizi suburbani, extraurbani con velocità commerciale fino a 60 Km/h e extraurbani con velocità commerciale oltre 60 Km./h;

Art. 2

Per ciascun mezzo scatto o frazione di scatto di anzianità in più od in meno rispetto al valore assunto come standard, sarà apportato ai predetti costi un correttivo in più o in meno nella misura (L./Km.) appresso indicata da applicarsi alla sola componente del costo del lavoro:

Art. 3

Ai costi economici standardizzati, relativi ai servizi extraurbani con Vc, fino a 60 Km/h, di cui al punto c) dell'art. 1 del presente decreto verrà applicato il correttivo C.2, sotto riportato:

Art. 4

Le quote di ammortamento del materiale rotabile di cui al decreto assessoriale n. 250 del 21 dicembre 1984, integrato dal decreto n. 227/Dr/Tr del 22 aprile 1985 per i vari tipi di autobus, di cui ai DD.MM. 1 febbraio 1982 e 18 luglio 1986, sono le seguenti:

Per tutti gli autobus che hanno goduto di contributi in conto capitale, previsti dalla normativa vigente in materia, la quota di ammortamento per l'anno 1993 è decurtata di un'aliquota pari al 75%.

Art. 5

La quota di ammortamento degli impianti fissi è stabilita in L. 36 per chilometro di percorrenza e sarà corrisposta soltanto alle aziende che nel bilancio consuntivo dell'esercizio 1993 l'abbiano riportata.

La misura complessiva della quota di ammortamento relativo agli impianti fissi non può, comunque eccedere l'ammontare della somma iscritta nel bilancio consuntivo.

Art. 6

Il costo complessivo, determinato con i criteri di cui agli articoli precedenti, verrà aumentato, per Km. di percorrenza e per le fasce sottoindicate, di una quota per spese generali pari a lire:


- fino a 600.000 Km.            L./Km.  200
- da 600.001 a 5.000.000 Km.      "     240
- oltre 5.000.000 Km.             "     240
Art. 7

Il ricavo presunto per chilometro di percorrenza è determinato sulla base del ricavo effettivo dell'Azienda e sulla base dell'aliquota minima copertura ricavi/costi, stabilita nella misura del 45% per tutti i tipi di servizi urbani, e nella misura del 50% per i servizi suburbani ed extraurbani, da applicarsi sul costo standard totale e, comunque, tra i suddetti ricavi, verrà assunto il maggiore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 28 giugno 1994.

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