Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE

COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

DECRETO 17 maggio 1990

G.U.R.S. 7 luglio 1990, n. 32

Costi economici standardizzati e ricavo presunto per chilometro di percorrenza, per l'anno 1989, delle autolinee di trasporto di cui agli artt. 5 e 9 della legge 14 giugno 1983, n. 68.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO,

LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto il D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113;

Visto il D.P.R. 6 agosto 1981, n. 485;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche;

Visto l'art. 6 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, che prevede l'emissione del decreto con il quale vengono stabiliti il costo economico standardizzato del servizio ed il ricavo presunto per chilometro di percorrenza per ciascuna delle categorie di trasporto di cui all'art. 5 della stessa legge, tenuto conto di ciascun tipo di linea;

Visto l'art. 2 della legge regionale 26 luglio 1985, n. 33;

Sentita la commissione consultiva di cui all'art. 7 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e le organizzazioni sindacali FILT/CGIL, FIT/CISL ed UIL/Trasporti;

Ritenuto di dovere stabilire per l'anno 1989 il costo economico standardizzato ed il ricavo presunto per chilometro di percorrenza per le categorie specificate ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 5 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, i costi economici standardizzati per le autolinee di cui all'art. 5 della citata legge n. 68/83 e per ciascun tipo di linea di cui all'art. 9 della sopradetta legge n. 68/83, da valere per l'anno 1989, sono stabiliti come appresso.

A tal fine viene fissata in tre scatti l'anzianità standard di servizio degli agenti di movimento di linea.

Viene fissata, altresì, in 28 Km./h, in 40 Km./h e in 65 Km./h la velocità commerciale standard rispettivamente dei servizi suburbani, extraurbani con velocità commerciale fino a 60 Km./h ed extraurbani con velocità commerciale oltre i 60 Km./h:


                                 Costo        Costo       Tot.
                                  lav.        traz.       L./Km.
a) Servizi urbani
- comuni fino a 100.000 ab.      3.021          711       3.732
- comuni da 100.000 a
300.000 ab.                      3.049          799       3.848
- comuni da 300.001 a
650.000 ab.                      3.266          901       4.127
- comuni oltre 650.000 ab.       3.606        1.007       4.613
b) Servizi suburbani             2.791          625       3.146
c) Servizi extraurbani
- con velocità commer-
ciale fino a 60 Km/h             1.828          579       2.407
- con velocità commer-
ciale oltre 60 Km/h                877          594       1.471
Art. 2

Per ciascun mezzo scatto o frazione di scatto di anzianità in più od in meno rispetto al valore assunto come standard, sarà apportato ai predetti costi un correttivo in più o in meno nella misura percentuale appresso indicata da applicarsi alla sola componente del costo del lavoro:


Anzianità n. scatti               Coeff. adatt. C.1.
     0                                  0,94
     0,5                                0,95
     1                                  0,96
     1,5                                0,97
     2                                  0,98
     2,5                                0,99
     3                                  1,00
     3,5                                1,01
     4                                  1,02
     4,5                                1,03
     5                                  1,04
     5,5                                1,05
     6                                  1,067
Art. 3

Per i servizi suburbani ed extraurbani si sono adottate fasce chilometriche di 5 Km di variazione in più o in meno della velocità commerciale standard.

Ai relativi costi, già comprensivi del coefficiente di adattamento C.1, verrà applicato il correttivo C.2 sotto riportato tenendo presente che, per i servizi suburbani la fascia della velocità commerciale inizia da 28 Km/h, per i servizi extraurbani fino a 60 Km/h da 35, per i servizi extraurbani oltre i 60 Km/h da 65 Km/h:

 Servizi suburbani
- fino da 28 Km/h (velocità standard)           C.2 = l,00
- da 28 a 33 Km/h                               C.2 = 0,87
- oltre 33 Km/h                                 C.2 = 0,78
Servizi extraurbani con vetocità commerciale fino a 60 Km/h
- fino a 35 Km/h                                C.2 = 1,10
- da 35 a 40 Km/h (velocità standard
40 Km/h)                                        C.2 = 1,00
- da 40 a 45 Km/h                               C.2 = 0,90
- da 45 a 50 Km/h                               C.2 = 0,85
- oltre 50 Km/h                                 C.2 = 0,80
Servizi extraurbani con velocità commerciale oltre 60 Km/h
- fino a 65 Km/h (velocità standard)            C.2 = 1,00
- da 65 a 70 Km/h                               C.2 = 0,95
- oltre 70 Km/h                                 C.2 = 0,91
Art. 4

La quota di ammortamento del materiale rotabile per chilometro di percorrenza è calcolata con i criteri di cui al decreto assessoriale n. 250 del 21 dicembre 1984 integrato dal decreto assessoriale n. 227/Dr. Tr. del 22 aprile 1985.

La quota di ammortamento degli impianti fissi è stabilita in L. 33 per chilometro di percorrenza e sarà corrisposta soltanto alle aziende che, nel bilancio consuntivo dell'esercizio 1988, l'abbiano riportata.

La misura complessiva della quota di ammortamento relativa agli impianti fissi non può comunque eccedere l'ammontare della somma iscritta nel bilancio consuntivo.

Art. 5

Il costo complessivo, determinato con i criteri di cui agli articoli precedenti, verrà aumentato di un'aliquota per spese generali che, in conformità di quanto proposto dalla commissione consultiva ex art. 7 e dai sindacati di categoria sentiti ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 68/83 viene fissata nella misura del 5%, 7% e 9% rispettivamente per le fasce chilometriche fino a 750.000 Km., da 750.001 a 5.000.000 Km. e oltre 5.000.000 Km.

Art. 6

Il ricavo presunto per chilometro di percorrenza è determinato, sulla base del ricavo effettivo dell'azienda e sulla base dell'aliquota minima copertura ricavi/costi stabilita, nella misura del 45% per tutti i tipi di servizi urbani e nella misura del 50% per i servizi suburbani ed extraurbani, e, comunque, tra i suddetti ricavi verrà applicato "il maggiore".

Art. 7

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 17 maggio 1990.

MERLINO