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N.d.R. Il presente è stato REVOCATO dall'art. 1 del D.A. 20 ottobre 1989.

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE

COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 settembre 1987

G.U.R.S. 28 novembre 1987, n. 53

Integrazione al D.A. 14 luglio 1987, concernente elenco dei comuni ammessi ai benefici previsti dalla legge regionale 13 maggio 1987, n. 22, ed obbligati a provvedere alla programmazione e localizzazione delle infrastrutture e/o impianti per la sosta, il parcheggio ed il ricovero di autoveicoli.

N.d.R. Il presente è stato REVOCATO dall'art. 1 del D.A. 20 ottobre 1989.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO,

LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 13 maggio 1987, n. 22;

Visto il D.A. n. 11/3TR del 14 luglio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana dell'8 agosto 1987, n. 34;

Considerato che, ai sensi del 3° comma dell'art. 1 della citata legge regionale 22/87, i comuni siciliani che presentino problemi di congestione del traffico in relazione alle attività del turismo dovevano presentare le istanze per essere ammessi ai benefici della legge entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana della richiamata legge regionale 22/87 e cioè entro il 15 giugno 1987;

Considerato che dopo tale termine sono pervenute le istanze di numerosi altri comuni che si trovano nelle condizioni previste dal citato 3° comma dell'art. 1;

Ritenuto che le provvidenze della legge in questione consentono la realizzazione di infrastrutture di assoluta utilità per i comuni interessati in quanto creeranno condizioni più favorevoli allo sviluppo del turismo;

Considerato che il termine indicato nel richiamato 3° comma dell'art. 1 della legge regionale 22/87 non ha i requisiti della perentorietà perché la disposizione è priva del presidio sanzionatorio;

Ritenuto, pertanto, di poter prendere in considerazione le istanze dei comuni pervenute successivamente al 15 giugno 1987 per riammetterle ad istruttoria ai fini della concessione del finanziamento;

Ritenuto che i sottoelencati comuni sono in possesso di almeno uno dei requisiti indicati nel citato D.A. n. 11/3 TR del 14 luglio 1987:

provincia di Catania:

1) Aci Castello;

2) Castiglione di Sicilia;

3) Randazzo;

4) Zafferana Etnea;

provincia di Messina:

1) Gioiosa Marea;

2) Lipari;

3) Mistretta;

4) Montalbano Elicona;

5) Tusa;

provincia di Palermo:

1) Altavilla Milicia;

2) Castellana Sicula;

3) Isola delle Femmine;

4) Polizzi Generosa;

5) Terrasini;

provincia di Trapani:

1) Favignana;

provincia di Enna:

1) Piazza Armerina;

Decreta:

N.d.R. Il presente è stato REVOCATO dall'art. 1 del D.A. 20 ottobre 1989.

Art. 1

E' approvato l'elenco dei comuni, suddivisi per provincia, che vengono ammessi ai benefici della legge regionale 13 maggio 1987, n. 22 in relazione alle esigenze del turismo, ad integrazione dell'elenco approvato con D.A. n. 11/3TR del 14 luglio 1987:

provincia di Catania:

1) Aci Castello;

2) Castiglione di Sicilia;

3) Randazzo;

4) Zafferana Etnea;

provincia di Messina:

1) Gioiosa Marea;

2) Lipari;

3) Mistretta;

4) Montalbano Elicona;

5) Tusa;

provincia di Palermo:

1) Altavilla Milicia;

2) Castellana Sicula;

3) Isola delle Femmine;

4) Polizzi Generosa;

5) Terrasini;

provincia di Trapani:

1) Favignana;

provincia di Enna:

1) Piazza Armerina.

N.d.R. Il presente è stato REVOCATO dall'art. 1 del D.A. 20 ottobre 1989.

Art. 2

I suelencati comuni, entro 150 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, devono provvedere alla programmazione e localizzazione delle infrastrutture e/o impianti per la sosta, il parcheggio ed il ricovero di autoveicoli.

N.d.R. Il presente è stato REVOCATO dall'art. 1 del D.A. 20 ottobre 1989.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 30 settembre 1987.

MERLINO