Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE

COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

DECRETO 6 luglio 1992

G.U.R.S. 16 settembre 1992, n. 43

Costi economici standardizzati e ricavo presunto per chilometro di percorrenza, per l'anno 1991, delle autolinee di trasporto di cui agli artt. 5, 6 e 9 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO,

LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto il D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113;

Visto il D.P.R. 6 agosto 1981, n. 485;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche;

Visto l'art. 6 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, che prevede l'emissione del decreto con il quale vengono stabiliti il costo economico standardizzato del servizio ed il ricavo presunto per chilometro di percorrenza per ciascuna delle categorie di trasporto di cui all'art. 5 della stessa legge, tenuto conto di ciascun tipo di linea;

Visto l'art. 2 della legge regionale 26 luglio 1985, n. 33;

Sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 7 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68;

Sentite le organizzazioni sindacali FILT/CGIL, FIT/CISL ed UIL/TRASPORTI;

Preso atto che, dalle proposte formulate dalla Commissione consultiva, risulta che i costi economici standardizzati per Km. di percorrenza presentano percentuali in aumento non uniformi per i vari tipi di servizi;

Ritenuto di applicare, per l'anno 1991, sul costo standardizzato 1990, un'aliquota unica per i vari tipi di servizi pari al 3% e, altresì, di stabilire la percentuale delle spese generali, di cui al punto 19 della tabella B, per le finalità di cui al punto 5 della tabella A, allegate alla legge regionale n. 68/83, in L./Km.;

Ritenuto, conseguentemente, di dovere fissare, per l'anno 1991, il costo economico standardizzato, nei termini predetti, ed il ricavo presunto per Km. di percorrenza per le categorie specificate ai n.ri 1, 2 e 3 dell'art. 5, della legge regionale n. 68/83;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, i costi economici standardizzati per le autolinee, di cui all'art. 5 della citata legge regionale n. 68/83 e per ciascun tipo di linea, di cui all'art. 9 della sopradetta legge regionale n. 68/83 da valere per l'anno 1991 sono stabiliti come appresso, fissando in tre scatti l'anzianità standard di servizio degli agenti di movimento di linea e in 28 Km./h, in 40 Km./h e in 65 Km/h la velocità commerciale standard, rispettivamente dei servizi suburbani, extraurbani con velocità commerciale fino a 60 Km./h ed extraurbani con velocità commerciale oltre 60 Km./h:


                                  Costo      Costo        Tot.
                                   lav.        lav.      L./Km.
a) Servizi urbani
- comuni fino a 100.000 ab.          3.392       798        4.190
- comuni da 100.001 a 300.000 ab.    3.423       897        4.320
- comuni da 300.001 a 650.000 ab.    3.621     1.011        4.632
- comuni oltre 650.000 ab.           4.049     1.130        5.179
b) Servizi suburbani 3.133       701        3.834
c) Servizi extraurbani - con velocità commerciale
fino a 60 km./h                     2.053        650        2.703
- con velocità commerciale
oltre 60 km./h                        985        666        1.651
Art. 2

Per ciascun mezzo scatto o frazione di scatto di anzianità in più od in meno rispetto al valore assunto come standard sarà apportato ai predetti costi un correttivo in più o in meno nella misura percentuale appresso indicata da applicarsi alla sola componente del costo del lavoro:


Anzianità n. scatti                  Coeff. adattamento
       0                                     0,94
       0,5                                   0,95
       1                                     0,96
       1,5                                   0,97
       2                                     0,98
       2,5                                   0,99
       3                                     1,00
       3,5                                   1,01
       4                                     1,02
       4,5                                   1,03
       5                                     1,04
       5,5                                   1,05
       6                                     1,06
Art. 3

Per i servizi suburbani ed extraurbani si sono adottate fasce chilometriche di 5 Km. di variazione in più o in meno della velocità commerciale standard.

Ai relativi costi economici standardizzati, di cui all'art. 1, verrà applicato il correttivo C.2, sotto riportato, tenendo presente che per i servizi suburbani la fascia della velocità commerciale inizia da 28 Km./h, per i servizi extraurbani fino a 60 Km./h da 35 Km./h , per i servizi extraurbani oltre i 60 Km./h da 65 Km./h:

 Servizi suburbani
- fino a 28 Km./h (velocità standard)    C.2 = 1,00
- da 28 a 33 Km./h                       C.2 = 0,87
- oltre 33 Km./h                         C.2 = 0,78
Servizi extraurbani con velocità commerciale fino a 60 Km./h
- fino a 35 Km./h                        C.2 = 1,10
- da 35 a 40 Km./h
(velocità standard 40 Km./h)             C.2 = 1,10
- da 40 a 45 Km./h                       C.2 = 0,95
- da 45 a 50 Km./h                       C.2 = 0,90
- oltre 50 Km./h                         C.2 = 0,85
Servizi extraurbani con velocità commerciale oltre 60 Km./h
- da 61 a 65 Km./h
(velocità standard 65 Km./h) ed oltre    C.2 = 1,00
Art. 4

La quota di ammortamento del materiale rotabile per chilometro di percorrenza è calcolata con i criteri di cui al decreto assessoriale n. 250 del 21 dicembre 1984, integrato dal decreto assessoriale n. 227/Dr. Tr. del 22 aprile 1985.

La quota di ammortamento degli impianti fissi è stabilita in L. 36 per chilometro di percorrenza e sarà corrisposta soltanto alle aziende che nel bilancio consuntivo dell'esercizio 1991 l'abbiano riportata.

La misura complessiva della quota di ammortamento, relativa agli impianti fissi, non può comunque eccedere l'ammontare della somma iscritta nel bilancio consuntivo.

Art. 5

Al costo complessivo determinato con i criteri di cui agli articoli precedenti, verrà applicata, per Km. di percorrenza e per le fasce sottoindicate, una quota pari a lire:


- fino a 600.000 Km.              L./Km. 200
- da 600.001 a 5.000.000 Km.      L./Km. 240
- oltre 5.000.000 Km.             L./Km. 270
Art. 6

Il ricavo presunto per chilometro di percorrenza è determinato sulla base del ricavo effettivo dell'azienda e sulla base dell'aliquota minima copertura ricavi/costi, stabilita nella misura del 45% per tutti i tipi di servizi urbani, e nella misura del 50% per i servizi suburbani ed extraurbani, e, comunque, tra i suddetti ricavi, verrà applicato il maggiore.

Art. 7

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 6 luglio 1992.

MERLINO