
ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
DECRETO 12 dicembre 1997
G.U.R.S. 7 marzo 1998, n. 11
Approvazione dei criteri per l'iscrizione all'albo regionale del turismo sociale.
L'ASSESSORE
PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI
ED I TRASPORTI
Visto lo Statuto della Regione;
Visti i DD.PP.RR. 9 aprile 1956, n. 510 e 30 agosto 1975, n. 640;
Vista la legge regionale 28 aprile 1981, n. 78;
Visto il proprio decreto n. 70/15 del 10 novembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 59 del 24 dicembre 1981, con il quale è stato istituito l'albo regionale del turismo sociale;
Considerato che la legge regionale n. 27/96, art. 7, sopprime il Comitato regionale di turismo sociale previsto dall'art. 4, legge regionale n. 78/81, che esprimeva pareri sui criteri di massima relativi ai requisiti per l'iscrizione all'albo regionale degli organismi di turismo sociale (art. 3, legge regionale n. 78/1981), nonché i criteri riguardanti l'assegnazione dei sussidi straordinari previsti dall'art. 5 della citata legge regionale n. 78/81;
Considerato che occorre stabilire i criteri di massima relativi ai requisiti per l'iscrizione all'albo regionale del turismo sociale (art. 3, legge regionale n. 78/81);
Considerato che la citata legge regionale n. 78/81, all'art. 5, stabilisce che agli organismi di turismo sociale iscritti all'albo possono essere concessi sussidi straordinari per spese generali, di organizzazione e di funzionamento in base ai loro programmi;
Considerato, altresì, che il capitolo di bilancio 47707 "Contributi straordinari agli organismi di turismo sociale" è rimasto soltanto per memoria;
Ritenuto di dovere provvedere alla predeterminazione dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione dovrà attenersi nell'esaminare le istanze di iscrizione all'albo ed i relativi requisiti;
Decreta:
I criteri per l'iscrizione all'albo regionale del turismo sociale, previsto dall'art. 3 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 78, sono determinati come appresso:
a) gli organismi che richiedono l'iscrizione all'albo regionale del turismo sociale devono dimostrare, attraverso il proprio atto costitutivo ed il relativo statuto, che gli scopi sociali perseguiti siano quelli indicati all'art. 2 della citata legge regionale n. 78/81;
b) gli organismi indicati alla precedente lett. a) devono articolarsi nel territorio regionale con almeno un ufficio periferico rispetto alla sede principale. A tal fine, unitamente all'istanza ed agli altri atti, dovranno allegare copia del funzionigramma indicando le sedi in cui si svolgerà tale attività, nonché le persone preposte.
Tale funzionigramma, sottoscritto dal legale rappresentante, dovrà essere confermato dalle Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico competenti per territorio;
c) in relazione al contenuto del 1° comma dell'art. 2 della citata legge regionale n. 78/81, gli organismi di turismo sociale di emanazione sindacale o cooperativistica, per mantenere il requisito dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 3 della citata legge regionale n. 78/81, devono produrre una dichiarazione attestante il requisito della rappresentanza da parte delle organizzazioni di cui sono emanazione. Tale dichiarazione va prodotta entro il 31 gennaio di ogni anno.
Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, lett. c) e, successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 12 dicembre 1997.
STRANO
Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 22 gennaio 1998.
Reg. n. 1, Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, fg. n. 3.