
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI
DECRETO 15 gennaio 1999
G.U.R.S. 6 marzo 1999, n. 11
Criteri e modalità per l'erogazione dei sussidi straordinari ad istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, erette in enti morali.
L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI
Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
Vista la legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Considerato che, ai sensi dell'art. 13 della citata legge regionale n. 10/91, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed a enti pubblici e privati non specificatamente individuati, sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle Amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi;
Ritenuto opportuno, alla luce delle esperienze maturate, apportare modifiche al decreto n. 109 del 20 febbraio 1997, registrato dalla Corte dei conti il 17 marzo 1997, registro n. 1, foglio n. 11 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 18 del 12 aprile 1997, relativamente al capitolo 19001 per il quale vengono dettate nuove procedure e modalità da eseguire per l'attività erogativa di questa Amministrazione;
Decreta:
In applicazione della disposizione recata dall'art. 13 della legge regionale n. 10/91, le modalità ed i criteri erogativi stabiliti dal decreto n. 109 del 20 febbraio 1997, registrato dalla Corte dei conti il 17 marzo 1997, registro n. 1, foglio n. 11, per quanto attiene il capitolo 19001 vengono così modificati:
Capitolo 19001:
"Sussidi straordinari ad istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, erette in enti morali" (legge regionale n. 65/53).
Attraverso le somme iscritte in questo capitolo è consentita l'assegnazione di:
- sussidi a copertura di eventuale disavanzo di amministrazione;
- sussidi per acquisto attrezzature;
- sussidi per far fronte ad eventuali esigenze straordinarie delle II.PP.A.B., scaturenti da fatti imprevedibili all'atto dell'approvazione del bilancio di previsione.
Ad inizio di ogni esercizio finanziario, con provvedimento interno, viene operato il riparto dei fondi nel modo seguente:
a) l'80% dello stanziamento per sussidi a copertura del disavanzo relativo all'esercizio precedente;
b) il 15% dello stanziamento per sussidi volti all'acquisto di attrezzature indispensabili per l'attività dell'ente;
c) il 5% dello stanziamento per far fronte ad esigenze straordinarie delle II.PP.A.B. scaturenti da fatti non prevedibili all'atto dell'approvazione del bilancio di previsione.
La richiesta di sussidio per acquisto di attrezzature regolarmente deliberata non può superare l'importo di L. 100.000.000 e deve essere prevista nel bilancio di previsione nonché deve essere corredata da un preventivo rilasciato dalla ditta idonea e vistato dalla competente Camera di commercio o da organi competenti ad apporre il visto di conformità o di congruità dei prezzi.
In ordine alla rendicontazione dei sussidi per disavanzo di amministrazione, acquisto attrezzature ed esigenze straordinarie, le OO.PP. sono tenute a far pervenire quanto appresso specificato:
- relazione dettagliata a firma del rappresentante legale e del segretario dell'ente sull'utilizzazione del finanziamento e relativo rendiconto corredato da elementi contabili ed amministrativi.
Il termine della presentazione delle richieste di assegnazione di sussidio è fissato per il 30 aprile di ogni anno.
L'esame delle istanze comunque deve essere completato entro il 15 novembre di ogni anno per essere sottoposto al prescritto parere obbligatorio della Commissione consultiva prevista dalla legge regionale n. 65/53.
Il termine di presentazione delle istanze riguardanti le esigenze straordinarie è fissato per il 31 ottobre di ogni anno e le stesse saranno accolte nei limiti della disponibilità finanziaria.
La concessione dei sussidi è da considerarsi a destinazione vincolata.
Il sussidio è determinato dall'Assessore regionale per gli enti locali, sentito il parere della Commissione consultiva, in proporzione alla disponibilità finanziaria rispetto alle richieste di sussidio ammesse a finanziamento.
Le somme rimaste eventualmente inutilizzate per i punti a) o b) o c) verranno utilizzate in proporzione per le tipologie di sussidio risultanti finanziariamente insufficienti.