
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI
DECRETO 20 febbraio 1997
G.U.R.S. 12 aprile 1997, n. 18
Modifica del decreto 22 novembre 1995 relativo alla predeterminazione dei criteri e delle modalità cui l'Assessorato degli enti locali, Direzione affari sociali, deve attenersi nell'espletamento dell'attività erogativa relativamente al cap. 19001.
L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI
Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Governo e dell'Amministrazione regionale;
Vista la legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Considerato che, ai sensi dell'art. 13 della citata legge regionale n. 10/91, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed a enti pubblici e privati non specificatamente individuati, sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle Amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi;
Ritenuto opportuno, alla luce delle esperienze maturate, apportare modifiche al decreto n. 8016 del 22 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 63 del 9 dicembre 1995, relativamente al capitolo 19001, per il quale vengono dettate nuove procedure e modalità da eseguire per l'attività erogativa di questa Amministrazione;
Decreta:
In applicazione della disposizione recata dall'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, le modalità ed i criteri erogativi stabiliti dal decreto n. 8016 del 22 novembre 1995 per quanto attiene il capitolo 19001 vengono così modificate:
Capitolo 19001
Sussidi straordinari ad istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, erette in enti morali (legge regionali n. 65/53).
Attraverso le somme iscritte in questo capitolo è consentita l'assegnazione di:
- sussidi a copertura di eventuale disavanzo di amministrazione;
- sussidi per acquisto attrezzature e per esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria;
- sussidi per far fronte ad eventuali esigenze straordinarie delle II.PP.A.B.
Ad inizio di ogni esercizio finanziario, con provvedimento interno, viene operato il riparto dei fondi nel modo seguente:
a) il 70% dello stanziamento per sussidi a copertura del disavanzo relativo all'esercizio precedente;
b) il 20% dello stanziamento per sussidi volti all'acquisto di attrezzature indispensabili per l'attività dell'ente e per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria, ivi compresi lavori per l'abbattimento di barriere architettoniche;
c) il 10% dello stanziamento per far fronte ad esigenze straordinarie delle II.PP.A.B.
La richiesta di sussidio per acquisto attrezzature regolarmente deliberata non può superare l'importo di L. 150.000.000 e deve essere corredata da un preventivo rilasciato da ditta idonea e vistato dalla competente camera di commercio o da organi competenti ad apporre il visto di conformità o di congruità dei prezzi.
La richiesta dell'assegnazione di sussidio per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria delle strutture non può superare l'importo di L. 80.000.000. Essa, oltre che da relazione tecnica illustrativa degli interventi, da eseguire, recante la quantificazione della spesa come da computo metrico, dovrà essere accompagnata, altresì, da altra dettagliata relazione in ordine alla indispensabilità del sussidio medesimo firmata sia dal legale rappresentante che dal tecnico di fiducia dell'ente.
Il termine della presentazione delle richieste di assegnazione di sussidio è fissato per il 31 maggio di ogni anno.
L'esame delle istanze, comunque, deve essere completato entro il 15 novembre di ogni anno per essere sottoposto al prescritto parere obbligatorio della Commissione consultiva prevista dalla legge regionale n. 65/53.
Per le istanze riguardanti le esigenze straordinarie si prescinde dal termine di presentazione delle richieste di sussidio e sono accoglibili nei limiti della disponibilità finanziaria.
La concessione del sussidio per acquisto attrezzature e per lavori di manutenzione è da considerarsi a destinazione vincolata.
Il sussidio è determinato dall'Assessore regionale per gli enti locali sentito il parere della Commissione consultiva in proporzione alla disponibilità finanziaria rispetto alle richieste di sussidio ammesse a finanziamento.
Le somme rimaste eventualmente inutilizzate per i punti a) o b) o c) verranno utilizzate in proporzione per le tipologie di sussidio risultanti finanziariamente insufficienti.