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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

DECRETO 9 gennaio 2001

G.U.R.S. 9 febbraio 2001, n. 6

Modifica del decreto 8 febbraio 2000, relativo a criteri e modalità per l'erogazione di somme destinate ad interventi straordinari in materia di pubblica beneficenza ed assistenza. (1)

(1)

Vedi Errata corrige pubblicata nella G.U.R.S. n. 7 del 16 febbraio 2001, pag. 63.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Viste le leggi regionali 2 gennaio 1979, n. 1 e 30 dicembre 1986, n. 36;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

Considerato che, ai sensi dell'art. 13 della citata legge regionale n. 10/91, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persona ed a enti pubblici e privati non specificatamente individuati, sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle Amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi;

Ritenuto opportuno, alla luce delle esperienze maturate, apportare modifiche al decreto n. 186 dell'8 febbraio 2000, relativamente al capitolo 19017, per il quale vengono dettate nuove procedure e modalità da eseguire per l'attività erogativa di questa Amministrazione;

Decreta:

Art. 1

In applicazione della disposizione recata dall'art. 13 della legge regionale n. 10/91, le modalità ed i criteri erogativi stabiliti dal decreto n. 186 dell'8 febbraio 2000, per quanto attiene il capitolo 19017 nonché il corrispondente capitolo 183705 (in parte) per l'anno 2001, vengono così modificati:

Capitolo 19017 "Interventi straordinari in materia di pubblica beneficenza ed assistenza" (legge regionale n. 1/79, art. 30 e legge regionale n. 36/86, art. 22). Ad integrazione di quanto previsto nel decreto n. 186 dell'8 febbraio 2000 una quota pari al 20% dello stanziamento destinato alle finalità di cui al capitolo 19017 nonché per il corrispondente capitolo 183705 (in parte) per l'anno 2001 sarà messo a disposizione dell'Assessore per gli enti locali per situazioni di particolare rilevanza sociale nell'ambito della pubblica assistenza e beneficenza su segnalazione delle competenti prefetture e degli enti locali. Lo stanziamento del capitolo corrispondente (in parte 183705) per l'esercizio finanziario 2001 e successivi verrà ripartito con provvedimento interno all'inizio di ogni esercizio. L'Assessore interverrà in piena autonomia e discrezionalità previa disposizione scritta agli uffici che determini l'entità del contributo e ne autorizzi l'erogazione nei casi non previsti dal decreto n. 186/2000.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 9 gennaio 2001.

TURANO