
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI
DECRETO 8 febbraio 2000
G.U.R.S. 7 aprile 2000, n. 17
Modifica del decreto 15 gennaio 1999, concernente criteri e modalità per l'erogazione di somme destinate ad interventi straordinari in materia di pubblica beneficienza ed assistenza. (1)
L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI
Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
Viste le leggi regionali 2 gennaio 1979, n. 1 e 30 dicembre 1986, n. 36;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Considerato che, ai sensi dell'art. 13 della citata legge regionale n. 10/91, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed a enti pubblici e privati non specificatamente individuati, sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle Amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi;
Ritenuto opportuno, alla luce delle esperienze maturate, apportare modifiche al decreto n. 6 del 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 11 del 6 marzo 1999, relativamente al capitolo 19017 per il quale vengono dettate nuove procedure e modalità da eseguire per l'attività erogativa di questa Amministrazione;
Decreta:
In applicazione della disposizione recata dall'art. 13 della legge regionale n. 10/91, le modalità ed i criteri erogativi stabiliti dal decreto n. 6 del 15 gennaio 1999, per quanto attiene il capitolo 19017, vengono così modificati:
Capitolo 19017:
"Interventi straordinari in materia di pubblica beneficenza ed assistenza" (legge regionale n. 1/79, art. 30, legge regionale n. 36/86, art. 22).
Viene abrogata ogni disposizione inerente il capitolo 19017 dettata successivamente all'emanazione del decreto n. 1009/I A.S. dell'11 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 24 del 6 maggio 1995. Lo stesso decreto torna, pertanto, in vigore con il presente provvedimento.
Saranno, quindi, disposti esclusivamente interventi straordinari in relazione a richieste di soggetti colpiti da terremoti, alluvioni, stragi, attentati, o comunque, da altri eventi eccezionali non catalogabili, con esclusione di tutti i casi riconducibili all'ordinarietà del bisogno, quali ad esempio le malattie, la tossicodipendenza, lo stato di disoccupazione o di indigenza e la detenzione di un familiare.
Le istanze pervenute all'Assessorato degli enti locali a far data dall'1 gennaio 2000, ed attinenti all'esercizio finanziario in corso, che non rientrino nelle fattispecie sopra menzionate saranno inviate per competenza al comune di residenza dei richiedenti.