
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI
DECRETO 15 gennaio 1999
G.U.R.S. 6 marzo 1999, n. 11
Criteri e modalità per l'erogazione di somme destinate ad interventi straordinari in materia di pubblica beneficienza ed assistenza.
L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI
Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
Viste la leggi regionali 2 gennaio 1979, n. 1 e 30 dicembre 1986, n. 36;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Considerato che, ai sensi dell'art. 13 della citata legge regionale n. 10/91, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed a enti pubblici e privati non specificatamente individuati, sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle Amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi;
Ritenuto opportuno, alla luce delle esperienze maturate, apportare modifiche al decreto n. 110 del 20 febbraio 1997, registrato dalla Corte dei conti il 17 marzo 1997, registro n. 1, foglio n. 12, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 18 del 12 aprile 1997, relativamente al capitolo 19017 per il quale vengono dettate nuove procedure e modalità da eseguire per l'attività erogativa di questa Amministrazione;
Decreta:
In applicazione della disposizione recata dall'art. 13 della legge regionale n. 10/91, le modalità ed i criteri erogativi stabiliti dal decreto n. 110 del 20 febbraio 1997, registrato dalla Corte dei conti il 17 marzo 1997, registro n. 1, foglio n. 12, per quanto attiene il capitolo 19017 vengono così modificati:
Capitolo 19017:
"Interventi straordinari in materia di pubblica beneficenza ed assistenza" (legge regionale n. 1/79, art. 30; legge regionale n. 36/86, art. 22).
Attesa la loro natura, saranno disposti esclusivamente interventi straordinari in relazione a richieste di:
a) soggetti colpiti da eventi calamitosi di rilevante gravità, stragi ed attentati;
b) soggetti nel cui nucleo familiare si siano verificate o la morte del capofamiglia (unico produttore del reddito), o un evento eccezionale (tossicodipendenza, gravissima malattia espressamente certificata dall'ospedale);
c) soggetti disoccupati con i figli minori a carico, il cui coniuge risulti in stato di detenzione;
d) soggetti colpiti da eventi straordinari che incidano negativamente sulle condizioni economiche della propria famiglia.
L'istanza deve essere prodotta da un componente del nucleo familiare in cui si è verificato uno degli eventi sopra menzionati.
Al verificarsi di un evento eccezionale l'Assessore per gli enti locali può intervenire direttamente in favore del richiedente ovvero erogando il sussidio al comune di appartenenza dello stesso, affinché lo destini, specificatamente, alle esigenze del soggetto bisognoso.
Al fine di verificare l'attualità ed effettività della situazione evidenziata dal privato, l'Assessorato degli enti locali deve disporre tutti gli accertamenti che riterrà opportuni ed utili, facendone, all'uopo, richiesta alle autorità statali (prefetture, questure, etc.), ovvero al sindaco del comune di residenza del bisognoso attraverso la polizia municipale.
Le istanze attinenti all'assistenza ordinaria, non ammissibili a finanziamento, saranno trasmesse, per competenza, al comune di residenza del richiedente.
Le istanze che non trovano copertura finanziaria nell'anno di competenza si considerano decadute.