
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI
DECRETO 20 febbraio 1997
G.U.R.S. 12 aprile 1997, n. 18
Modifica del decreto 5 aprile 1996 relativo alla predeterminazione dei criteri e delle modalità cui l'Assessorato degli enti locali, Direzione affari sociali, deve attenersi nell'espletamento dell'attività erogativa relativamente al cap. 19017.
L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI
Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Governo e dell'Amministrazione regionale;
Viste le leggi regionali 2 gennaio 1979, n. 1 e 30 dicembre 1986, n. 36;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Considerato che, ai sensi dell'art. 13 della citata legge regionale n. 10/91, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed a enti pubblici e privati non specificatamente individuati, sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle Amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi;
Ritenuto opportuno, alla luce delle esperienze maturate, apportare modifiche al decreto n. 402 del 5 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 29 dell'1 giugno 1996, relativamente al capitolo 19017 per il quale vengono dettate nuove procedure e modalità da eseguire per l'attività erogativa di questa Amministrazione;
Decreta:
In applicazione della disposizione recata dall'art. 13 della legge regionale n. 10/91, le modalità ed i criteri erogativi stabiliti dal decreto n. 402 del 5 aprile 1996 per quanto attiene il capitolo 19017 vengono così modificate:
Capitolo 19017
Interventi straordinari in materia di pubblica beneficenza ed assistenza (legge regionale n. 1/79, art. 30; legge regionale n. 36/86, art. 22).
Attesa la loro natura, saranno disposti esclusivamente interventi straordinari in relazione a richieste di:
a) soggetti colpiti da eventi calamitosi di rilevante gravità, stragi ed attentati;
b) soggetti nel cui nucleo familiare si siano verificate o la morte del capofamiglia (unico produttore del reddito), o un evento eccezionale (tossicodipendenza - gravissima malattia espressamente certificata dal medico);
c) soggetti disoccupati con figli minori a carico, il cui coniuge risulti in stato di detenzione;
d) soggetti nel cui nucleo familiare monoreddito si sia verificato parto plurigemellare;
e) soggetti colpiti da eventi straordinari che incidano negativamente sulle condizioni economiche della propria famiglia.
Le istanze potranno essere prodotte dalle persone direttamente interessate ovvero da enti pubblici che evidenziano una o più situazioni particolari; resterà in facoltà dell'Assessorato, poi, intervenire direttamente in favore del richiedente, ovvero erogando il sussidio al comune di appartenenza dello stesso, affinché lo destini, specificatamente, alle esigenze del soggetto bisognoso.
L'Assessorato, altresì, al fine di verificare l'attualità ed effettività della situazione evidenziata dal privato o dall'ente pubblico, potrà effettuare tutti gli accertamenti che riterrà opportuni ed utili, facendone, all'uopo, richiesta alle autorità statali (prefetture, questure, etc.), ovvero comunali (polizia municipale, servizi sociali comunali, etc.).
Le istanze attinenti all'assistenza ordinaria, non ammissibili a finanziamento, saranno trasmesse, per competenza, al comune di residenza del richiedente.
Le istanze che non trovano copertura finanziaria nell'anno di competenza si considerano decadute.