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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

DECRETO 11 marzo 1987

G.U.R.S. 4 aprile 1987, n. 14

Limiti di reddito per l'accesso ai servizi socio-assistenziali.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia, n. 22 del 9 maggio 1986;

Considerato che l'art. 53, ultimo comma, della legge di riordino sopracitata, nella prima attuazione, demanda all'Assessore regionale per gli enti locali la determinazione dei limiti di reddito da osservare per l'accesso ai servizi in forma gratuita o con quota a carico dell'utente;

Ritenuta l'opportunità di diversificare, ai fini dell'accesso gratuito, tra i servizi gratuiti indipendentemente dal reddito e servizi gratuiti subordinati al godimento di un reddito non superiore alla fascia esente stabilita per nucleo familiare per la partecipazione alle spese sanitarie, per prestazioni farmaceutiche, per accertamenti diagnostici e di laboratorio, nonchè per prestazioni specialistiche (relativamente al caso stabilito per capofamiglia inferiore a 65 anni);

Ritenuto, altresì, di determinare, per i servizi con partecipazione al costo, le quote a carico degli utenti tenendo conto dei redditi complessivi del nucleo familiare sulla base dei seguenti parametri:

- utente facente parte di nucleo familiare con reddito complessivo da una volta a una volta e mezzo la fascia esente - 10%;

- utente facente parte di nucleo familiare con reddito complessivo da una volta e mezzo a due volte la fascia esente - 25%;

- utente facente parte di nucleo familiare con reddito complessivo da due volte a tre volte la fascia esente - 50%;

- utente facente parte di nucleo familiare con reddito complessivo da tre a quattro volte la fascia esente - 75 %;

- utente facente parte di nucleo familiare con reddito superiore a quattro volte la fascia esente - 100%;

Decreta:

Art. 1

I servizi socio-assistenziali per i quali l'accesso è gratuito indipendentemente dal reddito sono i seguenti:

- segretariato sociale;

- servizio sociale professionale;

- centri diurni di assistenza e di incontro per minori, inabili ed anziani, limitatamente alle iniziative risocializzanti.

Art. 2

I servizi socio-assistenziali per i quali l'accesso gratuito è subordinato del godimento di un reddito non superiore alla fascia esente per nucleo familiare definita in narrativa, sono i seguenti:

- centri diurni di assistenza e di incontro limitatamente agli interventi integrativi ed assistenziali (ristoro, pasti, barbiere, parrucchiere, pedicure);

- assistenza domiciliare;

- soggiorni di vacanze;

- centri e case di accoglienza per ospitalità residenziale temporanea;

- comunità alloggio, case albergo, case protette e case di riposo ed istituti per minori.

Art. 3

Gli utenti facenti parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo supera la fascia esente accedono ai servizi di cui all'art. 2 con partecipazione al costo.

Le quote di partecipazione al costo dei servizi socio-assistenziali sono determinate nelle misure specificate in narrativa.

Art. 4

Fino all'entrata in vigore del primo piano triennale di cui all'art. 51 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, rimangono fermi i criteri osservati e le entità delle prestazioni finora assicurate dagli enti soppressi di cui al D.P.R. n. 245 del 13 maggio 1985.

Art. 5

In conseguenza dell'abolizione dell'elenco dei poveri di cui all'art. 57 della legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali, possono accedere ai benefici già previsti per i soggetti iscritti all'elenco dei poveri, purchè non vi contrastino disposizioni di legge di emanazione statale, i soggetti il cui nucleo familiare abbia un reddito non superiore a:

- solo capo famiglia 75% del minimo pensione INPS per i lavoratori dipendenti quota base;

- coniugi a carico 25% della quota base;

- familiare a carico da 0 a 14 anni 35% della quota base;

- altri familiari a carico 15% della quota base.

Art. 6

I1 presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 11 marzo 1987.

PARISI