
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI
DECRETO 30 gennaio 1991
G.U.R.S. 9 febbraio 1991, n. 8
Modifica al D.A. 29 marzo 1989, concernente istituzione dell'albo regionale degli enti di assistenza, previsto dall'art. 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.
L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. n. 636 del 30 agosto 1975, recante norme di attuazione in materia di pubblica beneficenza;
Vista la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, riguardante il riordino dei servizi socio - assistenziali in Sicilia;
Visto il decreto presidenziale del 29 giugno 1988, con il quale, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, a mente dell'art. 19 della legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986, sono stati approvati gli standards strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio - assistenziali previsti dalla stessa legge di riordino;
Visto il proprio decreto 29 marzo 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 15 aprile 1989, con il quale è stato istituito l'albo regionale degli enti di assistenza;
Visto il proprio decreto 12 luglio 1989, con il quale sono stati fissati i termini per la presentazione delle istanze per l'iscrizione all'albo regionale delle istituzioni socio - assistenziali;
Visto l'art. 5 del citato decreto 29 marzo 1989, che ai fini dell'adeguamento agli standards ha concesso una proroga di anni due in favore degli enti che svolgono attività assistenziali e che sono in possesso di autorizzazione a funzionare ai sensi della normativa precedente;
Rilevato che gli enti assistenziali sopra citati non hanno potuto procedere al completo adeguamento agli standards entro il termine previsto, anche per motivi di ordine finanziario;
Ritenuto, al fine di garantire la continuazione della attività assistenziale svolta dagli enti in argomento, di dovere prorogare il termine utile per procedere all'adeguamento agli standards;
Decreta:
Gli enti che svolgono attività in favore di soggetti bisognosi di intervento socio - assistenziale e che sono in possesso di autorizzazione a funzionare, rilasciata ai sensi dell'art. 5 del decreto 29 marzo 1989, possono richiedere con istanza motivata una ulteriore proroga, non eccedente il 30 giugno 1993, per la definizione delle prescrizioni indicate dal D.P.Reg. 29 giugno 1988, relativo agli standards strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio - assistenziali.