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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

DECRETO 29 marzo 1989

G.U.R.S. 15 aprile 1989, n. 18

Istituzione dell'albo regionale degli enti di assistenza, previsto dall'art. 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. n. 636 del 30 agosto 1975, recante norme di attuazione in materia di pubblica beneficenza ed opere pie;

Vista la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, riguardante il riordino dei servizi socio-assistenziali in Sicilia;

Visto il decreto presidenziale del 28 maggio 1987, con il quale è stato approvato il regolamento-tipo sull'organizzazione dei servizi in parola;

Visto il decreto presidenziale del 29 giugno 1988, con il quale, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, a mente dell'art. 19 della legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986, sono stati approvati gli standards strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio-assistenziali previsti dalla stessa legge di riordino;

Considerato che, ai sensi dell'art. 26 della citata legge regionale n. 22, occorre istituire presso l'Assessorato regionale degli enti locali apposito albo regionale, diviso in sezioni per attività svolta, cui sono tenute ad iscriversi le istituzioni che intendano stipulare convenzioni con i comuni singoli od associati per la gestione dei servizi socio-assistenziali, istituiti ai sensi della medesima legge regionale di riordino;

Decreta:

Art. 1

In attuazione dell'art. 26 della legge regionale di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia n. 22 del 9 maggio 1986, è istituito presso l'Assessorato regionale degli enti locali - direzione solidarietà sociale - l'albo delle istituzioni che, senza fini di lucro, hanno per scopo sociale la prestazione di servizi socio-assistenziali in conformità agli standards approvati con decreto presidenziale del 29 giugno 1988.

Art. 2

L'albo di cui all'art. 1, diviso in sezioni per attività svolta, è preordinato alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 20 della legge regionale di riordino n. 22/86. L'iscrizione e la relativa cancellazione, quando ne ricorrono le circostanze, ha luogo con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali.

Art. 3

Possono essere iscritti all'albo regionale:

- gli enti dotati di personalità giuridica e le Ipab;

- le associazioni legalmente costituite;

- le società cooperative;

- le società civili non aventi fini di lucro.

Art. 4

Ai fini dell'iscrizione all'albo, gli enti sopraindicati sono tenuti a dimostrare:

a) di essere legalmente costituiti con atto pubblico debitamente registrato;

b) di non perseguire fini di lucro;

c) di essere in grado di rispettare gli standards strutturali ed organizzativi per il tipo di servizio o per il settore d'intervento per il quale si chiede l'iscrizione od assumere l'impegno di ottemperare alle relative prescrizioni entro il termine fissato dall'Assessorato regionale degli enti locali;

d) di rispettare per il personale dipendente i minimi contrattuali e le norme assicurative vigenti;

e) di garantire l'assistenza continuata per n. 12 mesi l'anno, ovvero per periodi inferiori, ove trattasi di servizi limitati a periodi dell'anno (anno scolastico, periodo estivo ecc.);

f) di avere una sede quale centro di coordinamento dei servizi;

g) di dichiarare la propria disponibilità ad operare in collaborazione con i servizi pubblici territoriali;

h) di essere in possesso dei prescritti attestati igienico-sanitario sulle strutture utilizzate.

Art. 5

Gli enti che svolgono attività in favore di soggetti bisognosi di intervento socio-assistenziale e che sono in possesso di autorizzazione a funzionare, ai sensi della normativa precedente, potranno provvedere all'adeguamento agli standards entro 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, purchè provvedano a presentare domanda di iscrizione all'albo entro il termine previsto dall'art. 65 della legge regionale n. 22/86.

Le Ipab, per comprovate situazioni necessitanti, potranno richiedere ulteriori proroghe.

Art. 6

Nel testo allegato, che fa parte integrante del presente decreto, sono approvate le istruzioni cui gli enti e le istituzioni dovranno attenersi in ordine alla documentazione da presentare a questo Assessorato, ai fini dell'iscrizione all'albo regionale.

Art. 7

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 29 marzo 1989.

CANINO