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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

DECRETO 10 marzo 1995

G.U.R.S. 6 maggio 1995, n. 24

Integrazione e modifica del decreto 12 novembre 1991, concernente predeterminazione dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione deve attenersi nell'espletamento di attività erogativa ai sensi delle leggi regionali n. 65/53 e n. 16/55: art. 13, legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e la successiva legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, di approvazione del T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1;

Vista la legge regionale 6 marzo 1986, n. 9;

Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

Considerato che ai sensi dell'art. 13 della citata legge regionale n. 10/1991, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati ma specificamente individuati sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione da parte delle Amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi;

Ritenuto opportuno, alla luce delle esperienze acquisite in questi ultimi anni apportare modifiche ed integrazioni al decreto 12 novembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 3 dell'11 gennaio 1992 relativamente ai capitoli appresso indicati;

Nelle more della enunciazione di apposito regolamento;

Decreta:

Art. 0

Articolo Unico

In applicazione della disposizione contenuta nell'art. 13, legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, ad integrazione e parziale modificazione del decreto 12 novembre 1991 in premessa citato, sono indicati i criteri e le modalità da osservarsi nell'espletamento della attività erogativa per i sottoindicati capitoli di spesa di competenza dell'Assessorato enti locali - Direzione civile - Rubrica Amministrazione civile:

Cap. 18701 legge regionale n. 16/55, n. 22/85 art. 33, n. 45/85 art. 5 - "Fondo destinato alla concessione di contributi per servizi igienico-sanitari e per servizi pubblici obbligatori dei Comuni delle Isole minori".

Lo stanziamento iscritto in bilancio viene ripartito tra i comuni richiedenti secondo un apporto percentuale tra fabbisogno dichiarato e disponibilità finanziaria.

L'Assessore si riserva la facoltà di accantonare annualmente una quota per fronteggiare eventi imprevedibili e/o esigenze particolari per un ammontare del 10% dello stanziamento.

Cap. 18702 "Contributi a favore di enti locali nelle spese per l'esecuzione, la sistemazione e gli adattamenti di impianti concernenti uffici e servizi pubblici", legge regionale n. 66/53.

All'inizio dell'esercizio finanziario, con provvedimento interno, viene operato un "riporto di fondi" per provincia in rapporto al numero dei comuni ed alla popolazione ivi residente; viene altresì accantonato un fondo di riserva non superiore al 15% dell'intero stanziamento per fronteggiare eventi imprevedibili ed eccezionali.

Ferme restando le procedure per la richiesta e l'erogazione dei contributi contenute nella circolare n. 4 del 10 marzo 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 dell'1 aprile 1995, ai fini del finanziamento, hanno la precedenza le richieste che rientrano negli obiettivi prefissati dalla Amministrazione regionale.

Tali obiettivi, allo stato, vengono individuati in attività che gli enti locali intraprendono per migliorare l'efficienza dei servizi privilegiando i servizi igienici ed idropotabili.

Nel rispetto delle priorità come prima indicate, sarà data la preferenza alle richieste avanzate dai Comuni delle Isole minori, dai Comuni montani, dissestati, stante la particolare onerosità cui le stesse devono far fronte nell'adempimento degli obblighi di legge.

Non verranno accolte istanze per le quali è stato concesso analogo finanziamento nel triennio precedente, salvo dimostrazione da parte dell'ente di avere ulteriore carenza di mezzi strumentali necessari per fronteggiare le esigenze come innanzi individuate.

Cap. 18703 "Sussidi ad associazioni di enti locali e loro amministrazioni che si prefiggono lo sviluppo delle autonomie locali (legge regionale n. 9/77)".

Sono destinatarie di sussidi le associazioni regionali o le sezioni di quelle, regolarmente costituite, che dimostrino una attuale presenza nella compagine associativa, di enti locali e loro amministratori.

Le associazioni dovranno svolgere attività di studio, di consulenza, di promozione legislativa finalizzata a favorire lo sviluppo delle autonomie locali con particolare attenzione a talune tematiche che rivestono carattere di attualità quali:

- l'attivazione delle aree metropolitane;

- la diffusione della conoscenza, anche in collaborazione dell'Assessorato enti locali, presso gli enti locali, degli strumenti finanziari statali e comunitari attivabili per far fronte ai bisogni e necessità delle Amministrazioni locali;

- consulenza in ordine agli strumenti normativi di competenza degli enti locali;

- il sistema delle responsabilità e l'organizzazione degli uffici.

L'Assessore regionale per gli enti locali si riserva di fissare annualmente tematiche di particolare rilievo o fissare atti di indirizzo finalizzati al raggiungimento di particolari obiettivi destinando a tal uopo una percentuale del 10% dello stanziamento.

Il sussidio, che non dovrà superare la percentuale dell'80% delle spese affrontate dagli enti beneficiari, potrà tener conto oltre che delle spese per attività anche delle spese di gestione in misura non superiore al 15% dell'ammontare del sussidio stesso.

Palermo, 10 marzo 1995.

ORDILE