
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI
DECRETO 12 novembre 1991
G.U.R.S. 11 gennaio 1992, n. 3
Predeterminazione dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione deve attenersi nell'espletamento di attività erogativa - art. 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e la successiva 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
Vista la legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Considerato che, ai sensi dell'art. 13 della citata legge regionale n. 10/1991, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati non specificatamente individuati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Che, pertanto, in applicazione della superiore normativa, con il presente provvedimento occorre determinare i criteri da assumere per l'attività erogativa di questa Amministrazione, nell'ambito delle competenze istituzionali, e le modalità da seguire nell'espletamento di tale attività;
Ritenuto opportuno indicare i capitoli di spesa di competenza di questo Assessorato, concernenti attribuzione di vantaggi economici ad enti pubblici, privati e persone, precisando per ciascuno criteri e modalità da seguire nell'attività gestionale dei gruppi di lavoro interessati;
Decreta:
In applicazione della disposizione contenuta all'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, al fine di assicurare la migliore funzionalità dell'attività amministrativa, per i sottoindicati capitoli di spesa di competenza di questo Assessorato, sono stabiliti i criteri e le modalità da seguire nell'attività erogativa affinchè, nell'osservanza delle determinazioni che vanno ad assumersi, vengano tutelati i diritti del cittadino ed assicurata trasparenza nell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia e di pubblicità propri dell'amministrazione pubblica:
Rubrica amministrazione civile
- capitolo 18701 - "Fondo destinato alla concessione di contributi per i servizi igienico - sanitari e per i servizi pubblici obbligatori dei comuni delle isole minori" (legge regionale n. 16/55, legge regionale n. 22/85, art. 33, legge regionale n. 45/85, art. 5).
Lo stanziamento iscritto in bilancio viene ripartito fra i comuni richiedenti secondo rapporto percentuale fra il fabbisogno dichiarato e la disponibilità finanziaria.
Ad inizio di esercizio finanziario è in facoltà dell'Assessore riservare una quota non eccedente il 10% dell'intero stanziamento per fare fronte ad esigenze particolari degli enti ammessi a fruire della contribuzione;
- capitolo 18702 - "Contributi a favore di enti locali nelle spese per l'esecuzione, la sistemazione o gli adattamenti di impianti concernenti uffici e servizi pubblici" (legge regionale n. 66/53).
A principio di esercizio finanziario, con provvedimento interno, viene operato un "riparto di fondi" per province, in rapporto al numero dei comuni; viene accantonato un fondo di riserva, non superiore al 15% dell'intero stanziamento, per eventuali interventi perequativi.
Ai fini del finanziamento hanno la precedenza le richieste che rientrano negli obiettivi prefissati dalla Amministrazione regionale.
Allo stato, tali obiettivi vengono individuati in attività che i comuni intraprendono per migliorare l'efficienza dei seguenti servizi, secondo l'ordine appresso segnato:
1° gruppo
a) servizi di igiene urbana e di tutela ambientale;
b) arredo urbano (ville, parchi, etc.);
c) micro - computerizzazione;
d) servizio idrico.
2° gruppo
a) servizio scolastico;
b) sistemazione ed arredamenti uffici, ivi comprese attrezzature;
c) servizio vigilanza urbana.
Si procederà secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande nei casi non rientranti nelle sopraindicate priorità.
Non verranno accolte istanze per le quali è stato concesso finanziamento analogo nel triennio precedente, salva dimostrazione da parte dell'ente di avere ulteriore carenza di mezzi strumentali necessari per fronteggiare le esigenze come innanzi individuate.
Nella prima applicazione delle procedure che vanno a stabilirsi e limitatamente al corrente esercizio finanziario, va data precedenza alle pratiche riguardanti richieste di finanziamenti avanzate a partire dall'anno 1988, regolarmente istruite ed esitate dall'apposita Commissione, con riguardo agli obiettivi innanzi individuati e con la precisazione, nel caso un ente avesse avanzato più richieste non essenziali, che viene accolta una sola richiesta e ciò con l'evidente scopo di non penalizzare altri comuni;
- capitolo 18703 - "Sussidi ad associazioni di enti locali e loro amministratori che si prefiggono lo sviluppo delle autonomie locali" (legge regionale n. 9/77).
Destinatarie del beneficio sono le associazioni regionali o le sezioni di quelle nazionali, regolarmente costituite, che svolgono attività nell'ambito regionale, col fine precipuo di favorire lo sviluppo delle autonomie locali, l'attivazione delle aree metropolitane e l'accesso degli enti locali agli interventi statali ed ai finanziamenti C.E.E., nonchè la promozione di servizi che elevino il tenore della vita sociale.
Poichè le associazioni in argomento devono svolgere attività di studio, di promozione legislativa, di consulenza, etc., l'erogazione del sussidio avviene sulla base di spese per attività programmate, corredate di preventivo. La misura del sussidio non potrà superare l'80% della spesa preventivata per l'attività programmata.
L'Assessore, ad inizio di ogni anno, può emanare atti di indirizzo finalizzati al raggiungimento di particolari obiettivi. In tal caso, l'Assessore destina il 10% dello stanziamento in bilancio alla concessione di contributi correlativi con gli obiettivi prefissati;
- capitolo 18705 - "Somma da erogare ai comuni ed alle province regionali, a titolo di anticipazione nei confronti dello Stato, per le assunzioni di personale previste dall'art. 6 del decreto legge 1 febbraio 1988, n. 19, convertito con modificazioni nella legge 28 marzo 1988, n. 99" (legge regionale n. 21/88, art. 3, legge regionale n. 21/91, art. 6).
Poichè la legge regionale n. 21/1988 scadrà il prossimo 31 dicembre 1991, i criteri e le modalità da seguire per la gestione del capitolo di spesa saranno disposti subordinatamente all'emanazione della proposta legge di proroga.
Allo stato della legislazione, nel caso in cui i fondi a disposizione per l'anno 1992 fossero sufficienti alla copertura dei relativi oneri, si seguirà l'ordine cronologico di presentazione delle richieste di finanziamento, purchè queste risultino corredate della documentazione prescritta. Nell'ipotesi di insufficienza dello stanziamento si opererà fra gli enti beneficiari una riduzione percentuale in relazione all'ammontare dello stanziamento in bilancio.
Il termine per la presentazione delle richieste sarà fissato a principio di anno con apposita circolare.
Per i comuni dissestati l'ammontare dell'erogazione può raggiungere l'intero fabbisogno;
- capitolo 18706 - "Fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale" (legge regionale n. 17/90, art. 13).
Il contributo viene erogato su istanza dell'ente, previa adozione del piano di miglioramento. L'ammontare del contributo dipende dal numero degli aventi diritto, dal livello economico da ciascuno posseduto e, nell'ambito del livello, dall'anzianità.
Tutti gli enti che hanno deliberato il "piano" hanno diritto al contributo.
L'istruttoria delle pratiche, corredate della prescritta documentazione, segue l'ordine cronologico.
In caso di insufficienza di stanziamento si opererà la riduzione percentuale come prevista per il cap. 18705;
- capitolo 18707 - "Somma da erogare agli enti locali della Sicilia per le spese di personale connesse all'ampliamento delle piante organiche" (legge regionale n. 22/91, artt. 2-6).
Si applicano gli stessi criteri stabiliti per il cap. 18705;
- capitolo 18708 - "Fondo per l'ammodernamento ed il miglioramento dei servizi degli enti locali" (legge regionale n. 21/91, art. 7).
I criteri per la gestione del fondo saranno fissati dall'Assessore con separato provvedimento, trattandosi di materia rientrante tra gli atti di programmazione previsti dall'art. 14 della stessa legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
Rubrica solidarietà sociale
- capitolo 18952 - "Fondo speciale per l'attuazione di programmi straordinari di interesse dei comuni singoli o associati e delle IPAB; per la stipula di convenzioni per studi, ricerche, acquisizione ed elaborazione di dati utili per la predisposizione dei piani triennali dei servizi socio - assistenziali e dei progetti speciali, nonchè per il finanziamento di progetti mirati di intervento in settori specifici o in aree di elevato rischio" (legge regionale n. 22/86, artt. 47, 55, 56, legge regionale n. 33/88, art. 3, legge regionale n. 21/91, art. 8).
I criteri per la gestione del fondo saranno fissati dall'Assessore con separato provvedimento trattandosi di materia rientrante tra gli atti di programmazione previsti dall'art. 14 della stessa legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
Si richiama quanto espressamente previsto al successivo art. 4 del presente decreto;
- capitolo 19001 - "Sussidi straordinari ad istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza erette in ente morale" (legge regionale n. 65/53, legge regionale n. 22/86).
Il capitolo di spesa consente l'erogazione di sussidi per il potenziamento della attività assistenziale; sussidi a copertura del disavanzo dell'esercizio precedente e per il pareggio del bilancio in corso; sussidi per acquisto attrezzature.
A principio di esercizio finanziario, con provvedimento intero, viene operato il seguente riparto di fondi:
- il 70% dello stanziamento da destinare a sussidi a copertura del disavanzo relativo all'esercizio precedente;
- il 5% dello stanziamento da destinare a sussidi per assestamento del bilancio in corso;
- il 15% dello stanziamento per finanziare richieste di attrezzature indispensabili per l'attività dell'ente,
- il 10% a disposizione dell'Assessore per fare fronte ad esigenze straordinarie delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
Hanno titolo preferenziale quelle istituzioni che non hanno ottenuto sussidio nell'ultimo esercizio finanziario od i cui disavanzi siano tali da pregiudicarne l'attività assistenziale.
Quando il disavanzo di gestione, risultante dal bilancio di competenza, raggiunge il 51% del bilancio dell'ente sono previamente esperiti specifici accertamenti.
Il termine per la presentazione delle richieste è fissato con apposita circolare.
Le istanze tardive saranno esaminate solo nel caso in cui ricorra uno stato di necessità.
Nell'ipotesi di insufficienza dei fondi ripartiti, l'erogazione dei sussidi avrà luogo su base proporzionale (rapporto fra disponibilità finanziaria e fabbisogno complessivo) tra le istituzioni che hanno osservato il termine prefissato per la presentazione delle istanze;
- capitolo 19002 - "Sussidi straordinari ad istituzioni private di assistenza e beneficenza, al fine di potenziarne l'attività (legge regionale n. 65/53).
Vengono determinate le seguenti aree di attività nelle quali operano le istituzioni private di assistenza e beneficenza:
a) istituzioni che, per proprio statuto, operano indiscriminatamente in tutti i campi dove è richiesta l'umana solidarietà, prestando opera volontaria di assistenza verso chi, per le più disparate contingenze, versa in stato di bisogno;
b) istituzioni pro portatori di handicap e drogati;
c) istituzioni che espletano servizi assistenziali a favore della fascia minorile e per i minori a rischio, in particolare;
d) istituzioni pro anziani soli od in difficoltà;
e) istituzioni pro ammalati cronici o terminali.
L'enunciazione che precede costituisce ordine prioritario.
Il termine per la presentazione delle istanze è fissato al 30 aprile di ogni anno.
Si procederà secondo l'ordine di presentazione delle istanze nei casi non rientranti nelle sopra indicate priorità;
- capitolo 19004 - "Contributi ad enti di culto per promuovere o favorire le iniziative e finalità religiose, di beneficenza e di istruzione" (legge regionale n. 65/53).
A principio di esercizio finanziario, con provvedimento interno, viene operato un "riparto di fondi" per province in base alla popolazione, previo accantonamento di un fondo pari al 15% dello stanziamento in bilancio a disposizione dell'Assessore per fare fronte ad esigenze particolari.
Nell'ordine, hanno titolo preferenziale ad accedere alle contribuzioni:
- le chiese di nuova costruzione sprovviste di arredi;
- le chiese che non hanno ottenuto contributi nell'ultimo biennio;
- le chiese dislocate in quartieri popolari e nei quartieri a rischio, anche a sostegno di attività assistenziale;
- le chiese espressamente segnalate dagli ordinari diocesani.
Il termine di presentazione delle richieste di contributi è fissato al 31 marzo di ogni anno.
Si procederà secondo l'ordine di presentazione delle domande nei casi non rientranti nelle priorità sopra indicate;
- capitolo 19005 - "Contributo annuo all'Unione italiana ciechi operante in Sicilia" (legge regionale n. 34/64, legge regionale n. 28/90).
Trattasi di contributo a destinazione vincolata il cui ammontare è determinato con legge;
- capitolo 19006 - "Contributo annuo all'I.S.M.I.G. per il suo funzionamento" (legge regionale n. 34/73, art. 2, legge regionale n. 33/91, art. 8).
Trattasi di contributo a destinazione vincolata il cui ammontare è determinato con legge;
- capitolo 19007 - "Spesa per la concessione di un assegno mensile non reversibile ai vecchi lavoratori" (legge regionale n. 99/79, art. 1, legge regionale n. 6/86).
Trattasi di gestione di servizio ad esaurimento per sopravvenuta legislazione statale. La corresponsione dell'assegno spettante avviene a maturazione di ogni bimestre;
- capitolo 19008 - "Spesa per la concessione di un assegno mensile ai minorati psichici irrecuperabili" (legge regionale n. 99/79, art. 1, legge regionale n. 6/86).
Trattasi di gestione di servizio ad esaurimento per sopravvenuta legislazione statale. La corresponsione dell'assegno spettante avviene a maturazione di ogni bimestre;
- capitolo 19011 - "Fondo da trasferire agli enti locali per la gestione delle attività di natura socio - assistenziale già di competenza dell'opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia (interventi dello Stato)" (legge regionale n. 698/75, legge regionale n. 22/86, artt. 7, 44).
Lo stanziamento in bilancio proviene da fondi residui accreditati dallo Stato alla Regione con vincolo di destinazione. Esso interesserà soltanto l'esercizio finanziario 1992.
La ripartizione delle somme avverrà tra i comuni nei quali sono operanti asili nido già gestiti dalla disciolta opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.
I comuni interessati avranno cura di fare pervenire in Assessorato, entro il 31 marzo 1992, richiesta di contribuzione corredata di motivata previsione di spesa necessaria per il funzionamento della struttura.
Il riparto del fondo avverrà tra i comuni richiedenti in proporzione al fabbisogno dichiarato. Nel caso gli stessi comuni beneficino, per la gestione degli asili nido, di finanziamenti a carico dell'Assessorato regionale della sanità, l'intervento dell'Assessorato, nel rispetto della proporzione sopra enunciata, opererà nella quota non coperta da contribuzione dell'Assessorato regionale della sanità;
- capitolo 19013 - "Contributo annuo al Comitato regionale della Sicilia dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, per le proprie finalità istituzionali" (legge regionale n. 72/75, legge regionale n. 33/91, art. 11).
Trattasi di contributo a destinazione vincolata il cui ammontare è determinato con legge;
- capitolo 19017 - "Interventi straordinari in materia di pubblica beneficenza ed assistenza" (legge regionale n. 1/79, art. 30, legge regionale n. 36/86, art. 22).
Trattandosi di interventi straordinari si darà la precedenza alle richieste di soggetti che si trovano in particolare stato di necessità per situazioni non aventi carattere di ordinarietà.
Rispettato l'ordine di priorità di cui sopra, per le restanti richieste si procederà secondo l'ordine cronologico di presentazione, salvo dimostrazione, anche con motivi aggiunti, di uno stato di bisogno rilevabile, prima fase, dalle domande presentate.
Le istanze rientranti nell'assistenza ordinaria saranno trasmesse, per competenza, ai sindaci dei comuni di residenza del richiedente.
L'ordine cronologico non sarà applicato alle istanze prodotte da enti ed istituzioni ed alle richieste segnalate dai prefetti e dai sindaci dei comuni dell'Isola;
- capitolo 19018 - "Interventi per il ricovero di minori, anziani ed inabili al lavoro relativi a provvedimenti già adottati" (legge regionale n. 22/86, art. 69).
Trattasi di gestione di servizio ad esaurimento a seguito della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.
Si procederà alle liquidazioni delle rette di ricovero in favore degli enti interessati secondo l'ordine cronologico di presentazione della contabilità trimestrale;
- capitolo 19025 - "Contributi a favore dei comuni singoli o associati per l'organizzazione e la gestione di servizi di assistenza domiciliare agli anziani" (legge regionale n. 87/81, art. 11, legge regionale n. 14/86, art. 15, legge regionale n. 27/90, art. 13).
In applicazione della disposizione contenuta all'art. 5 - 3° comma - della legge regionale 7 agosto 1990, n. 27, a principio di esercizio finanziario viene corrisposto ai comuni che hanno attivato il servizio di assistenza domiciliare agli anziani un contributo pari al 50% della somma complessivamente erogata nell'esercizio finanziario precedente, a titolo di anticipazione sulla contribuzione spettante.
Le ulteriori assegnazioni tengono conto della popolazione residente, dei servizi concretamente avvivati e dei bisogni dichiarati dai comuni sulla base delle richieste che i comuni stessi avranno cura di far pervenire entro il termine del 31 marzo di ogni anno.
Ove insufficienza di stanziamento in bilancio non dovesse consentire l'accoglimento integrale delle richieste, l'ammontare del contributo sarà proporzionalmente ridotto, con riguardo ai criteri sopra enunciati.
Nell'ambito di eventuali residue disponibilità è possibile accedere all'erogazione di ulteriori contributi, dietro formale richiesta da parte dell'ente locale, che dovrà pervenire entro il termine sopra indicato, per oneri organizzativi del servizio finalizzati alla indagine conoscitiva sulla popolazione anziana, all'aggiornamento e qualificazione del personale addetto al servizio, all'acquisto di beni strumentali;
- capitolo 19027 - "Contributi a favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per fronteggiare gli oneri conseguenti all'applicazione degli accordi nazionali di lavoro" (legge regionale n. 71/82, art. 1, legge regionale n. 22/86, art. 66).
A principio di esercizio, con provvedimento interno, viene operato i1 seguente riparto di fondi:
- il 75 % dello stanziamento da destinare per contributi in favore delle istituzioni attive, in misura proporzionale al fabbisogno richiesto e documentato;
- il 5% dello stanziamento da destinare per contributi in favore di quelle istituzioni che non sono in grado di operare ma che offrono concrete garanzie per una ripresa delle attività assistenziali, anche mediante rinconversione dei fini statutari;
- il 20% dello stanziamento a disposizione dell'Assessore per essere ripartito in favore di quelle istituzioni che, per casi di comprovata necessità, abbisognano di una più consistente contribuzione.
Il termine per la presentazione delle richieste è fissato alla data del 30 aprile di ogni anno;
- capitolo 19031 - "Contributi in favore di comuni singoli od associati per l'organizzazione e l'attuazione di soggiorni climatici, nonchè per attività ricreative, culturali e del tempo libero in favore degli anziani" (legge regionale n. 14/86, art. 4, legge regionale n. 27/90, art. 13).
La misura del contributo viene determinata con riguardo ad un rapporto mediamente presuntivo tra popolazione residente ed anziani (utenza potenziale; circa i1 20%).
Viene rispettato l'ordine cronologico delle richieste che i comuni faranno pervenire entro il 31 marzo di ogni anno.
I soggiorni o le gite avranno una durata massima di giorni 15. La contribuzione giornaliera tiene conto dell'elemento costo vitto - alloggio e del costo per trasporto ed operatori. Ad essa si applicano le variazioni secondo i dati di aggiornamento ISTAT;
- capitolo 19032 - "Contributi in favore di comuni singoli o associati per l'attuazione di iniziative miranti all'integrazione lavorativa degli anziani nei servizi aperti, residenziali e del tempo libero, nonchè nei restanti servizi di interesse comunali" (legge regionale n. 14/86, artt. 9, 15, legge regionale n. 27/90, art. 13).
La disponibilità dello stanziamento viene ripartita in favore dei comuni dell'Isola richiedenti, tenendo conto della popolazione residente ed applicando un parametro per abitante fissato annualmente.
Viene rispettato l'ordine cronologico delle richieste che i comuni faranno pervenire entro il 31 marzo di ogni anno;
- capitolo 19033 - "Somma da versare ai comuni per il rimborso agli enti, istituzioni ed associazioni che svolgono attività di riabilitazione in favore dei soggetti portatori di handicap, delle spese per il servizio di trasporto erogato" (legge regionale n. 68/81, legge regionale n. 16/86, artt. 5, 18, legge regionale n. 33/91, art. 13).
Trattasi di somme versate ai comuni a titolo di rimborso delle spese sostenute per il servizio di riabilitazione e trasporto espletato, in favore di soggetti portatori di handicap, da associazioni ed enti convenzionati con le unità sanitarie locali.
I comuni interessati faranno pervenire all'Assessorato, entro il 31 marzo di ogni anno, apposito atto deliberativo, esecutivo, nel quale è quantificata la richiesta del finanziamento sulla base delle prestazioni che gli enti e le associazioni effettueranno tenuto conto dell'importo della retta giornaliera per ciascun soggetto assistito. In atto, per effetto della legge regionale n. 33/91, l'importo della retta è di L. 12.000 giornaliere. Tale importo è suscettibile di variazione da apportare annualmente con decreto dell'Assessore.
L'effettiva erogazione da parte dell'Assessorato, a mezzo di formale decreto, delle somme spettanti è subordinata alla successiva presentazione da parte dei comuni di apposita documentazione contabile contenente l'indicazione dei nominativi degli assistiti e la quantificazione della spesa;
- capitolo 19034 - "Contributi ai comuni singoli o associati, per l'acquisto di impianti, attrezzature, arredi e mezzi strumentali occorrenti alla funzionalità delle comunità alloggio e delle case - famiglia per soggetti portatori di handicap" (legge regionale n. 68/81, legge regionale n. 16/86, artt. 6, 18).
Ai sensi dell'art. 6 - 2° comma - della legge regionale n. 16/86, hanno titolo a fruire della contribuzione i comuni che hanno già realizzato la costruzione di comunità - alloggio e case - famiglia.
Gli stessi enti dovranno far pervenire all'Assessorato, entro il 31 marzo di ogni anno, apposita richiesta di finanziamento, corredata di atto deliberativo G.M., esecutivo, con il quale si approva il piano di arredamento necessario per la funzionalità della struttura e di ogni altra documentazione necessaria (preventivo di spesa, progetto dell'ufficio tecnico comunale, ecc.).
Ai fini del finanziamento hanno la precedenza i comuni dove maggiore è il bacino di utenza;
- capitolo 19035 - "Contributi ai comuni, singoli o associati, per la gestione dei servizi residenziali case - famiglia e comunità - alloggio per i soggetti portatori di handicap, anche mediante la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati, associazioni di volontariato e cooperative" (legge regionale n. 68/81, legge regionale n. 16/86, artt. 6, 18).
Hanno titolo a fruire della contribuzione i comuni che, avendo realizzato la costruzione di strutture residenziali del tipo comunità - alloggio e case - famiglia per soggetti portatori di handicap, ai sensi dell'art. 6 -1° comma - della legge regionale n. 16/86, già dotate di attrezzatura adeguata al funzionamento, faranno pervenire all'Assessorato, entro il 31 marzo di ogni anno, apposita richiesta di finanziamento, corredata di atto deliberativo G.M., esecutivo, con il quale si approva il piano per la gestione dei servizi, e di ogni altra idonea documentazione.
Ai fini del finanziamento hanno la precedenza i comuni dove maggiore è il bacino di utenza;
- capitolo 19036 - "Contributi ai comuni, singoli o associati, per la realizzazione dei servizi connessi agli interventi di aiuto domestico di sostegno economico e di assistenza abitativa alle famiglie di soggetti portatori di handicap" (legge regionale n. 68/81 legge regionale n. 16/86, art. 18).
Possono fruire della particolare contribuzione economica quei comuni facenti capo all'unità sanitaria locale territorialmente competente presso la quale è regolarmente costituita e funzionante la equipe pluridisciplinare prevista dalla legge regionale n. 16/86.
I comuni sono tenuti a fare pervenire entro il 31 marzo di ogni anno la richiesta di contribuzione, corredata di atto deliberativo esecutivo, con il quale si approva lo specifico piano di intervento assistenziale.
All'erogazione dei contributi si provvede mediante la ripartizione dell'80% dello stanziamento annuo iscritto in bilancio tra i comuni che ne avranno fatta richiesta entro il prescritto termine.
Il restante 20% viene ripartito tra i comuni che avranno dimostrato nel corso dell'anno un incremento dell'utenza o documentato l'insufficienza dei mezzi propri di bilancio per la parte di spesa non coperta dal contributo regionale, ovvero per iniziative di particolare rilevanza sociale;
- capitolo 19037 - "Contributo annuo agli istituti per ciechi" Florio e Salamone di Palermo e "Ardizzone - Gioeni" di Catania per la gestione di scuole per cani - guida da assegnare gratuitamente ai non vedenti" (legge regionale n. 68/81, legge regionale n. 16/86, art. 18).
Lo stanziamento in bilancio verrà ripartito tra i due istituiti aventi titolo alla contribuzione. La misura del contributo sarà in relazione al numero dei cani - guida che annualmente verranno addestrati nelle speciali scuole ed effettivamente assegnati;
- capitolo 19039 - "Fondo da ripartire tra i comuni per la gestione dei servizi socio - assistenziali" (legge regionale n. 22/86, legge regionale n. 33/88, artt. 1, 2, legge regionale n. 21/91, art. 8).
La ripartizione del fondo avviene sulla base della popolazione residente, moltiplicata per un coefficiente annualmente fissato in relazione alla disponibilità del capitolo di bilancio e nel rispetto delle prescrizioni e delle modalità indicate all'art. 45 della legge regionale n. 22/1986.
Il fondo assegnato a ciascun comune viene erogato quanto al 50% nel corso del primo semestre. La corresponsione della rimanente quota a saldo, che avviene nel secondo semestre è subordinata alla presentazione da parte dei comuni dell'atto deliberativo relativo al programma degli interventi e dei servizi socio - assistenziali per l'esercizio finanziario di competenza, nonchè di una relazione circa l'utilizzo della somma assegnata allo stesso titolo nell'anno precedente;
- capitolo 19040 - "Somme da erogare ai comuni per l'esercizio delle funzioni trasferite dal. D.P.Rep. 13 maggio 1985, n. 245 (Interventi dello Stato)" (D.P.Rep. n. 245/85, legge regionale n. 22/86, art. 16, legge regionale n. 33/88, art. 6).
Al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni, già di competenza di enti specifici, confermando i criteri e le metodologie in uso presso le strutture periferiche di tali enti, come disposto con il D.A. n. 76 dell'11 marzo 1987, art. 4, vengono determinati con decreto, annualmente, i parametri relativi all'adeguamento delle prestazioni ex A.N.M.I.L., con conseguente notifica dei provvedimenti a tutti i comuni dell'Isola. L'adozione di detti decreti avviene non appena si è a conoscenza ufficiale degli elementi determinanti, quali: indice ISTAT di svalutazione monetaria, tasso di inflazione, per equazione automatica pensioni INPS, rivalutazione rendite infortuni sul lavoro.
Ad avvenuta emanazione del decreto di determinazione dei parametri viene annualmente fissato il termine entro il quale i comuni dovranno far pervenire le loro richieste.
L'effettiva erogazione delle somme ai comuni avviene con formale decreto, su richiesta dei comuni stessi corredata di atto deliberativo, approvato dall'organo tutorio, sulla base dei valori parametrici come sopra determinati, del numero degli utenti aventi titolo alle prestazioni e della relativa fascia;
- capitolo 19041 - "Contributi a favore dei comuni per l'acquisto di abbonamenti valevoli sulla rete urbana ed extra - urbana da concedere agli anziani, ai cavalieri dell'ordine di Vittorio Veneto, ai mutilati ed invalidi di guerra e civili di guerra" (legge regionale n. 14/86, art. 5, legge regionale n. 27/90, art. 6).
La disponibilità dello stanziamento viene ripartita fra i comuni dell'Isola non serviti dalla Azienda siciliana trasporti, sulla base di elementi forniti dalla Direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, secondo il criterio della popolazione residente sulla scorta dei dati ISTAT disponibili, assegnando il contributo in misura doppia ai comuni totalmente privi di servizi di trasporto.
Per le spese in conto capitale a carico della stessa rubrica di bilancio iscritte ai capitoli seguenti:
- 58801 (legge regionale n. 87/81, art. 10, legge regionale n. 27/90, art. 13);
- 58802 (legge regionale n. 87/81, art. 10, legge regionale n. 27/90, art. 13);
- 58804 (legge regionale n. 28/62, legge regionale n. 29/64, legge regionale n. 2/78);
- 58851 (legge regionale n. 14/86, art. 15, legge regionale n. 33/86, legge regionale n. 35/86, legge regionale n. 5/89, art. 6, legge regionale n. 27/90, art. 13);
- 58852 (legge regionale n. 14/86, art. 15, legge regionale n. 33/86, legge regionale n. 35/86, legge regionale n. 5/89, art. 6, legge regionale n. 27/90, art. 13);
- 58901 (legge regionale n. 87/81, artt. 10, 13, legge regionale n. 14/86, artt. 2, 15, legge regionale n. 27/90, art. 13);
- 58902 (legge regionale n. 68/81, legge regionale n. 16/86, artt. 6, 18);
- 58904 (legge regionale n. 22/86, legge regionale n. 33/88);
- 58905 (legge regionale n. 22/86, art. 19, legge regionale n. 33/88, art. 4) i criteri per la gestione e la utilizzazione dei relativi fondi saranno fissati dall'Assessore con separato provvedimento, trattandosi di materie rientranti tra gli atti di programmazione previsti dall'art. 14 della stessa legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
Per spese relative a realizzazione di piani di programmazione aventi carattere di generalità viene operato un riparto di fondi per province in relazione alla popolazione residente, quale risulta da dati ufficiali.
Per la realizzazione di programmi aventi carattere di specialità saranno, se necessario, assunte singole determinazioni.
Nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione di richieste di finanziamenti sarà data precedenza a quelle finalizzate all'adeguamento delle strutture agli standard organizzativi ed a quelle avanzate dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che espletano servizi rivolti all'assistenza della fascia minorile.
L'erogazione di finanziamenti per l'attuazione di programmi straordinari di cui all'art. 47 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, per la realizzazione di progetti speciali, nonchè per iniziative di studio e di ricerca nel settore socio - assistenziale resta subordinata alle valutazioni dell'Amministrazione sulla validità dei programmi e sull'idoneità degli enti chiamati a realizzarli.
Restano in vigore le determinazioni in precedenza assunte in ordine ai criteri di ripartizione territoriale, di assegnazione di fondi e di parametri di spesa delle spese in conto capitale per l'esercizio finanziario 1991, sui quali la Giunta regionale di governo si è favorevolmente espressa.
L'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche riguarda la fase istruttoria e va riferito alle richieste pervenute in Assessorato complete di documentazioni, secondo le istruzioni diramate per ciascun tipo di erogazione finanziaria.
Il termine massimo da impiegare per l'istruttoria è commisurato a dodici mesi per i contributi ed i finanziamenti richiesti da enti locali, enti istituzionali ed enti privati ed a sei mesi per le richieste di sussidio straordinario presentate da privati.
Nei termini sopra specificati non sono computati i giorni impiegati per l'acquisizione dei documenti mancanti quando i richiedenti non provvedono entro il termine assegnato dall'ufficio.
L'inadempienza può comportare l'archiviazione della istanza ove il ritardo superi trenta giorni.
I dirigenti coordinatori dei gruppi di lavoro competenti alla gestione degli individuati capitoli di spesa sono responsabili della scrupolosa osservanza delle modalità e dei criteri menzionati nel presente provvedimento, da valere come disposizioni di esercizio, ed avranno, altresì, cura di vigilare a che da parte del personale assegnato al gruppo di lavoro venga prestata, nella trattazione delle singole pratiche, in conformità a quanto stabilito, puntuale ed adeguata opera che assicuri uniformità di adempimenti nelle varie fasi istruttorie che precedono l'adozione dei singoli provvedimenti finali, nei quali, ai sensi del secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, deve risultare l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità assunti come uniforme norma di comportamento.