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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

DECRETO 11 aprile 1995

G.U.R.S. 6 maggio 1995, n. 24

Modifica del decreto 22 febbraio 1994, concernente predeterminazione dei criteri e delle modalità cui l'Assessorato degli enti locali, Direzione affari sociali, deve attenersi nell'espletamento dell'attività erogativa: art. 13, legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Viste le leggi regionali 2 gennaio 1979, n. 1 e 30 dicembre 1986, n. 36;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

Considerato che, ai sensi dell'art. 13 della citata legge regionale n. 10/91, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed a enti pubblici e privati non specificatamente individuati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle Amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi;

Ritenuto opportuno, alla luce delle esperienze maturate, apportare modifiche al decreto del 22 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 15 del 19 marzo 1994, relativamente al capitolo 19017 per il quale vengono dettate nuove procedure e modalità da eseguire per l'attività erogativa di questa Amministrazione;

Decreta:

Art. 1

In applicazione della disposizione recata dall'art. 13 della legge regionale n. 10/91, le modalità ed i criteri erogativi stabiliti dal decreto n. 1002 del 22 febbraio 1994, per quanto attiene il capitolo 19017, vengono così modificati:

Capitolo 19017

- Interventi straordinari in materia di pubblica beneficenza ed assistenza (legge regionale n. 1/79, art. 30; legge regionale n. 36/86, art. 22).

Attesa la loro natura, saranno disposti esclusivamente interventi straordinari in relazione a richieste di soggetti colpiti da terremoti, alluvioni, stragi, attentati o, comunque, da altri eventi eccezionali non catalogabili.

Le istanze potranno essere prodotte dalle persone direttamente interessate ovvero da enti pubblici che evidenzino una o più situazioni particolari; resterà in facoltà dell'Assessorato, poi, intervenire come riterrà più opportuno: direttamente in favore del richiedente, ovvero erogando il contributo al comune di appartenenza dello stesso, affinchè lo destini, specificatamente, alle esigenze del soggetto bisognoso.

L'Assessorato, altresì, al fine di verificare l'attualità ed effettività della situazione evidenziata dal privato o dall'ente pubblico, potrà effettuare tutti gli accertamenti che riterrà opportuni ed utili, facendone, all'uopo, richiesta alle autorità statali (prefetture, questure, etc.), ovvero comunali (polizia municipale, servizi sociali comunali, etc.).

Le istanze attinenti all'assistenza ordinaria, non ammissibili a finanziamento, saranno trasmesse, per competenza, al comune di residenza del richiedente.

Le istanze che non trovano copertura finanziaria dell'anno di competenza si considerano respinte.

Art. 2

Ogni diversa precedente disposizione in contrasto con quelle dettate col presente decreto è da intendersi espressamente abrogata.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 11 aprile 1995.

ORDILE