
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI
DECRETO 18 aprile 1995
G.U.R.S. 6 maggio 1995, n. 24
Modifica del decreto 22 febbraio 1994, concernente predeterminazione dei criteri e delle modalità cui l'Assessorato degli enti locali, Direzione affari sociali, deve attenersi nell'espletamento dell'attività erogativa: art. 13, legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI
Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
Vista la legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Considerato che, ai sensi dell'art. 13 della citata legge regionale n. 10/91, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed a enti pubblici e privati non specificatamente individuati, sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle Amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi;
Ritenuto opportuno, alla luce delle esperienze maturate, apportare modifiche al decreto del 22 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 15 del 19 marzo 1994, relativamente al capitolo 19002 ed al capitolo 19003 per i quali vengono dettate nuove procedure e modalità da eseguire per l'attività erogativa di questa Amministrazione;
Decreta:
In applicazione della disposizione recata dall'art. 13 della legge regionale n. 10/91, le modalità ed i criteri erogativi stabiliti dal decreto n. 1002 del 22 febbraio 1994, per quanto attiene il capitolo 19002, ed il capitolo 19003 vengono così modificati:
Capitolo 19002:
- "Sussidi straordinari in favore di istituzioni private di assistenza e beneficenza, al fine di potenziarne l'attività" (legge regionale n. 65/53).
Per le finalità di legge, i sussidi saranno concessi alle istituzioni che operano per finalità di assistenza e beneficenza in qualsiasi campo dove è richiesta l'umana solidarietà.
Particolare attenzione sarà riservata alle seguenti aree di attività nelle quali operano le istituzioni private di assistenza e beneficenza:
- istituzioni che, per proprio statuto, operano in tutti i campi dove è richiesta l'umana solidarietà, prestando opera volontaria di assistenza nei confronti di chi versa in stato di bisogno;
- istituzioni pro portatori di handicap e drogati;
- istituzioni che espletano servizi assistenziali in favore della fascia minorile e per i minori a rischio in particolare;
- istituzioni pro anziani soli od in difficoltà;
- istituzioni pro ammalati cronici o terminali.
Le richieste di sussidi possono riguardare sia lo svolgimento di attività che l'acquisto di attrezzature o l'esecuzione di lavori di manutenzione degli immobili, ivi compreso l'abbattimento di barriere architettoniche, l'installazione di impianti fissi nonchè tecnologici nei termini di legge.
La richiesta di sussidio per l'acquisto di attrezzature dovrà essere accompagnata da n. tre preventivi di spesa rilasciati da ditte diverse e vistati dalla Camera di commercio o da organi competenti ad apporre il visto di congruità dei prezzi.
La richiesta di sussidio per l'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione non potrà superare l'importo di L. 80.000.000 e dovrà essere corredata da relazione tecnica illustrativa dei lavori da eseguire recante la quantificazione della spesa come da computo metrico.
Per quanto concerne le attrezzature, sarà data preferenza alla produzione artigianale siciliana, mentre per quanto riguarda i lavori sarà data preferenza all'abbattimento di barriere architettoniche.
Il termine di presentazione delle istanze decorre dal 1° di ottobre fino al 30 novembre di ogni anno. Le istanze pervenute fuori termine non saranno tenute in considerazione.
Per l'anno 1995 l'istruttoria delle pratiche deve tener conto delle suddette nuove disposizioni.
Effettuata l'istruttoria di rito da parte del gruppo competente dell'Assessorato, verrà richiesto all'autorità comunale ove l'ente ha sede l'accertamento del possesso dei requisiti di legge. La concessione del sussidio è condizionata alle risultanze favorevoli di detti accertamenti.
Il sussidio sarà determinato dall'Assessore per gli enti locali, sentita la competente commissione consultiva che dovrà esprimere un parere in ordine alle iniziative proposte.
La concessione del sussidio dovrà intendersi a destinazione vincolata.
Entro sessanta giorni dalla liquidazione del sussidio, l'ente dovrà produrre a questo Assessorato dettagliata relazione in ordine all'iniziativa svolta, accompagnata da documentazione giustificativa della spesa sostenuta ed inoltre una dichiarazione attestante sotto la propria responsabilità che l'acquisto del materiale è avvenuto attraverso un confronto delle offerte da parte di più ditte, che debbono essere specificate.
L'ente che non avrà compiutamente rendicontato, fatte salve le responsabilità di legge, non sarà ammesso a finanziamenti nei successivi esercizi finanziari.
Le istanze che non trovano copertura finanziaria nell'anno di competenza si considerano respinte con relativa comunicazione all'interessato.
Capitolo 19003:
- "Sussidi straordinari ad istituti e ad enti aventi la finalità di prestare assistenza ai ciechi e sordomuti indigenti". (legge regionale n. 65/53):
Si applica la procedura prevista per l'erogazione del sussidio agli enti privati di assistenza e beneficenza finanziabili con il capitolo 19002.