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N.d.R. Il presente è stato ABROGATO dal D.A. 11 aprile 1989.

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

DECRETO 21 aprile 1987

G.U.R.S. 4 luglio 1987, n. 29

Istituzione dell'albo delle associazioni di volontariato per l'attuazione dei servizi socio-assistenziali.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO dal D.A. 11 aprile 1989.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l'art. 3 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, che prevede, in attesa dell'approvazione di una disciplina legislativa regionale sul volontariato, la istituzione, presso l'Assessorato regionale degli enti locali, di un albo delle associazioni di volontariato che intendono concorrere all'attuazione dei servizi socio-assistenziali;

Visto l'art. 22 della legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986 di riordino dei servizi socio-assistenziali in Sicilia, che prevede il concorso delle associazioni di volontariato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge medesima;

Ritenuto di determinare come appresso i requisiti che le associazioni debbono possedere ai fini della iscrizione all'albo:

1) gratuità delle prestazioni dei singoli volontari aderenti;

2) assenza di fine di lucro;

3) rispetto dei contratti di lavoro e delle norme in materia assistenziale e previdenziale per il personale dipendente;

4) prestazioni rivolte alla generalità dei cittadini;

Ritenuto, altresì, di dare le seguenti indicazioni per la formale richiesta di iscrizione all'albo:

Le associazioni di volontariato debbono presentare la domanda all'Assessore regionale per gli enti locali, che, corredata dello statuto, deve indicare:

a) l'organizzazione interna dell'associazione;

b) il numero dei volontari aderenti;

c) l'entità e la natura delle risorse disponibili;

d) il numero e le mansioni espletate dagli eventuali operatori dipendenti;

e) il territorio comunale ed il bacino d'utenza nell'ambito del quale l'associazione intende operare;

f) la natura, l'entità e le eventuali modalità organizzative delle prestazioni che l'associazione è disponibile a rendere;

Decreta:

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO dal D.A. 11 aprile 1989.

Art. 1

E' istituito presso l'Assessorato regionale degli enti locali l'albo delle associazioni di volontariato che intendono concorrere all'attuazione dei servizi socio-assistenziali.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO dal D.A. 11 aprile 1989.

Art. 2

I requisiti che le associazioni debbono possedere sono determinati come segue:

1) gratuità delle prestazioni dei singoli volontari aderenti;

2) assenza di fini di lucro;

3) rispetto dei contratti di lavoro e delle norme in materia assistenziale e previdenziale per il personale dipendente;

4) prestazioni rivolte alla generalità dei cittadini.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO dal D.A. 11 aprile 1989.

Art. 3

Ai fini dell'iscrizione all'albo, la domanda, indirizzata all'Assessore regionale per gli enti locali, deve essere corredata di copia dello statuto e deve indicare:

a) l'organizzazione interna dell'associazione;

b) il numero dei volontari aderenti;

c) l'entità e la natura delle risorse disponibili;

d) il numero e le mansioni espletate dagli eventuali operatori dipendenti;

e) il territorio comunale ed il bacino d'utenza nell'ambito del quale l'associazione intende operare;

f) la natura, l'entità e le eventuali modalità organizzative delle prestazioni che l'associazione è disponibile a rendere.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO dal D.A. 11 aprile 1989.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 21 aprile 1987.

PARISI