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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

DECRETO 22 novembre 1995

G.U.R.S. 9 dicembre 1995, n. 63

Modifica del decreto 22 febbraio 1994, concernente predeterminazione dei criteri e delle modalità cui l'Assessorato degli enti locali - Direzione affari sociali - deve attenersi nell'espletamento dell'attività erogativa: art. 13, legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 - cap. 19001.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il D.P.reg. 28 febbraio 1979, n. 70, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

Considerato che, ai sensi dell'art. 13 della citata legge regionale n. 10/1991, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati non specificatamente individuati, sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle Amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi;

Ritenuto opportuno, alla luce delle esperienze maturate, apportare modifiche al decreto del 22 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 15 del 19 marzo 1994, relativamente al capitolo 19001, per il quale vengono dettate nuove procedure e modalità da seguire per l'attività erogativa di questa Amministrazione;

Decreta:

Art. 1

In applicazione della disposizione recata dall'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, le modalità ed i criteri erogativi stabiliti dal decreto n. 1002 del 22 febbraio 1994, per quanto attiene il capitolo 19001 vengono così modificate:

Capitolo 19001

- "Sussidi straordinari ad istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, erette in enti morali" (legge regionale n. 65/53).

Attraverso le somme iscritte in questo capitolo è consentita l'assegnazione di:

- sussidi a copertura di eventuale disavanzo di amministrazione;

- sussidi per acquisto attrezzature e per esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria.

Ad inizio di ogni esercizio finanziario, con provvedimento interno, viene operato il riparto dei fondi.

Dal 1995 il riparto viene effettuato nel modo seguente:

- il 70% dello stanziamento per sussidi a copertura del disavanzo relativo all'esercizio precedente;

- il 20% dello stanziamento per sussidi volti all'acquisto di attrezzature indispensabili per l'attività dell'ente e per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria, ivi compresi lavori per abbattimento di barriere architettoniche;

- il 10% dello stanziamento per far fronte ad esigenze straordinarie delle II.PP.A.B.

La richiesta dell'assegnazione di sussidio per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria delle strutture non può superare l'importo di lire 80.000.000. Essa, oltre che da relazione tecnica illustrativa degli interventi da eseguire, recante la quantificazione della spesa come da computo metrico, dovrà essere accompagnata altresì, da altra dettagliata relazione in ordine alla indispensabilità del sussidio medesimo firmata sia dal legale rappresentante che dal tecnico di fiducia dell'ente.

Il termine della presentazione delle richieste di assegnazione di sussidio è fissato per il 31 maggio di ogni anno. Le istanze tardive saranno esaminate solo nel caso in cui esista la disponibilità finanziaria, dopo avere evaso totalmente le istanze regolarmente pervenute.

La concessione del sussidio per acquisto attrezzature e per lavori di manutenzione è da considerarsi a destinazione vincolata.

Art. 2

Ogni diversa precedente disposizione in contrasto con quelle dettate con il presente decreto è da intendersi espressamente abrogata.

Art. 3

Il presente decreto ha efficacia anche per le istanze prodotte dalle II.PP.A.B. per l'anno 1995.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 22 novembre 1995.

GURRIERI