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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

DECRETO 20 febbraio 1997

G.U.R.S. 12 aprile 1997, n. 18

Modifica del decreto 9 settembre 1996 relativo alla predeterminazione dei criteri e delle modalità cui l'Assessorato degli enti locali, Direzione affari sociali, deve attenersi nell'espletamento dell'attività erogativa relativamente al cap. 19004.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

Considerato che, ai sensi dell'art. 13 della citata legge regionale n. 10/91, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed a enti pubblici e privati non specificatamente individuati, sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle Amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi;

Ritenuto opportuno, alla luce delle esperienze maturate, apportare modifiche al decreto n. 1244 del 9 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 56 del 16 novembre 1996, per quanto attiene il capitolo 19004, per il quale vengono dettate nuove procedure e modalità da eseguire per l'attività erogativa di questa Amministrazione;

Decreta:

Art. 1

In applicazione della disposizione recata dall'art. 13 della legge regionale n. 10/91, le modalità ed i criteri erogativi stabiliti dal decreto n. 1244 del 9 settembre 1996 per quanto attiene il capitolo 19004, vengono così modificati:

Capitolo 19004

"Contributi ad enti di culto per promuovere o favorire le iniziative e finalità religiose, di beneficenza e di istruzione" (legge regionale n. 65/53).

Per le finalità di legge, i contributi sono concessi ad enti di culto, quale partecipazione alle spese per istruzione religiosa, restauri conservativi, acquisto di paramenti ed oggetti sacri, di attrezzature ed arredi intimamente legati alle finalità ed ai servizi religiosi, di culto, di beneficenza ed istruzione.

L'istanza di richiesta di contributo prodotta su carta intestata e con apposto il timbro dell'ente di culto per il quale si chiede il contributo, deve essere corredata:

a) da n. 1 preventivo analitico di spesa rilasciato da ditte idonee vistato dalla camera di commercio o da organi competenti ad apporre il visto di conformità o di congruità dei prezzi. Il preventivo deve essere intestato all'ente di culto per il quale si chiede il contributo;

b) da una dichiarazione dalla quale risulti che l'ente è aperto al pubblico culto, che il consiglio parrocchiale è stato informato della spesa da sostenere, nonché l'esigenza e la destinazione del materiale richiesto;

c) da una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio da cui risulti che l'oggetto della spesa, per il quale si chiede il contributo, non sia stato finanziato in tutto od in parte dall'Assessorato regionale degli enti locali o da altri enti pubblici.

Nel caso in cui l'oggetto della spesa sia stato finanziato parzialmente dall'Assessorato regionale degli enti locali, è necessario che vengano elencati gli oggetti finanziati con il relativo contributo concesso e, conseguentemente, che venga elencato e sottoscritto il materiale non ammesso a finanziamento negli esercizi precedenti.

Qualora la richiesta di contributo si riferisca a materiale già finanziato, divenuto inservibile, occorre che ciò risulti dall'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio;

d) dal codice fiscale e dalla esatta denominazione ed indirizzo dell'ente di culto.

L'istanza e le dichiarazioni allegate devono essere prodotte a firma del legale rappresentante dell'ente - ministro del culto, autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La concessione del contributo è subordinata alle risultanze favorevoli di accertamenti disposti, attraverso l'autorità competente per territorio, in ordine al possesso dei requisiti di legge.

Le istanze, per essere sottoposte al prescritto parere obbligatorio della Commissione consultiva, devono essere comunque corredate dalla relativa documentazione e dall'acquisizione degli accertamenti del comune entro il 15 novembre di ogni anno.

Il contributo è determinato dall'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la competente Commissione consultiva che deve esprimere un parere in ordine alle iniziative proposte, in proporzione alla disponibilità finanziaria rispetto alle richieste di contributo ammesse a finanziamento e, comunque, non può essere superiore a L. 50.000.000. L'eventuale eccedenza della disponibilità finanziaria, determinatasi, verrà ridistribuita, in proporzione, a tutte le richieste finanziate per un importo inferiore.

La liquidazione del contributo è subordinata all'acquisizione:

1) di fattura in originale e quietanzata, il cui importo dovrà corrispondere all'intero ammontare del preventivo ammesso a finanziamento;

2) di attestazione rilasciata dalla competente curia vescovile da cui risulti che il materiale acquistato è stato registrato nell'inventario dei beni dell'ente di culto beneficiario.

Il termine di presentazione delle richieste di contributo decorre dal 1° ottobre fino al 31 dicembre di ogni anno precedente a quello di riferimento dell'istanza. Le istanze pervenute fuori termine non saranno istruite. Limitatamente al corrente esercizio finanziario 1997, i termini per la presentazione delle istanze sono prorogati al 30 aprile 1997.

Art. 2

Ogni diversa precedente disposizione in contrasto con quelle dettate col presente decreto è da intendersi espressamente abrogata.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 20 febbraio 1997.

BURGARETTA APARO

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 19 marzo 1997.

Reg. n. 1, Assessorato degli enti locali fg. 14.