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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

DECRETO 9 settembre 1996

G.U.R.S. 16 novembre 1996, n. 56

Modifica del decreto 22 novembre 1995, relativo alla predeterminazione dei criteri e delle modalità cui l'Assessorato degli enti locali, Direzione affari sociali, deve attenersi nell'espletamento dell'attività erogativa, art. 13, legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, cap. 19004.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

Considerato che, ai sensi dell'art. 13 della citata legge regionale n. 10/91, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausilii finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed a enti pubblici e privati, non specificatamente individuati, sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle Amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi;

Ritenuto opportuno, alla luce delle esperienze maturate, apportare modifiche al decreto n. 1182 del 22 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 63 del 9 dicembre 1995, per quanto attiene il capitolo 19004 per il quale vengono dettate nuove procedure e modalità da eseguire per l'attività erogativa di questa Amministrazione;

Decreta:

Art. 1

In applicazione della disposizione recata dall'art. 13 della legge regionale n. 10/91, le modalità ed i criteri erogativi stabiliti dal decreto n. 1182 del 22 novembre 1995, per quanto attiene il capitolo 19004, vengono così modificati:

Capitolo 19004

"Contributi ad enti di culto per promuovere o favorire le iniziative e finalità religiose, di beneficenza ed istruzione" (legge regionale n. 65/53).

Per le finalità di legge, i contributi sono concessi al enti di culto, quale partecipazione alle spese per istruzione religiosa, restauri conservativi, acquisto di paramenti ed oggetti sacri, di attrezzature ed arredi intimamente legati alle finalità ed ai servizi religiosi, di culto di beneficenza ed istruzione.

L'istanza di richiesta contributo prodotta su carta intestata e con apposto il timbro dell'ente di culto per i quale si chiede il contributo, deve essere corredata:

a) da n. 3 preventivi analitici di spesa rilasciati da ditte diverse vistati dalla Camera di commercio o di organi competenti ad apporre il visto di conformità o di congruità dei prezzi. I preventivi devono essere intestati all'ente di culto per il quale si chiede il contributo ed il materiale in ciascuno di essi deve essere omogeneo per natura, tipo, caratteristiche e quantità;

b) da una dichiarazione dalla quale risulti che l'ente è aperto al pubblico culto, che il consiglio parrocchiale è stato informato della spesa da sostenere, nonchè l'esigenza e la destinazione del materiale richiesto;

c) da una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio da cui risulti che l'oggetto della spesa, per il quale si chiede il contributo, non sia stato finanziato in tutto o in parte dell'Assessorato regionale degli enti locali o da altri enti pubblici.

Nel caso in cui l'oggetto della spesa sia stato finanziato parzialmente dall'Assessorato regionale degli enti locali, è necessario che vengano elencati gli oggetti finanziati con il relativo contributo concesso e, conseguentemente, che venga elencato e sottoscritto il materiale poi ammesso a finanziamento negli esercizi precedenti.

Qualora la richiesta di contributo si riferisca a materiale già finanziato, divenuto inservibile, occorre che ciò risulti dall'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio;

d) dal codice fiscale e dalla esatta denominazione ed indirizzo dell'ente di culto.

L'istanza e le dichiarazioni allegate devono essere prodotte a firma del legale rappresentante dell'ente - ministro di culto, autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La concessione del contributo è subordinata alle risultanze favorevoli di accertamenti disposti, attraverso l'autorità competente per territorio, in ordine al possesso dei requisiti di legge.

Il contributo è determinato dall'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la competente commissione consultiva che deve esprimere un parere in ordine alle iniziative proposte, in proporzione alla disponibilità finanziaria rispetto alle richieste di contributo ammessi a finanziamento.

La liquidazione del contributo è subordinata all'acquisizione:

1) di fattura in originale e quietanzata, il cui importo dovrà corrispondere all'intero ammontare del preventivo ammesso a finanziamento;

2) di attestazione rilasciata dalla competente Curia vescovile da cui risulti che il materiale acquistato è stato registrato nell'inventario dei beni dell'ente di culto beneficiario.

Il termine di presentazione delle richieste di contributo decorre dal 1° ottobre fino al 31 dicembre di ogni anno precedente a quello di riferimento della istanza. Le istanze pervenute fuori termine non saranno istruite.

Art. 2

Ogni diversa precedente disposizione in contrasto con quelle dettate col presente decreto è da intendersi espressamente abrogata.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 9 settembre 1996.

BURGARETTA APARO

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 2 ottobre 1996.

Reg. n. 1, Assessorato degli enti locali, fg. n. 2.