
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI
DECRETO 22 novembre 1995
G.U.R.S. 9 dicembre 1995, n. 63
Modifica del decreto 22 febbraio 1994, concernente predeterminazione dei criteri e delle modalità cui l'Assessorato degli enti locali - Direzione affari sociali - deve attenersi nell'espletamento dell'attività erogativa: art. 13, legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 - cap. 19004.
L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI
Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
Vista la legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Considerato che, ai sensi dell'art. 13 della citata legge regionale n. 10/91, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausilii finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed a enti pubblici e privati non specificatamente individuati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle Amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi;
Ritenuto opportuno, alla luce delle esperienze maturate, apportare modifiche al decreto del 22 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 15 del 19 marzo 1994, relativamente al cap. 19004, per il quale vengono dettate nuove procedure e modalità da eseguire per l'attività erogativa di questa Amministrazione;
Decreta:
In applicazione della disposizione recata dall'art. 13 della legge regionale n. 10/91, le modalità ed i criteri erogativi stabiliti dal decreto n. 1002 del 22 febbraio 1994, per quanto attiene il capitolo 19004, vengono così modificati:
Capitolo 19004:
- "Contributi ad enti di culto per promuovere o favorire le iniziative e finalità religiose, di beneficenza e di istruzione" (legge regionale n. 65/53).
Per le finalità di legge, i contributi sono concessi, quale partecipazione alla spesa, ad enti di culto che operano per finalità religiose, di beneficenza e di istruzione. Sono tenute in particolare considerazione:
- le chiese di nuova costruzione sprovviste di arredi;
- le chiese dislocate in quartieri popolari o nei quartieri a rischio, anche a sostegno di iniziative e finalità religiose, di beneficenza ed istruzione;
- le chiese espressamente segnalate dalle autorità religiose preposte.
A principio di esercizio finanziario, con provvedimento interno, viene operato un riparto di fondi per provincia in base alla popolazione previo accantonamento di un fondo pari al 15% dello stanziamento in bilancio per fare fronte ad esigenze particolari. L'85% dello stanziamento è destinato al finanziamento parziale di iniziative e finalità religiose, di beneficenza ed istruzione: spese per istruzione religiosa, restauri conservativi, acquisto di paramenti ed oggetti sacri, di attrezzature ed arredi intimamente legati alle finalità ed ai servizi religiosi, di culto, di beneficenza ed istruzione. L'istanza di richiesta del contributo deve essere corredata:
a) da n. 3 preventivi analitici di spesa rilasciati da ditte diverse vistati dalla camera di commercio o da organi competenti ad apporre il visto di congruità dei prezzi;
b) da una dichiarazione dalla quale risulti che l'ente è aperto al pubblico culto, che il consiglio parrocchiale è stato informato della spesa da sostenere, nonchè l'esigenza e la destinazione del materiale richiesto;
c) da una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio da cui risulti che l'oggetto della spesa, per il quale si chiede il contributo, non sia stato finanziato in tutto od in parte dall'Assessorato regionale degli enti locali o da altri enti pubblici.
Nel caso in cui l'oggetto della spesa sia stato finanziato parzialmente dall'Assessorato regionale degli enti locali, è necessario che vengano elencati gli oggetti finanziati con il relativo contributo concesso e, conseguentemente, che venga elencato e sottoscritto il materiale non ammesso a finanziamento negli esercizi precedenti.
Qualora la richiesta di contributo si riferisca a materiale già finanziato, ritenuto inservibile, occorre che ciò risulti dall'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio;
d) da una relazione illustrativa circa le modalità di svolgimento delle iniziative e finalità religiose, di beneficenza ed istruzione;
e) dal codice fiscale e dalla esatta denominazione ed indirizzo dell'ente di culto.
L'istanza e le dichiarazioni allegate devono essere prodotte a firma del legale rappresentante dell'ente - ministro di culto.
La concessione del contributo è condizionata alle risultanze favorevoli di accertamenti disposti, attraverso l'autorità competente per territorio, in ordine al possesso dei requisiti di legge.
Il contributo è determinato dall'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la competente commissione consultiva che deve esprimere un parere in ordine alle iniziative proposte.
La liquidazione del contributo è subordinata alla acquisizione della fattura in originale e quietanzata, il cui importo dovrà corrispondere all'intero ammontare del preventivo ammesso a finanziamento.
Il termine di presentazione delle richieste di contributo decorre dal 1° ottobre fino al 31 dicembre di ogni anno precedente a quello di riferimento della istanza.
La presentazione delle istanze di contributo per l'anno 1996 è consentita fino al 31 dicembre 1995 e l'istruttoria delle pratiche deve tenere conto delle suddette nuove disposizioni.
I ministri di culto particolarmente benemeriti possono presentare istanza di contributo, nei modi e nei termini sopra indicati, per promuovere o favorire le iniziative e finalità religiose, di beneficenza ed istruzione.
Tutte le istanze che non trovano copertura finanziaria nell'anno di competenza si considerano respinte.