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N.d.R.: Il presente è stato REVOCATO dal D.A. 11/06/2002.

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

DECRETO 19 giugno 1996

G.U.R.S. 27 luglio 1996, n. 38

Determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli nei concorsi interni e per l'accesso alle qualifiche dirigenziali.

N.d.R.: Il presente decreto è stato modificato dal D.A. 02/10/1997, pubblicato in G.U.R.S. 25/10/1997, n. 59. Vedi Testo Coordinato pubblicato in allegato al citato D.A.

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L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 12;

Vista la legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38;

Considerato che, in base al disposto dell'art. 8 della citata legge regionale n. 38/94, occorre individuare i criteri di valutazione dei titoli relativi ai concorsi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, nonché a quelli riservati al personale interno;

Ritenuto che la determinazione dei suddetti titoli e relativi criteri deve essere ispirata al principio della selezione per merito e per professionalità;

Visto il proprio decreto datato 3 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 13 del 7 marzo 1992;

Considerato che la Commissione legislativa permanente per le questioni istituzionali dell'Assemblea regionale, alla quale è stata inoltrata copia del presente decreto, non ha reso il parere di competenza nei termini previsti dalle disposizioni vigenti;

Decreta:

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Art. 1

I titoli che concorrono alla formazione delle graduatorie di merito nei concorsi per soli titoli di cui all'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12 riservati al personale interno dell'ente che ha emanato il bando sono i titoli di studio, i titoli professionali, i servizi prestati in enti pubblici e gli incarichi ricoperti con punteggio massimo attribuibile pari, rispettivamente, al 40%, al 20% e al 40%.

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Art. 2

1. - Il punteggio spettante al titolo di studio (40 punti su base 100) è così attribuito:

a) nei concorsi a posti per il cui accesso è richiesta la laurea o titolo equipollente, premesso che è consentita la valutazione solamente di un altro titolo di studio oltre quello richiesto:

- fino ad un massimo di punti 32 al titolo di studio richiesto;

- fino ad un massimo di punti 8 per altro titolo di studio equivalente, fino ad un massimo di punti 4 per il diploma universitario (laurea breve) e punti 6 per il dottorato di ricerca;

b) nei concorsi per il cui accesso è richiesto il diploma di scuola media di 2° grado premesso che è consentita la valutazione solamente di un altro titolo di studio oltre quello richiesto:

- fino ad un massimo di punti 32 per il diploma richiesto;

- fino ad un massimo di punti 4 per altro diploma equivalente;

- fino ad un massimo di punti 4 per il diploma universitario (laurea breve);

- fino ad un massimo di punti 8 per il diploma di laurea.

2. - Il punteggio spettante al titolo di studio accademico (laurea), 32 punti, è così attribuito:

- 0,60 per ogni punto di voto di laurea superiore a 66/110;

- 0,40 per ogni punto di voto superiore a 100/110;

- 1,6 per la lode.

I superiori punti si sommano gli uni agli altri.

Allo stesso modo si opera per attribuire il punteggio relativo al 2° titolo di studio (8 punti) tenendo presente il rapporto di 1 a 4 e al diploma universitario - laurea breve - (4 punti) tenendo presente il rapporto di 1 a 8.

3. - Il punteggio spettante al diploma richiesto (32 punti) è così attribuito:

- 1,1 per ogni punto di voto superiore a 36/60;

- 0,8 per ogni punto superiore a 54/60;

- 0,8 punti al voto di 60/60.

I superiori punti si sommano gli uni agli altri.

Allo stesso modo si procede per l'attribuzione del punteggio (4 punti) relativo al secondo diploma e al diploma universitario (laurea breve), tenendo presente il rapporto di 1 a 8.

Per il punteggio (punti 8) relativo alla laurea si procede come al punto 2 tenendo presente il diverso rapporto di 1 a 4.

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Art. 3

I titoli professionali vanno valutati nella misura massima complessiva di cui al precedente articolo 1 (20% = punti 20).

Essi sono:

a) titoli di specializzazione o perfezionamento conseguiti presso enti dello Stato o della Regione legalmente riconosciuti:

- punti 2 ciascuno fino ad un massimo di punti 4;

b) abilitazione all'esercizio di professione di livello almeno pari a quello del posto messo a concorso:

- punti 2 per ciascuna fino ad un massimo di punti 4.

Sono valutabili soltanto le abilitazioni ottenute per esame dopo il conseguimento del titolo di studio e quelle che per disposizione di legge sono da ritenersi acquisite con il conseguimento del titolo accademico;

c) corsi con attestazione di superamento di esami finali organizzati da enti dello Stato o della Regione o legalmente riconosciuti e non inferiori a mesi 3:

- punti 0,10 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 2;

d) pubblicazioni a stampa regolarmente registrate:

- punti 0,50 fino ad un massimo di punti 2.

Pubblicazioni su quotidiani o periodici regolarmente registrati:

- punti 0,10 ciascuna fino ad un massimo di punti 1.

Pubblicazioni su periodici a carattere scientifico:

- punti 0,50 fino ad un massimo di punti 2.

Il superiore punteggio viene attribuito per pubblicazioni e corsi che vertono su argomenti attinenti ai compiti propri del posto da ricoprire;

e) idoneità conseguita in concorsi per esami o titoli ed esami.

Relativa a posti richiedenti titolo di studio equivalente a quello del posto al quale si concorre:

- punti 1,50 fino ad un massimo di punti 3.

Relativa a posti richiedenti titolo di studio superiore:

- punti 1 fino ad un massimo di punti 2.

Se il titolo di studio equivalente è il diploma di laurea, a ciascuna idoneità conseguita sono attribuiti:

- punti 2 fino ad un massimo di punti 5.

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Art. 4

Il punteggio massimo attribuito ai servizi prestati presso enti pubblici nella misura massima di cui al precedente articolo 1 (40% = punti 40), è così distribuito:

A) concorsi per qualifiche dirigenziali:

a) servizi prestati in qualifica professionale immediatamente inferiore a quella posseduta:

- punti 0,06 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 12;

b) servizi prestati in qualifica professionale corrispondente o superiore a quella posseduta:

- punti 0,15 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 20;

B) concorsi interni:

a) servizi prestati in qualifica professionale immediatamente inferiore a quella posseduta:

- punti 0,10 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 18;

b) servizi prestati in qualifica professionale corrispondente o superiore a quella posseduta:

- punti 0,15 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 14.

Per i concorsi di cui ai punti A) e B): i servizi inferiori a mesi 3 non sono valutabili.

L'anzianità necessaria come requisito di accesso al posto non è valutabile ai fini del presente articolo.

Il servizio militare di leva effettivamente prestato è valutato come prestato in qualifica professionale corrispondente a quella del posto cui si concorre.

Il servizio militare di leva, se già valutato in sede di accesso al posto ricoperto, non potrà essere valutato una seconda volta ai fini del presente decreto:

a) per incarichi effettivamente svolti e senza demerito, con contenuto attinente ai compiti propri del posto per cui si concorre ed attribuiti con provvedimento formale del competente organo:

- punti 1,00 fino ad un massimo di punti 4;

b) per servizio svolto con lodevole profitto, risultante dalla prescritta certificazione, presso enti locali i cui organi sono stati disciolti per condizionamento mafioso punti 0,30 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 4.

Il superiore servizio non è valutabile per le frazioni inferiori al mese.

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Art. 5

Ai fini della copertura dei posti di qualifica dirigenziale, nei concorsi pubblici per titoli e in quelli riservati al personale interno dell'ente che ha emanato il bando, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, comma 1°, lettera a), e comma 2°, e articoli 3 e 4.

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Art. 6

Eventuali punteggi di titoli di studio diversamente espressi vanno prima tradotti nei corrispondenti rapporti di 110/110 o di 60/60, determinando le necessarie equivalenze.

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Art. 7

A parità di punteggio finale è preferito, ai fini dell'assunzione, il concorrente che abbia il maggior carico familiare, valutato secondo i criteri del D.P.C.M. 18 settembre 1987, n. 392. In caso di ulteriore parità, è preferito il concorrente di età maggiore.

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Art. 8

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la sua pubblicazione.

Palermo, 19 giugno 1996.

GURRIERI