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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

DECRETO 11 giugno 2002

G.U.R.S. 25 ottobre 2002, n. 49

Revoca dei decreti 19 giugno 1996 e 2 ottobre 1997 e rideterminazione dei criteri per la valutazione dei titoli nei concorsi interni e per l'accesso alle qualifiche dirigenziali ai sensi delle leggi regionali 30 aprile 1991, n. 12 e 10 ottobre 1994, n. 38.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, recante disposizioni per l'assunzione presso l'Amministrazione regionale, gli enti aziendali ed istituti sottoposti al controllo della Regione;

Vista la legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38;

Visto il proprio decreto 3 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 13 del 7 marzo 1992, con il quale si è provveduto alla determinazione, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 12/91, dei criteri di valutazione dei titoli nei pubblici concorsi;

Considerato che nella previsione di cui all'art. 8 della citata legge regionale n. 38/94, con proprio decreto 19 giugno 1996, modificato e coordinato con decreto 2 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 59 del 25 ottobre 1997, si è, altresì, provveduto ad individuare i criteri di valutazione dei titoli per i concorsi interni e per i concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche dirigenziali;

Considerato che a seguito delle modifiche intervenute nell'ordinamento didattico universitario con riguardo alle scuole di specializzazione istituite nelle sedi di facoltà di giurisprudenza, con proprio decreto 19 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 55 del 26 novembre 1999, si è altresì reso necessario, nel rispetto dei principi di selezione per meriti ed acquisite professionalità, ricomprendere il diploma di specializzazione universitaria tra i titoli di studio con attribuzione del medesimo punteggio del dottorato di ricerca e con contestuale eliminazione del medesimo titolo dal novero dei titoli professionali;

Rilevato che i superiori decreti 19 giugno 1996 e 2 ottobre 1997, nel corso di un giudizio amministrativo promosso con ricorso straordinario al Presidente della Regione, sono stati riconosciuti inefficaci per mancato esercizio del controllo di legittimità ai sensi della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, stante la natura di atto normativo a rilevanza esterna nella previsione di cui all'art. 3, 3° comma, lett. c);

Ritenuto di dovere, nel rispetto delle regole di imparzialità, correttezza e buon andamento dell'Amministrazione, restituire legittimità alle attività procedimentali dei pubblici concorsi, in particolare di quelli in fase di espletamento che hanno posto a base della valutazione dei titoli i criteri prefissati con i citati decreti assessoriali 19 giugno 1996 e 2 ottobre 1997, e tenuto conto delle modifiche apportate con decreto 19 ottobre 1999;

Ritenuto, in conclusione, di dovere procedere, con reitera dei provvedimenti, alla rideterminazione dei criteri nella loro completezza e nel testo allegato che fa parte integrante del presente decreto con riapprovazione dei punteggi già attribuiti per titoli di studio, titoli professionali e per servizi prestati, siccome riportati nei decreti prima richiamati;

Ritenuto, nel contempo, e per intervenuto recepimento con legge regionale n. 23 del 7 settembre 1998 dell'art. 3, 7° comma, della legge n. 127/97, di prevedere che, a parità di punteggio complessivo, è preferito il concorrente di più giovane età;

Rilevato che lo schema del presente decreto è stato trasmesso alla Presidenza della Regione con nota n. 1795 dell'11 ottobre 2001 per il successivo inoltro alla competente Commissione legislativa dell'A.R.S. per il rilascio dell'apposito parere e che lo stesso è stato reso dalla prima Commissione legislativa nella seduta n. 24 del 12 dicembre 2001;

Decreta:

Art. 1

Sono revocati i precedenti decreti 19 giugno 1996 e 2 ottobre 1997, per quanto richiamato nelle premesse del presente atto.

Sono riapprovati i criteri per la valutazione dei titoli nei concorsi interni e nei concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche dirigenziali descritti per esteso nel testo allegato facente parte integrante del presente atto.

Art. 2

Ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 11 giugno 2002.

D'AQUINO

La Corte dei conti, con rilievo n. 1 del 18 luglio 2002, ha restituito l'atto perché non soggetto a controllo preventivo di legittimità, in quanto non rientra nelle tipologie di atti previsti dall'art. 2, lett. a), del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200.

Allegato

DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI NEI CONCORSI INTERNI E PER L'ACCESSO ALLE QUALIFICHE DIRIGENZIALI AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/91 ED ART. 8 DELLA LEGGE REGIONALE N. 38/94

Art. 1

I titoli che concorrono alla formazione delle graduatorie di merito nei concorsi per soli titoli di cui all'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, riservati al personale interno dell'Ente che ha emanato il bando sono i titoli di studio, i titoli professionali, i servizi prestati in enti pubblici e gli incarichi ricoperti con punteggio massimo attribuibile pari, rispettivamente, al 40%, al 20% e al 40%.

Art. 2

1. Il punteggio spettante al titolo di studio (40 punti su base 100) è così attribuito:

a) nei concorsi a posti per il cui accesso è richiesta la laurea o titolo equipollente, premesso che è consentita la valutazione solamente di un altro titolo di studio oltre quello richiesto:

- fino ad un massimo di punti 32 al titolo di studio richiesto;

- fino ad un massimo di punti 8 per altro titolo di studio equivalente, fino ad un massimo di punti 4 per il diploma universitario (laurea breve) e punti 6 per il dottorato di ricerca o per il diploma di specializzazione rilasciato dall'Università;

b) nei concorsi per il cui accesso è richiesto il diploma di scuola media di 2° grado, premesso che è consentita la valutazione solamente di un altro titolo di studio oltre quello richiesto:

- fino ad un massimo di punti 32 per il diploma richiesto;

- fino ad un massimo di punti 4 per altro diploma equivalente;

- fino ad un massimo di punti 4 per il diploma universitario (laurea breve);

- fino ad un massimo di punti 8 per il diploma di laurea.

2. Il punteggio spettante al titolo di studio accademico (laurea), 32 punti, è così attribuito:

- 0,60 per ogni punto di voto di laurea superiore a 66/110;

- 0,40 per ogni punto di voto superiore a 100/110;

- 1,6 per la lode.

I superiori punti si sommano gli uni agli altri.

Allo stesso modo si opera per attribuire il punteggio relativo al 2° titolo di studio (8 punti) tenendo presente il rapporto di 1 a 4 e al diploma universitario - laurea breve - (4 punti) tenendo presente il rapporto di 1 a 8.

3. Il punteggio spettante al diploma richiesto (32 punti) è così attribuito:

- 1,1 per ogni punto di voto superiore a 36/60;

- 0,8 per ogni punto superiore a 54/60;

- 0,8 punti al voto di 60/60.

I superiori punti si sommano gli uni agli altri.

Allo stesso modo si procede per l'attribuzione del punteggio (4 punti) relativo al 2° diploma e al diploma universitario (laurea breve), tenendo presente il rapporto di 1 a 8.

Per il punteggio (punti 8) relativo alla laurea si procede come al punto 2 tenendo presente il diverso rapporto di 1 a 4.

Art. 3

I titoli professionali vanno valutati nella misura massima complessiva di cui al precedente art. 1 (20% = punti 20).

Essi sono:

a) titoli di perfezionamento conseguiti presso enti dello Stato o della Regione o legalmente riconosciuti: punti 2 ciascuno fino ad un massimo di punti 4,

b) abilitazione all'esercizio di professione di livello almeno pari a quello del posto messo a concorso: punti 2 per ciascuna fino ad un massimo di punti 4.

Sono valutabili soltanto le abilitazioni ottenute per esame dopo il conseguimento del titolo di studio e quelle che per disposizione di legge sono da ritenersi acquisite con il conseguimento del titolo accademico;

c) corsi con attestazione di superamento di esami finali organizzati da enti dello Stato o della Regione o legalmente riconosciuti e non inferiori a mesi 3: punti 0,10 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 2;

d) pubblicazioni a stampa regolarmente registrate: punti 0,50 fino ad un massimo di punti 2;

pubblicazioni su quotidiani o periodici regolarmente registrati: punti 0,10 ciascuna fino ad un massimo di punti 1;

pubblicazioni su periodici a carattere scientifico: punti 0,50 fino ad un massimo di punti 2.

Il superiore punteggio viene attribuito per pubblicazioni e corsi che vertono su argomenti attinenti ai compiti propri del posto da ricoprire;

e) idoneità conseguita in concorsi per esami o titoli ed esami:

- relativa a posti richiedenti titolo di studio equivalente a quello del posto al quale si concorre: punti 1,50 fino ad un massimo di punti 3;

- relativa a posti richiedenti titolo di studio superiore: punti 1 fino ad un massimo di punti 2;

- se il titolo di studio equivalente è il diploma di laurea, a ciascuna idoneità conseguita sono attribuiti: punti 2 fino ad un massimo di punti 5.

Art. 4

Il punteggio massimo attribuito ai servizi prestati presso enti pubblici nella misura massima di cui al precedente art. 1 (40% = punti 40), è cosi distribuito:

A) concorsi per qualifiche dirigenziali

a) servizi prestati in qualifica professionale immediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso: punti 0,06 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 12;

b) servizi prestati in qualifica professionale corrispondente o superiore a quella del posto messo a concorso: punti 0,15 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 20;

B) concorsi interni

a) servizi prestati in qualifica professionale immediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso: punti 0,10 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 18;

b) servizi prestati in qualifica professionale corrispondente o superiore a quella del posto messo a concorso: punti 0,15 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 14.

Per i concorsi di cui ai punti A e B:

- i servizi inferiori a mesi 3 non sono valutabili;

- l'anzianità necessaria come requisito di accesso al posto non è valutabile ai fini del presente articolo;

- il servizio militare di leva effettivamente prestato è valutato come prestato in qualifica professionale corrispondente a quella del posto cui si concorre;

- il servizio militare di leva, se già valutato in sede di accesso al posto ricoperto, non potrà essere valutato una seconda volta ai fini del presente decreto;

c) per incarichi effettivamente svolti e senza demerito, con contenuto attinente ai compiti propri del posto per cui si concorre ed attribuiti con provvedimento formale del competente organo: punti 1 fino ad un massimo di punti 4;

d) per servizio svolto con lodevole profitto, risultante dalla prescritta certificazione, presso enti locali i cui organi sono stati disciolti per condizionamento mafioso: punti 0,30 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 4.

Il superiore servizio non è valutabile per le frazioni inferiori al mese.

Art. 5

Ai fini della copertura dei posti di qualifica dirigenziale nei concorsi pubblici per titoli si applicano le disposizioni contenute negli artt. 1, 2, comma 1, lett. a) e comma 2 e artt. 3 e 4 del presente decreto.

Art. 6

Eventuali punteggi di titolo di studio diversamente espressi, vanno prima tradotti nei corrispondenti rapporti di 110/110 o di 60/60, determinando le necessarie equivalenze.

Art. 7

A parità di punteggio finale è preferito, ai fini dell'assunzione, il concorrente che abbia il maggior carico familiare, valutato secondo i criteri del D.P.C.M. 18 settembre 1987, n. 392. In caso di ulteriore parità, è preferito il concorrente di più giovane età.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.