
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI
DECRETO 22 novembre 1996
G.U.R.S. 21 dicembre 1996, n. 63
Disposizioni relative all'applicazione del decreto 21 febbraio 1996, concernente determinazione delle rette da corrispondere agli istituti di ricovero per minori, anziani e adulti inabili, per l'anno 1996.
L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, sul riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali;
Visti gli artt. 20 e 23 della citata legge regionale n. 22/86, recanti disposizioni sulle modalità di gestione dei servizi socio-assistenziali e sul contenuto delle convenzioni;
Visto l'art. 1, lett. e), n. 1, della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, con il quale il legislatore regionale, nel recepire la legge 8 giugno 1990, n. 142, ha voluto salvaguardare le peculiarità delle convenzioni disciplinate dall'art. 20 della legge regionale n. 22/86;
Visto il D.P. n. 158 del 4 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 40 del 10 agosto 1996, con il quale, per la gestione indiretta dei servizi socio-assistenziali, sono stati approvati gli schemi di convenzioni-tipo e sono state diramate apposite direttive per la relativa stipula con gli enti assistenziali iscritti all'albo regionale, previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22/86;
Visto il decreto n. 167 del 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 14 del 30 marzo 1996, di determinazione delle rette che l'Assessorato regionale degli enti locali ed i comuni sono tenuti a corrispondere ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, agli istituti di ricovero per minori, anziani e adulti inabili;
Considerato che il superiore decreto n. 167 del 21 febbraio 1996 non può produrre i propri effetti nei confronti dei minori, anziani ed inabili ricoverati presso enti che in forza delle disposizioni legislative e delle direttive soprarichiamate hanno stipulato le convenzioni con i comuni di riferimento nel rispetto degli schemi sopracitati;
Decreta:
Articolo Unico
Per le considerazioni esposte in premessa, il decreto n. 167 del 21 febbraio 1996, di determinazione delle rette che l'Assessorato regionale degli enti locali e i comuni sono tenuti a corrispondere agli istituti di ricovero per minori, anziani e adulti inabili, non si applica nei confronti dei soggetti accolti presso enti assistenziali che hanno stipulato le convenzioni di cui al decreto presidenziale n. 158 del 4 giugno 1996, ai sensi degli artt. 20 e 23 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
Palermo, 22 novembre 1996.
BURGARETTA APARO