
N.d.R. Il presente è stato ABROGATO dall'art. 2 del D.A. 30/12/95.
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI
DECRETO 9 dicembre 1993
G.U.R.S. 18 dicembre 1993, n. 61
Determinazione dei criteri e delle modalità per l'esercizio del controllo ispettivo e sostitutivo delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
N.d.R. Il presente è stato ABROGATO dall'art. 2 del D.A. 30/12/95.
L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972, nonchè successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. n. 636 del 30 agosto 1975;
Vista la legge regionale del 9 maggio 1986, n. 22;
Vista la deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 445 del 12 novembre 1993, recante l'approvazione di criteri e modalità per l'esercizio del controllo ispettivo e sostitutivo nei confronti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza della Regione;
Decreta:
N.d.R. Il presente è stato ABROGATO dall'art. 2 del D.A. 30/12/95.
Articolo Unico
Sono determinati i criteri per l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza della Regione secondo le modalità di cui all'allegato della deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 445 del 12 novembre 1993 che si trascrive nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate allo stesso dalla Giunta.
"Oggetto: ordine del giorno A.R.S. n. 172 - seduta 164 del 29 settembre 1993 - Criteri per nomine dei commissari delle istituzioni di assistenza e beneficenza.
La complessa materia che riguarda le istituzioni di assistenza e beneficenza in Sicilia, ancorata alla normativa 1890, impone oggi una migliore organizzazione, oltre che legislativa, di regole e di controlli.
Ciò ancor più se si ritiene questo ente il punto mediano tra la Regione e i comuni in tema di assistenza e di affari sociali.
La valenza sociale delle opere pie ha condotto questa Amministrazione a cercare di realizzare una pianificazione ed integrazione con gli interventi assistenziali già presenti in Sicilia.
Ma trattandosi a tutti gli effetti di enti pubblici queste istituzioni devono sottostare a tutte le regole e le normative in vigore sulla materia.
Il D.P.R. 636 del 30 agosto 1975 ha introdotto la competenza esclusiva in tema di assistenza e beneficienza in Sicilia, e con questo la problematica delle opere pie, assegnando all'Assessorato degli enti locali la competenza ed il controllo su tali enti.
Da ciò si è ritenuto, ai sensi dell'art. 56 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, che sancisce il potere di controllo e il potere sostitutivo sull'ordinario organo di autogoverno delle II.PP.A.B., di regolamentare, in attinenza alla vigente normativa sul controllo sugli enti pubblici territoriali (province, comuni, consorzi, etc.), anche la materia sui controlli sulle opere pie.
Fermo restando che su tutta la questione si sta predisponendo un appropriato disegno di legge, in questa fase si ritiene utile la regolamentazione dell'uso del potere sostitutivo nelle istituzioni di assistenza e beneficenza.
Il potere sostitutivo nelle II.PP.A.B.
L'Assessore per gli enti locali, riscontrata, per il tramite della Direzione affari sociali competente in materia, l'irregolarità da parte dell'organo amministrativo della pia opera dispone l'intervento sostitutivo nei seguenti casi:
Su proposta della Direzione affari sociali:
Commissariamento ad acta:
- per inadempienze, per omissioni o se non in grado di compiere atti obbligatori per legge o disposizioni assessoriali;
Commissario provvisorio
- per gravi inadempienze, ripetute violazioni di legge o disattendimento di disposizioni assessoriali debitamente accertate e contestate, impossibilità del consiglio di amministrazione di deliberare.
Commissario
- a seguito dello scioglimento o decadenza del consiglio di amministrazione e nelle more della nuova ricostituzione.
Il Commissario ad acta
Scelto fra i funzionari dell'istituendo gruppo ispettivo presso la Direzione affari sociali e tra quelli del gruppo di lavoro competente, o in subordine tra i funzionari della Direzione affari sociali, ha il compito di provvedere, con apposito decreto di incarico, ad eliminare l'irregolarità rilevata. Allo stesso spetta il trattamento di missione di regola a carico dello stesso ente.
La durata dell'incarico è limitata all'adozione degli atti di cui allo stesso.
Il Commissario provvisorio
Scelto tra i componenti dell'istituendo gruppo ispettivo presso la Direzione affari sociali e del gruppo di lavoro competente, o in subordine tra i funzionari della Direzione affari sociali, ha il compito di provvedere alla gestione ordinaria dell'ente sino a:
per gravi irregolarità,
- sino all'eliminazione delle stesse inadempienze ad obblighi di legge e comunque per il tempo massimo di tre mesi rinnovabili solo per una volta (3+3 mesi) (il consiglio di amministrazione resta sospeso).
Il rinnovo deve essere supportato da relazione giustificativa della prosecuzione dell'azione sostitutiva provvisoria.
per scadenza del consiglio di amministrazione
- per lo stesso periodo (3+3 mesi) o prima se è possibile ricostruire il nuovo C.d.A. altrimenti subentra il commissario (il consiglio è sciolto);
impossibilità del consiglio di deliberare
- per lo stesso periodo suddetto se non è possibile riavviare il normale funzionamento del C.d.A. (il consiglio è sospeso) altrimenti subentra il commissario (il consiglio è sciolto).
Allo stesso spetta per l'espletamento dell'incarico il compenso stabilito in base al deliberato di giunta in materie aggiornato con gli indici I.S.T.A.T. di anno in anno ed il trattamento di missione ove spettante.
Il Commissario
E' scelto tra i funzionari dell'Amministrazione regionale che ne fanno domanda secondo i criteri che vengono qui di seguito fissati.
L'incarico di commissario sarà conferito dall'on.le Assessore su proposta della Direzione affari sociali, ad un funzionario (di cui alle priorità sotto elencate), sulla base di una valutazione globale del servizio prestato nonchè degli incarichi svolti e dei titoli posseduti.
In ogni caso l'incarico non può superare il limite massimo di due anni prorogabile per acclarati motivi per un solo anno, di regola ciò è consentito ad un solo ente.
L'utilizzazione dei funzionari come commissari è subordinata alla presentazione di regolare istanza, da presentarsi entro 20 giorni dalla pubblicazione del decreto relativo alle presenti disposizioni, e alla presentazione di dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio nella quale si evincano che il funzionario:
- non si trova nelle condizioni previste dalla legge regionale 18 gennaio 1992, n. 16 ed in particolare non ha ricevuto avvisi di garanzia (vedi codice A.R.S.) in attinenza con quelli previsti dalle "Regole di comportamento per i titolari di cariche pubbliche" approvate nella seduta 149 del 29 luglio 1993 dall'A.R.S.;
- non si trova nelle condizioni previste dagli articoli 91 e 92 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
- non è appartenente alla Massoneria, ovvero l'indicazione dell'obbedienza e della loggia di appartenenza, anche se coperta.
Possono essere utilizzati per detti incarichi anche i dirigenti di prefettura (in ossequio alla trascorsa competenza prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 636 del 30 agosto 1975) i funzionari regionali in quiescenza a seguito di presentazione di regolare istanza e produzione della suindicata dichiarazione.
E' consentita infine l'utilizzazione di persone esterne all'Amministrazione regionale o statale solo in presenza di spiccate ed acclarate professionalità e competenza e previo parere della competente commissione legislativa dell'A.R.S.
Al commissario spetta per l'espletamento dell'incarico il compenso stabilito in base al deliberato di Giunta in materia aggiornato con gli indici I.S.T.A.T. di anno in anno ed il trattamento di missione ove spettante.
Le priorità
Opere pie 1 classe A
1) dirigenti superiori Assessorato degli enti locali e comitati regionali di controllo;
2) dirigenti Assessorato degli enti locali e comitati regionali di controllo con 5 anni nella qualifica;
3) dirigenti superiori o dirigenti con 5 anni nella qualifica dell'Amministrazione regionale ed in particolare: (*) Bilancio, Lavoro, PP.II. e Beni Culturali, Sanità ed altri;
4) dirigenti dell'Amministrazione statale con particolare riguardo ai funzionari di prefettura;
5) dirigenti dell'Amministrazione regionale in quiescenza;
6) assistenti con 10 anni nella qualifica che abbiano svolto incarichi di commissario straordinario nei comuni.
Opere pie 1 classe B
1) come per le OO.PP. 1 classe A;
2) assistenti con almeno 10 anni nella qualifica;
3) assistenti dell'Amministrazione regionale con 10 anni nella qualifica (vedi (*);
4) dirigenti o assistenti dell'Amministrazione regionale in quiescenza.
Opere pie 2 classe C
1) come per II.PP.A.B. 1 classe B;
2) assistenti dell'Amministrazione regionale di cui al punto (*) con 3 anni nella qualifica.
Si potrà far luogo a nomine di vice commissari in casi eccezionali in cui sia provata la complessità della gestione legata ad un programma evolutivo in ordine ad un nuovo indirizzo gestionale.
Nelle more del deliberato della Giunta di Governo la presente costituirà direttiva per le nomine dei commissari nelle istituzioni di assistenza e beneficenza in Sicilia.
Palermo, 9 dicembre 1993.
ORDILE