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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

DECRETO 30 dicembre 1995

G.U.R.S. 20 gennaio 1996, n. 4

Riformulazione dei criteri e delle modalità per l'esercizio del controllo ispettivo e sostitutivo delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972, nonchè successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 636;

Vista la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22;

Vista la legge regionale 28 marzo 1995, n. 22;

Vista la legge regionale 10 agosto 1995, n. 57;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 466 del 18 ottobre 1995, recante l'approvazione di criteri e modalità per l'esercizio del controllo ispettivo e sostitutivo nei confronti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza della Regione;

Vista l'ulteriore deliberazione della Giunta regionale n. 541 del 22 dicembre 1995 "Criteri e modalità di esercizio controllo II.PP.A.B. - modifiche";

Decreta:

Art. 1

Sono rideterminati i criteri per l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza della Regione secondo le modalità di cui all'allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 466 del 18 ottobre 1995 avente per oggetto "Criteri per l'esercizio del controllo sulle II.PP.A.B." che di seguito si trascrive:

In attuazione dell'art. 4, lett. m) dello Statuto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 636 ha disposto il trasferimento in capo all'Amministrazione regionale delle competenze già attribuite ad organi centrali e periferici dello Stato dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, nonchè successive modifiche ed integrazioni, in materia di ordinamento e controlli sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (II.PP.A.B.).

Il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, individua poi nell'Assessorato degli enti locali il ramo di amministrazione chiamato ad esercitare nei confronti delle stesse II.PP.A.B. i poteri di "vigilanza" e "tutela" conferiti per effetto della citata normativa di attuazione statutaria.

L'attività di controllo in parola viene, dunque, esercitata secondo due distinte modalità:

- il controllo sugli atti (tutela);

- il controllo sugli organi (vigilanza).

In ordine alla prima modalità ha compiutamente disposto la legge regionale 3 novembre 1994, n. 42 alla quale si formula integrale rinvio.

La funzione di vigilanza si esplica, invece, secondo tre distinte categorie di intervento, relative alle altrettante figure di controllo ed in particolare:

- il controllo ispettivo;

- il controllo sostitutivo semplice;

- il controllo sostitutivo - repressivo.

Il controllo ispettivo

Il controllo ispettivo mira ad acquisire i necessari elementi di conoscenza sul funzionamento degli organi e sull'andamento gestionale dell'ente anche al fine della eventuale esercizio di ulteriore attività sostitutiva e/o repressiva, da esercitare sempre in sede di vigilanza.

L'incarico ispettivo viene disposto con decreto assessoriale ed è conferito a funzionari in servizio presso l'amministrazione centrale o periferica dell'Assessorato degli enti locali con qualifica non inferiore ad assistente, fermo restando l'avvenuto espletamento del periodo di tirocinio di cui all'art. 50 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7.

Al funzionario ispettore compete esclusivamente il trattamento di missione ed il rimborso delle spese, secondo le modalità e nei limiti della vigente normativa, con onere a carico dell'Amministrazione regionale.

Controllo sostitutivo semplice

Tale figura di controllo è diretta alla sostituzione degli organi ordinari dell'ente nel compimento di uno o più atti determinati ed obbligatori per legge qualora gli organi stessi ne abbiano omesso o ritardato l'adozione, sebbene previamente diffidati, o non siano, comunque, in condizione di adempiere.

Pertanto, l'intervento in parola sarà di norma preceduto da apposito atto diffidatorio contenente l'assegnazione di termine e l'espressa comminatoria della sanzione sostitutiva.

L'Assessore regionale per gli enti locali dispone l'intervento sostitutivo semplice con decreto nominando un commissario ad acta scelto tra i funzionari in servizio presso l'Amministrazione centrale o periferica dell'Assessorato con qualifica non inferiore ad assistente, fermo restando l'avvenuto espletamento del periodo di tirocinio di cui all'art. 50 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 e con esclusione dei funzionari dell'Assessorato medesimo componenti della Commissione di cui alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 42.

L'incarico dovrà essere espletato entro il termine di validità del decreto fissato in un mese, a decorrere dalla data dello stesso, prorogabile sino a tre mesi per giustificati motivi.

Al commissario ad acta compete esclusivamente il trattamento di missione ed il rimborso delle spese, secondo le modalità e nei limiti della vigente normativa, con onere a carico dell'ente inadempiente.

Il controllo sostitutivo - repressivo

L'esercizio di tale forma di controllo si esplica con la sostituzione dell'organo ordinario nella intera attività di gestione dell'ente mediante la nomina di un organo straordinario (commissario straordinario) e con la contestuale applicazione nei confronti dell'organo ordinario medesimo di quelle disposizioni normative, anche a contenuto sanzionatorio dirette, comunque, a sancirne la cessazione definitiva o temporanea (scioglimento, decadenza e sospensione).

Finalità propria di tale tipologia di intervento è, dunque, quella di assicurare la temporanea gestione dell'ente nelle more di ricostituire o reintegrare nelle proprie funzioni l'organo nei cui confronti sia stata applicata la normativa sanzionatoria vigente.

Il provvedimento assessoriale di nomina del commissario straordinario conterrà, pertanto, l'espressa menzione degli adempimenti cui si connette la cessazione dello stesso ed, in ogni caso, il termine di vigenza della gestione straordinaria stessa, il cui eventuale rinnovo, anch'esso a termine, dovrà essere adeguatamente motivato.

L'incarico di commissario straordinario è conferito a funzionari in servizio dell'Assessorato regionale degli enti locali con qualifica non inferiore ad assistente, nonchè a funzionari in servizio od in quiescenza del ruolo amministrativo della Regione e dei ruoli tecnici degli Assessorati regionali della sanità e del bilancio che siano in possesso di esperienza effettivamente maturata nell'attività di gestione commissariale di enti sottoposti a tutela, controllo vigilanza dell'Amministrazione regionale per almeno sei mesi.

Resta fermo, in ogni caso, l'avvenuto espletamento del periodo di tirocinio, di cui all'art. 50 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 e l'esclusione dei componenti la Commissione di cui alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 42.

L'utilizzazione di funzionari regionali esterni all'Assessorato degli enti locali o in quiescenza rimane subordinata alla presentazione di un'istanza, entro il termine di giorni 30 a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto, dalla quale consti il possesso dei requisiti richiesti.

Preliminarmente al loro insediamento i funzionari incaricati dovranno presentare presso il competente ufficio dell'Assessorato una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale si evinca che il dichiarante:

- non versa nelle condizioni di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16, nonchè nelle condizioni motivanti "l'autosospensione" dalla carica dei componenti il Governo regionale ai sensi delle "Regole di comportamento per i titolari di cariche pubbliche" approvate con ordine del giorno n. 163 nella seduta n. 149 del 29 luglio 1993 dell'Assemblea regionale siciliana;

- non versa nelle condizioni di cui agli artt. 91 e 92 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

- non è appartenente alla massoneria, ovvero l'indicazione della obbedienza o della loggia di appartenenza, anche se coperta.

Eccezionalmente con delibera motivata della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali e previo parere della I Commissione legislativa dell'A.R.S., in deroga a quanto stabilito dal presente decreto, potranno essere utilizzate per l'incarico di commissario straordinario personalità esterne all'Amministrazione in ragione delle elevate e documentate capacità gestionali dimostrate nel settore socio-assistenziale, ferme restando le modalità ed i termini di espletamento dell'incarico precedentemente riferite.

Per l'incarico di commissario straordinario spetta, secondo quanto confermato dal combinato disposto degli artt. n. 42, comma II, della legge regionale n. 28/93 e n. 34 della legge regionale n. 45/95, un compenso determinato con le modalità di cui alla citata normativa, oltre il trattamento di missione e i rimborsi dovuti, con onere a carico del bilancio dell'ente.

Allo stesso funzionario non può essere, di regola, conferito più di un incarico, con eccezione per gli enti cointeressati da procedimenti di cui all'art. 34 della legge regionale n. 22/86, nel qual caso il compenso spettante per ciascuno di essi subirà una riduzione percentuale in relazione alla complessità della gestione stessa, o altri casi eccezionali debitamente motivati.

Art. 2

Il decreto n. 343 del 9 dicembre 1993 "Determinazione dei criteri e delle modalità per l'esercizio del controllo ispettivo e sostitutivo delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 61 del 18 dicembre 1993, si intende abrogato.

Art. 3

Il presente decreto verrà inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 30 dicembre 1995.

GURRIERI