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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

DECRETO 28 gennaio 1982

G.U.R.S. 6 marzo 1982, n. 10

Modifica dell'art. 6 del D.A. 20 luglio 1981, concernente le direttive per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 22 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96.

L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.A. n. 560 del 20 luglio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 42 del 5 settembre 1981, con il quale vengono impartite le direttive per l'attuazione delle disposizioni di cui al citato art. 22 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96;

Visto il secondo comma dell'art. 6 del citato decreto assessoriale il quale prevede che: "i singoli finanziamenti potranno essere erogati per il 30% sullo stanziamento per l'anno finanziario 1981, e per il restante 70% allorquando sarà disponibile lo stanziamento per l'anno finanziario 1982 e sempre che entro il 31 gennaio 1982 l'impresa, cui l'apertura di credito è stata concessa, presenti l'integrazione della fidejussione bancaria e/o della polizza fidejussoria, nonchè due copie dei contratti e degli ordini in essere alla data del secondo utilizzo dell'apertura di credito ........";

Considerato che il soddisfacimento di tale ultima condizione risultata di non facile attuazione in particolare perchè i contratti stipulati con i maggiori committenti scadono il 28 febbraio 1982 e che occorre, pertanto, procedere alla modifica del secondo comma dello stesso art. 6;

Decreta:

Art. 1

Il secondo comma dell'art. 6 del D.A. n. 520 del 20 luglio 1981, è così modificato:

"I singoli finanziamenti saranno erogati per il 30% del loro ammontare sullo stanziamento per l'anno finanziario 1981 e per il restante 70% allorquando sarà disponibile lo stanziamento per l'anno finanziario 1982 e sempre che entro il 31 marzo 1982 l'impresa, cui l'apertura di credito è stata concessa, presenti l'integrazione della fidejussione bancaria e/o della polizza fidejussoria nonchè due copie (delle quali una autenticata) dei contratti e degli ordini in essere alla data della richiesta del 2° utilizzo dell'apertura di credito che attestino la normale prosecuzione dell'attività lavorativa ed il cui ammontare complessivo non sia inferiore al 30% dell'intero fatturato del 1980".

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 28 gennaio 1982.

NICOLOSI