
N.d.R. Il presente decreto è stato REVOCATO dall'art. 3 del decr. ass. 25/11/95.
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA
DECRETO 25 maggio 1994
G.U.R.S. 23 luglio 1994, n. 36
Direttive per la concessione di contributi in conto interessi a favore delle imprese manifatturiere operanti in Sicilia, di cui all'art. 34 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.
N.d.R. Il presente decreto è stato REVOCATO dall'art. 3 del decr. ass. 25/11/95.
L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA
Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 34 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, che dispone la concessione in favore delle piccole e medie imprese manufatturiere operanti nell'Isola, di contributi in conto interessi a fronte del consolidamento, per una durata non superiore a 10 anni, dei debiti a breve verso le banche;
Visto l'art. 24 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25;
Considerato che, per il disposto del 3° comma del menzionato art. 34 della legge regionale n. 15/1993, le direttive per l'attuazione della norma vengono impartite dall'Assessore regionale per l'industria;
Decreta:
N.d.R. Il presente decreto è stato REVOCATO dall'art. 3 del decr. ass. 25/11/95.
Ai fini dell'applicazione del beneficio previsto dall'art. 34 della legge regionale n. 15/1993 sono impartite le seguenti direttive.
N.d.R. Il presente decreto è stato REVOCATO dall'art. 3 del decr. ass. 25/11/95.
Soggetti beneficiari
Le agevolazioni di cui all'art. 34 della legge regionale n. 15/1993 possono essere richieste dalle imprese manifatturiere operanti in Sicilia che rappresentino congiuntamente i seguenti requisiti richiesti dalla CEE:
- numero di dipendenti non superiore a 250 unità;
- fatturato annuo non superiore a 20 milioni di ECU (o un totale dello stato patrimoniale non superiore a 10 milioni di ECU);
- capitale non posseduto in misura superiore al 25% da imprese di dimensioni maggiori.
Per imprese manufatturiere si intendono quelle contraddistinte dai codici ISTAT compresi tra i nn. 15 e 37 della classificazione delle attività economiche 1991.
N.d.R. Il presente decreto è stato REVOCATO dall'art. 3 del decr. ass. 25/11/95.
Requisiti oggettivi
Requisito oggettivo per richiedere le agevolazioni è che il rapporto debiti bancari a breve termine/mezzi propri, al 31 dicembre 1992, sia superiore a 1,5.
Al fine di assicurare proficuità all'intervento regionale, non saranno prese in considerazione aziende caratterizzate da rapporti superiori a 5,5, alla data 31 dicembre 1992 o alla data di presentazione della domanda.
N.d.R. Il presente decreto è stato REVOCATO dall'art. 3 del decr. ass. 25/11/95.
Debiti bancari a breve
Per debiti bancari a breve convenzionalmente si intendono: scoperti di c/c, anticipazioni su titoli e/o su merci, anticipi su ricevute bancarie, sconto di pagherò diretti, rate di finanziamento a medio-lungo termine, scadute al 31 dicembre 1992.
N.d.R. Il presente decreto è stato REVOCATO dall'art. 3 del decr. ass. 25/11/95.
Mezzi propri
Per mezzi propri si intendono tutte quelle fonti a disposizione del soggetto d'azienda per le quali non vi è l'obbligo di restituzione ad una determinata scadenza.
In particolare, si considerano in questa categoria: il capitale sociale, le riserve legali, statutaria, facoltativa e tutte le altre riserve di capitale e di utili (fondi di rivalutazione, fondo sovraprezzo azioni, fondo plusvalenza da reinvestire, utili non distribuiti meno perdite accumulate).
N.d.R. Il presente decreto è stato REVOCATO dall'art. 3 del decr. ass. 25/11/95.
Determinazione dell'ammontare del consolidamento
Sono consolidabili i debiti bancari a breve termine che nei limiti di quanto previsto al precedente art. 3, siano eccedenti 1,5 dei mezzi propri e non superino il limite di 5,5 dei mezzi propri stessi.
Nel caso di imprese che, nel periodo intercorrente tra il 31 dicembre 1992 e la data di presentazione della domanda di cui al successivo art. 9, hanno effettuato versamenti in conto del loro maggiore debito, il beneficio ottenibile va commisurato sul minore debito residuo alla data di presentazione della domanda.
In ogni caso, l'importo dei debiti da consolidare non potrà superare il limite massimo di lire 50 milioni per ogni unità occupata dalla data del 31 dicembre 1992. Nel caso di imprese con occupazione stagionale si terrà conto del numero medio di addetti occupati durante il 1992 escludendo i mesi di sospensione totale dell'attività produttiva.
N.d.R. Il presente decreto è stato REVOCATO dall'art. 3 del decr. ass. 25/11/95.
Partecipazione dell'impresa al piano di consolidamento
La concessione delle agevolazioni di cui ai precedenti articoli è subordinata ad un aumento dei mezzi propri da parte dell'impresa non inferiore al 10% dell'importo dei debiti che si intendono consolidare.
La menzionata disponibilità finanziaria va utilizzata, in proporzione, a deconto dei debiti a fronte dei quali è stato concesso il consolidamento.
N.d.R. Il presente decreto è stato REVOCATO dall'art. 3 del decr. ass. 25/11/95.
Tasso di interesse/agevolazioni contributive
Alle operazioni di consolidamento verrà applicato il tasso di riferimento fissato per il settore industriale dal Ministro per il tesoro, in forza del decreto ministeriale quale risulterà alla data del perfezionamento dell'atto di consolidamento.
Il tasso cosi determinato vigerà per tutta la durata del piano di ammortamento. Detto tasso sarà maggiorato di due punti.
A fronte del tasso di interesse così determinato è consentito un contributo regionale in conto interessi pari a cinque punti.
N.d.R. Il presente decreto è stato REVOCATO dall'art. 3 del decr. ass. 25/11/95.
Presentazione della domanda di consolidamento
Le istanze di consolidamento dovranno essere trasmesse dalle imprese - successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del presente decreto - a mezzo di lettera raccomandata, alle banche interessate e, contemporaneamente, all'Assessorato regionale dell'industria.
In dette istanze dovrà essere indicato il quadro completo della situazione debitoria al 31 dicembre 1992 e quello alla data dell'istanza stessa, con la specificazione delle banche creditrici e dell'importo per le quali si richiede il ripianamento.
Qualora i debiti dell'impresa verso il sistema bancario a breve siano frazionati tra più banche e nel caso in cui gli stessi eccedano per importo la quota ripianabile secondo il parametro di cui al precedente art. 6, secondo comma, l'impresa dovrà indicare quali esposizioni intende consolidare.
Nella fattispecie di cui al precedente comma una delle banche creditrici potrà essere delegata all'istruttoria unitaria delle singole posizioni.
Ciascuna banca comunicherà mensilmente all'Assessorato regionale dell'industria l'elenco nominativo delle imprese che hanno presentato le istanze, con l'indicazione delle esposizioni per le quali è stato richiesto il consolidamento.
Una volta acquisita la documentazione di rito, le banche procederanno entro 90 giorni all'istruttoria della domanda di consolidamento.
Definita l'istruttoria, le banche comunicheranno all'Assessorato regionale dell'industria gli estremi del provvedimento deliberativo e trasmetteranno una sintetica relazione sulla realtà aziendale, sull'attività del piano di consolidamento e sul rispetto delle statuizioni di cui all'art. 34 della legge regionale n. 15/1993 ed al presente decreto.
Dovranno essere, inoltre, trasmesse attestazioni dell'impresa circa la disponibilità dei mezzi propri nei termini di cui al precedente art. 7, copia del certificato del tribunale per le società regolarmente costituite, copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. competente, dichiarazione dell'impresa attestante l'inesistenza di procedure esecutive e concorsuali.
In ossequio al principio della trasparenza, attesa la tipologia dell'intervento di che trattasi, l'istruttoria delle domande da parte delle banche dovrà tenere conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande stesse semprecché complete della prescritta documentazione.
N.d.R. Il presente decreto è stato REVOCATO dall'art. 3 del decr. ass. 25/11/95.
Procedura per la concessione
del contributo in conto interessi
Acquisita la documentazione di cui al precedente art. 9, l'Assessore regionale per l'industria procede all'emissione, entro 60 giorni, del decreto di concessione del contributo in conto interessi, provvedendo alla notifica dello stesso all'impresa ed alla banca interessata.
Ai fini della determinazione del tasso da porre a carico delle imprese ammesse al beneficio, in relazione a quanto previsto al precedente art. 8, le banche dovranno assumere come parametro il tasso di riferimento fissato dal Ministro per il tesoro per il settore industriale vigente alla data di perfezionamento dell'atto di consolidamento con una maggiorazione di due punti.
Il tasso agevolato da applicare alle operazioni di consolidamento, comprensivo di ogni onere accessorio, sarà pari al suddetto tasso diminuito di cinque punti percentuali.
Saranno a carico dell'impresa le spese di istruttoria tecnica e gli oneri fiscali attinenti le operazioni di consolidamento.
N.d.R. Il presente decreto è stato REVOCATO dall'art. 3 del decr. ass. 25/11/95.
Perfezionamento contrattuale del consolidamento e durata
Una volta ricevuto dall'Assessorato regionale dell'industria il decreto di concessione dell'agevolazione contributiva, l'ente creditizio procede al perfezionamento dell'atto di consolidamento mediante ammortamento con il sistema a rate costanti (metodo francese) che va, poi, trasmesso allo stesso Assessorato dell'industria. La durata del consolidamento non potrà, in ogni caso, essere superiore a 10 anni.
I rimborsi dovranno essere effettuati in rate semestrali.
N.d.R. Il presente decreto è stato REVOCATO dall'art. 3 del decr. ass. 25/11/95.
Erogazione del contributo in conto interessi
L'Assessore regionale per l'industria - acquisita copia dell'atto di consolidamento attestante tra l'altro il versamento dei mezzi propri di cui al precedente art. 7 - dispone, sulla base del proprio decreto di concessione delle agevolazioni, l'erogazione dei contributi in conto interessi in scadenza ad ogni semestre, su richiesta delle banche interessate. Durante il periodo di ammortamento dei piani di rimborso, alla banca è fatto obbligo di dare comunicazione all'Assessorato regionale dell'industria dell'eventuale verificarsi di eventi, tali da pregiudicare il buon esito dell'operazione di consolidamento.
N.d.R. Il presente decreto è stato REVOCATO dall'art. 3 del decr. ass. 25/11/95.
Le agevolazioni di cui all'art. 34 della legge regionale n. 15/1993 non sono cumulabili con altri analoghi aiuti fissati con normative statali o regionali.
N.d.R. Il presente decreto è stato REVOCATO dall'art. 3 del decr. ass. 25/11/95.
Anticipata estinzione dell'operazione di consolidamento
In caso di volontaria estinzione anticipata dell'operazione o di cessazione definitiva dell'attività ovvero di fallimento o di concordato preventivo mediante cessio bonurum di una impresa ammessa al beneficio contributivo della Regione, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione, di cessazione, di dichiarazione del fallimento o di omologazione del concordato.
In caso di estinzione volontaria parziale dell'operazione il contributo sarà erogato limitatamente alla parte residua.
N.d.R. Il presente decreto è stato REVOCATO dall'art. 3 del decr. ass. 25/11/95.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell'art. 3, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Palermo, 25 maggio 1994.
ABBATE
Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 17 giugno 1994.
Reg. n. 1, Assessorato dell'industria, fg. n. 78.